TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-22, n. 202302551

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-08-22, n. 202302551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302551
Data del deposito : 22 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2023

N. 02551/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01634/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Leopardi, 23;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Alberto Mario, 23;

per l'annullamento

delle richieste di pagamento prot. nn. -OMISSIS- emesse dalla VII direzione - pianificazione e gestione del territorio - 3° servizio condono edilizio;
della determina prot. n. -OMISSIS- emessa dallo stesso ufficio;
della cartella esattoriale n. -OMISSIS- della -OMISSIS-;
per la declaratoria di non debenza delle somme con essi richieste in pagamento;
per l' avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di sanatoria per abusi edilizi n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- presentate ai sensi della l. n. 47/85.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catania e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 giugno 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con le istanze nn.: i) -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS-;
ii) n. -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS-;
iii) n. -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS-;
iv) n. -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS- e v) n. -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS- del 03 novembre 1986, parte ricorrente richiedeva la concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985 e L.r. n. 37/85 per l’esecuzione di lavori edilizi abusivi per la realizzazione di unità immobiliari site in Catania, via -OMISSIS-, con lavori completati nell’anno 1983;

- assume che, autodeterminata l’oblazione dovuta in forza della tabella allegata alla L. n. 47/85, provvedeva al pagamento della stessa e inoltre, che, con precipuo riguardo all’istanza n. -OMISSIS-, prot. gen n. -OMISSIS-, corrispondeva una somma maggiore di quella dovuta e, specificamente, l’importo di € 3.422,56;

-con atti prot. nn. -OMISSIS- notificati il 28 febbraio 1994, il Comune di Catania formulava richiesta di integrazione documentale per l’evasione delle pratiche di condono edilizio nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

-la ricorrente deduce di aver ottemperato a tale richiesta con note protocollate in data 23 marzo 2009, 20 maggio 2009 e 28 maggio 2009;

- con successivi atti prot. nn. -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-), -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-), -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-), -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-), -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-), tutti notificati tra il 25 febbraio e l’1 aprile 2009, il Comune chiedeva il pagamento degli importi di cui ai numeri sub) 1, 2, 3, 4 e 5 per il mancato versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e oneri concessori, specificando altresì che “ai sensi del sopracitato comma [art. 1 L. 449/97 co. 9] il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione e che in atto la pratica ai sensi del comma 6 art. 39 L. 724/94 risulta improcedibile”;

-non avendo l’istante proceduto al pagamento, il Comune non rilasciava i titoli edilizi richiesti e iscriveva a ruolo le somme richieste;

-in data 3 aprile 2012, -OMISSIS-, nella qualità di concessionario della riscossione, notificava alla ricorrente la cartella di pagamento n. -OMISSIS- con cui intimava il pagamento dell’importo complessivo di € 29.826,33 per il mancato versamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di oblazione, oneri di urbanizzazione e accessori per le suindicate istanze di condono edilizio;

- con l’odierno ricorso, la deducente ha impugnato le succitate richieste di pagamento del 2009 e la cartella esattoriale del 2012, nonché ha chiesto la declaratoria della non debenza delle somme richieste dall’Amministrazione, nonché della formazione del silenzio assenso relativamente alle richieste di sanatoria edilizia pure sopra indicate;

-alla udienza straordinaria del 12 giugno 2023 la causa è passata in decisione;

- innanzitutto, si rileva che la cartella di pagamento è un mero atto della esecuzione, dunque avverso di essa possono essere fatti valere solo vizi propri e dunque non quelli delle pretese di pagamento;

- peraltro, solo ove la contestazione cada sull'an e/o sul quantum della pretesa del Comune, essa è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (Tar Milano, 1887 del 2015);

- in ogni caso il Collegio ritiene che non possa essere accolta la richiesta di estromissione del concessionario della riscossione, atteso che comunque è stato impugnato un suo atto;

- nel merito il ricorso appare infondato;

- con atti prot. nn. -OMISSIS- notificati il 28 febbraio 1994, il Comune di Catania formulava una prima richiesta di integrazione documentale per l’evasione delle pratiche di condono edilizio nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
richieste al cui interno, peraltro, era espressamente precisato che la documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

- il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione del diritto di riscuotere gli importi richiesti decorra dal momento della presentazione dell'istanza, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito (cfr., ex multis Cons. di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2012, n. 578;
12 settembre 2011, n. 5091;
C.G.A., Sez. Giurisd., 28 aprile 2011, n. 320) che il decorso dei termini fissati per la prescrizione dell'eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute (trentasei mesi) presuppone, in ogni caso, la iniziale completezza della domanda di sanatoria o l'avvenuto adempimento della eventuale richiesta di integrazione documentale (Consiglio di Stato, sez. V, 21/05/2019, n. 3241;
sez. VI, 21/02/2019, n. 1210, n. sez. IV, 6.2.2018 n. 753, 28 gennaio 2016, n. 314 e 18 gennaio 2017, n. 187);

- nel caso in esame tutte le istanze di condono sono state presentate in forma incompleta, come desumibile dagli atti impugnati nella parte in cui, oltre al pagamento di quanto previsto a titolo definitivo, si richiede la produzione di taluni documenti (documentazione attestante l'allaccio alla rete idrica e fognaria comunale, titolo di proprietà, ecc...);
pertanto, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione;

- la ricorrente assume di aver ottemperato a tale richiesta con le note protocollate in data 23 marzo, 20 maggio e 28 maggio 2009, senonché la documentazione versata in atti risulta a tal fine incompleta, posto che la stessa contiene soltanto l’elenco dei documenti asseritamente allegati in seno a tali note, ma non anche l’allegazione degli stessi;

- per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato per infondatezza;

- le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi