TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-05-27, n. 202000400
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Pubblicato il 27/05/2020
N. 00400/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da
PERUCCA ANSELMO E TESTA DANIELA SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dall'avv. F T, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Zima 5;
contro
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della comunicazione dell’AGEA (Ufficio Contenzioso Comunitario Settore Quote Latte) di data 16 ottobre 2018, con la quale è stato chiesto il versamento del prelievo supplementare ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 5 del DL 10 febbraio 2009 n. 5 per le campagne 1995-1996 e 1996-1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’AGEA, mediante comunicazione dell’Ufficio Contenzioso Comunitario Settore Quote Latte di data 16 ottobre 2018, ha intimato all’azienda agricola ricorrente il versamento del prelievo supplementare ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 5 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, relativamente alle campagne 1995-1996 e 1996-1997. L’importo è comprensivo degli interessi, ricalcolati sulla base della sentenza del TAR Lazio Sez. II- ter 24 luglio 2012 n. 6859.
2. Contro il suddetto provvedimento l’azienda agricola ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione dell’art. 10 comma 34 del DL 28 marzo 2003 n. 49, in base al quale gli interessi per le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002 non sarebbero dovuti;(ii) omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo stati coinvolti nella precedente fase procedurale soltanto gli acquirenti, con la conseguente impossibilità di verificare la correttezza dell’importo richiesto;(iii) prescrizione del credito, in quanto, come riportato nella tabella 1 del provvedimento impugnato, la precedente intimazione di pagamento, diretta all’acquirente, è stata notificata il 7 ottobre 1999;(iv) mancata effettuazione di una compensazione in via lineare tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento del quantitativo nazionale.
3. L’AGEA si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanza n. 237 del 29 giugno 2019, ha disposto istruttoria a carico dell’AGEA e della Regione. All’AGEA sono state chieste precisazioni sul calcolo degli interessi, sulla notifica di precedenti atti di accertamento o imputazione, e sul trattenimento del prelievo supplementare da parte dell’acquirente. Alla Regione è stato chiesto di fornire chiarimenti sul recupero del prelievo supplementare tramite compensazioni PAC.
5. La Regione non ha ottemperato. L’AGEA ha prodotto documentazione in data 16 gennaio 2020, allegando anche una relazione, nella quale sono esposte le seguenti informazioni: (a) la cooperativa acquirente non ha effettuato alcuna trattenuta del prelievo supplementare;(b) la prescrizione è stata interrotta sia dalla sentenza del TAR Lazio n. 6859/2012, riferita alla compensazione nazionale per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, sia dall’istanza di rateizzazione presentata dall’azienda agricola ricorrente il 24 dicembre 2018 per le medesime campagne;(c) il ricorso deciso dalla sentenza del TAR Lazio n. 6859/2012 è stato accolto sotto il profilo degli interessi, che sono stati in effetti rideterminati come da prospetti allegati.
6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulla produzione nazionale di latte
7. L’azienda agricola ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento. In proposito, si osserva che una simile garanzia non è evidentemente necessaria a valle di una lunga vicenda contenziosa tra le parti.
8. In realtà, attraverso questa censura viene riproposto l’argomento secondo cui non vi sarebbe certezza relativamente alla quantificazione delle quote spettanti ai singoli produttori e relativamente alla produzione complessiva di latte a livello nazionale. Mancando la certezza del presupposto, non sarebbe possibile applicare il prelievo supplementare.
9. La tesi non è però condivisibile. Dopo le pronunce della Corte di Giustizia circa la tenuta complessiva del sistema delle quote latte in Italia (v. C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi , punti 63-68;C.Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, Lattepiù , punti 79-85), le vicende pregresse relative alla quantificazione delle quote latte non sono opponibili all’AGEA, nel momento in cui quest’ultima procede al recupero del prelievo supplementare ancora dovuto dai singoli produttori. Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 7 luglio 2005 (v. punto 12.3.2.3), ha considerato legittime le misure di accertamento e aggiornamento dei dati in relazione a campagne già concluse, in quanto funzionali a un’efficace operatività del prelievo supplementare.
10. Più recentemente, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno all’obbligo di addebitare effettivamente il prelievo supplementare ai singoli produttori responsabili di ciascuno sforamento, nonché all’obbligo di iscrivere a ruolo e di riscuotere coattivamente l’importo dovuto presso i produttori e gli acquirenti (v. C.Giust. Sez. IV 24 gennaio 2018 C-433/15, Commissione v. Italia ). Non sono state ritenute esimenti né le difficoltà tecniche della ricostruzione a distanza di tempo della posizione dei singoli produttori (v. punto 42), né la circostanza che lo Stato italiano abbia già versato al FEAOG le somme relative al prelievo corrispondente al superamento della quota nazionale (v. punto 60).
11. In tale contesto deve essere letta la sentenza del Tribunale dell’Unione sulla rettifica finanziaria forfettaria imposta all’Italia a favore del FEAOG a causa di irregolarità nei controlli afferenti al regime delle quote latte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, durante le campagne dal 2004-2005 al 2006-2007 (v. Trib.UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11, Repubblica Italiana v. Commissione , punti 66, 135, 137). Tale pronuncia, circoscritta ad alcune campagne e alle Regioni espressamente indicate, si limita ad affermare che, quando a causa di controlli inefficienti non sia quantificabile con certezza lo sforamento nazionale, la Commissione è comunque legittimata ad applicare una rettifica forfettaria, per correggere il rischio di sottodichiarazione del volume di latte prodotto, ed evitare che il FEAOG subisca una perdita di introiti. Questo non implica evidentemente che l’intera contabilità del latte tenuta dall’AGEA sia inaffidabile, e neppure che sia impossibile riscostruire in un secondo momento la situazione dell’esubero nazionale e degli sforamenti dei singoli produttori.
Sulla prescrizione
12. Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. La prescrizione rilevante è quindi quella decennale.
13. Sulla decorrenza della prescrizione incidono diversi elementi. In primo luogo, trattandosi di crediti che, dal lato dello Stato, sono gestiti in modo coordinato, e dal 2009 attraverso il Registro Nazionale dei Debiti, occorre tenere conto delle disposizioni che hanno sospeso l’attività di riscossione coattiva, sospendendo di conseguenza anche la prescrizione.
14. Una prima ipotesi generale di sospensione è collegata ai termini concessi per la presentazione delle domande di rateizzazione, nonché al tempo necessario per l’esame delle stesse, nelle finestre temporali previste per il 2003 (v. art. 10 commi 34-39 del DL 49/2003) e per il 2009 (v. art. 8- quater e 8- quinquies del DL 5/2009). La prescrizione presuppone infatti il disinteresse del creditore, che evidentemente non sussiste quando lo Stato, nel ribadire la volontà di recuperare il credito, si preoccupa della sopravvivenza economica del debitore concedendo la rateizzazione.
15. Una seconda ipotesi generale di sospensione della prescrizione è collegata alla trasmissione all'agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle Regioni fino alla data del 31 marzo 2019. Le operazioni di passaggio hanno comportato la sospensione delle procedure di riscossione coattiva fino al 15 luglio 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 10-ter.b del DL 5/2009, nel testo introdotto dall'art. 4 comma 1 del DL 29 marzo 2019 n. 27. Anche in questo caso, alla sospensione della riscossione coattiva si associa, come naturale bilanciamento, la sospensione della prescrizione.
16. Occorre poi tenere conto dell’effetto interruttivo della prescrizione connesso agli atti notificati agli acquirenti. Tali atti sono efficaci anche nei confronti dei produttori, in quanto, ai fini del versamento del prelievo supplementare, l’obbligazione può considerarsi solidale (v. art. 1310 c.c.).
17. Oltre alle cause che incidono sulla prescrizione per l’intera categoria dei produttori, vi sono circostanze che caratterizzano i singoli casi. Nello specifico, la prescrizione non poteva decorrere mentre era pendente il ricorso poi deciso dalla sentenza del TAR Lazio n. 6859/2012, dove era in discussione il prelievo supplementare delle campagne 1995-1996 e 1996-1997, ossia lo stesso periodo che interessa il presente giudizio. Solo in seguito alla suddetta pronuncia, e quindi dal 24 luglio 2012, la pretesa dello Stato è risultata esigibile ai sensi dell’art. 8- quinquies comma 5 del DL 5/2009.
18. L’azienda agricola ricorrente ha poi chiesto la rateizzazione nel 2018, con riferimento alla disciplina del 2009. Non risulta peraltro che vi sia stato il pagamento delle singole rate. Anche se non è stato riconosciuto l’intero debito, in quanto nella domanda di rateizzazione vi era un’espressa riserva di correzione delle somme esigibili, la presentazione dell’istanza è incompatibile con l’eccezione di prescrizione. Grazie alla procedura di rateizzazione, infatti, la ricorrente ha beneficiato di una prolungata sospensione della riscossione coattiva, e dunque non può ora sostenere che, mentre la riscossione coattiva era sospesa, maturava invece il termine di prescrizione.
19. In definitiva, considerando le norme che hanno inciso sull’esigibilità dei debiti dei produttori dal momento dell’imputazione del prelievo supplementare, e tenendo conto delle circostanze concrete, non è possibile ritenere maturata la prescrizione decennale.
Sugli interessi
20. Gli interessi sul prelievo supplementare sono importi dovuti alla pari del capitale, in quanto previsti dalla normativa comunitaria, e dunque rientrano tra le somme esigibili ai sensi degli art. 8- ter e 8- quinquies del DL 5/2009.
21. L’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione ma a quella successiva del 2009, come l’azienda agricola ricorrente, e a maggior ragione quelli che non hanno aderito a nessuna rateizzazione, o sono decaduti dalla stessa, rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003).
22. In seguito all’istruttoria disposta dal TAR, l’AGEA ha chiarito le modalità di determinazione degli interessi, attraverso il deposito degli appositi prospetti di calcolo. Nessuna nuova censura è stata proposta contro questi atti con motivi aggiunti, e dunque si deve ritenere che il metodo seguito dall’AGEA non sia più contestabile.
Sulla compensazione nazionale
23. Deve invece essere accolto l’argomento fondato sulla violazione delle norme comunitarie riguardanti la compensazione nazionale. Il riferimento è alla procedura redistributiva delle quote non utilizzate, in vigore per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003.
24. In corso di causa è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia (v. C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18, B , punti 35 e 37), la quale afferma che l’art. 2 par. 1, secondo comma, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92, pur concedendo agli Stati la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non autorizza gli Stati a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Questo perché è la stessa norma comunitaria a stabilire che i suddetti quantitativi sono ripartiti in modo proporzionale alle quote a disposizione di ciascun produttore.
25. In base alla suddetta pronuncia devono essere disapplicate le norme nazionali che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie, ossia l’art. 1 comma 8 del DL 43/1999, e art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n.