TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-30, n. 202300288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-30, n. 202300288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300288
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 00288/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01042/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2021, proposto da
P V e S s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;

per l'annullamento

- della cartella di pagamento n. 037 2021 00047186 50 000 dell'importo di euro 684.122,94, avente ad oggetto il "Prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, inviata alla ricorrente tramite pec del 21 settembre 2021;

- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23 giugno 2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA e di ADER;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento con cui le è stato intimato il versamento del prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte per le annualità 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08. In sintesi, l'esponente ha contestato:

I. l'illegittimità della cartella per violazione di precedenti giudicati e per invalidità derivata dai presupposti atti impositivi del prelievo supplementare, a loro volta scaturenti da operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto unionale nonché basate su dati falsati;

II. l'erroneità dell'importo intimato, poiché, in violazione dell'art. 8 ter l. 33/2009 ( rectius , d.l. 5/2009), AGEA non avrebbe scomputato dal prelievo esigibile le somme già recuperate mediante la trattenuta di aiuti agricoli;

III. l'intervenuta prescrizione decennale del credito ex art. 2946 cod. civ.;

IV. l'intervenuta decadenza del potere di riscossione, in applicazione dell'art. 25, co. 1, lett. c), d.p.r. 602/1973;

V. l'invalidità della cartella per difetto di motivazione, poiché non riportante le ragioni di fatto e giuridiche della pretesa impositiva (art. 7 l. 212/2000) né l'esplicazione dei criteri di imputazione degli interessi;

VI. l'invalidità della cartella, in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura negli elenchi ufficiali di cui all’art. 16 ter , co. 1, d.l. 179/2012, così come, invece, prescritto dall’art. 3 bis , co. 1, l. 53/1994.

2. Hanno resistito in giudizio AGEA e ADER, depositando atto di costituzione formale.

3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'8 marzo 2023.

4. Il ricorso merita parziale accoglimento.

5. Con riferimento alle annate lattiere 2006/07 e 2007/08, risulta l'intervenuto annullamento degli atti impositivi del prelievo supplementare, avvenuto con sentenze del Consiglio di Stato nn. 3957 e 3959 del 2022 (cfr. doc. 8 bis e 9 bis ricorrente). Stante l'accertata illegittimità degli atti presupposti, deve essere perciò annullato, per invalidità derivata, l'atto di riscossione consequenziale.

6. Con riferimento all'annata lattiera 2002/03, è fondata la censura relativa all'intervenuta prescrizione del credito, poiché, nei dieci anni successivi alla notificazione dell'atto impositivo del prelievo, risalente al 6 agosto 2003 (cfr. indicazione contenuta nella cartella di pagamento prodotta sub. doc. 1 ricorrente), non risultano atti idonei a interrompere la prescrizione. Il primo atto di costituzione in mora, infatti, è avvenuto con la notificazione di una cartella di pagamento, poi annullata dal Tribunale di Cuneo (cfr. doc. 6 e 7 ricorrente), in data 13 marzo 2015, dunque a prescrizione già decorsa.

7. Con riferimento all'annata lattiera 2005/06, invece, il ricorso deve essere respinto.

8. Preliminarmente occorre chiarire che la cartella di pagamento costituisce un atto scindibile, poiché, nonostante l'unitarietà documentale, è pur sempre funzionale alla riscossione di crediti distinti e autonomi. Ne consegue che l'accoglimento del ricorso rispetto alle annate 2002/03, 2006/07 e 2007/08 non conduce all'annullamento integrale della cartella.

9. Per l'annata 2005/06, la cartella di pagamento qui impugnata si fonda su un atto impositivo del prelievo risalente al 5 ottobre 2006 (cfr. indicazione contenuta nella cartella di pagamento prodotta sub. doc. 1 ricorrente), che non risulta essere stato mai impugnato. Deve essere pertanto respinto il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si adduce l'asserita contrarietà del meccanismo di compensazione seguito da AGEA rispetto al diritto euro-unitario nonché l'erroneità dei dati posti alla base di detta compensazione, trattandosi di una censura riferibile a un vizio proprio non della cartella, ma dell'atto impositivo del prelievo, ormai definitivo. Né può sostenersi che la contrarietà del sistema nazionale di prelievi al diritto unionale imponga la disapplicazione di tutti gli atti impositivi e della riscossione o ne determini la nullità, giacché, da un lato, la disapplicazione è un regime proprio delle norme e non dei provvedimenti amministrativi e, dall'altro lato, la violazione del diritto europeo non rientra tra le ipotesi tipiche di nullità di cui all'art. 21 septies l. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2022, n. 1560;
Id., Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3177).

10. Invero, con il primo motivo si fa valere altresì il vizio di violazione del giudicato in quanto la cartella oggi in contestazione sarebbe replicativa di una precedente cartella, notificata alla ricorrente in data 31 marzo 2015 e annullata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 714 del 2015 (doc. 6 e 7 ricorrente). Per tale aspetto il motivo è inammissibile, in quanto la nullità per violazione del giudicato deve essere dedotta con ricorso in ottemperanza ex artt. 31, co. 4, e 114 cod. proc. amm. e il giudice della cognizione non può procedere alla conversione dell'azione, non essendo competente a giudicare sulle patologie del giudicato (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).

11. Va disatteso anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente asserisce che AGEA avrebbe dovuto scomputare dal credito portato in riscossione le precedenti trattenute di aiuti agricoli. È vero che, all’interno della disciplina in materia di aiuti PAC (Politica Agricola Comunitaria), opera un meccanismo di compensazione impropria tra i debiti del produttore a titolo di prelievo supplementare e i crediti di tale produttore a titolo di aiuti agricoli, in quanto poste di dare e avere appartenenti al medesimo rapporto giuridico disciplinato dal diritto dell'Unione europea (art. 8 ter d.l. 5/2009). Tuttavia, il sol fatto che, nel corso degli anni, gli organismi pagatori nazionali abbiano operato delle trattenute sugli aiuti comunitari spettanti al produttore non dimostra che siffatte trattenute abbiano permesso di recuperare, in tutto o in parte, il prelievo supplementare oggi portato in riscossione. Infatti, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter d.l. 5/2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte, attraverso il suddetto meccanismo di compensazione impropria. Parte ricorrente non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, essendosi limitata a indicare il valore complessivo delle trattenute (euro 212.555,34) risultante dal registro dei debiti (doc. 5 ricorrente), senza alcuna dimostrazione che le stesse si riferiscano al prelievo supplementare quivi in contestazione piuttosto che ad altre poste passive a suo carico.

12. Il terzo motivo, relativo alla prescrizione del credito, è infondato, poiché il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., iniziato a decorrere il 5 ottobre 2006, con la comunicazione dell'atto impositivo del prelievo, è stato interrotto il 31 marzo 2015, mediante la notificazione della prima cartella di pagamento (doc. 6 ricorrente). La cartella è stata annullata in sede giurisdizionale dal Tribunale di Cuneo (doc. 7 ricorrente), ma continua a valere quale atto di costituzione in mora idoneo, ex art. 2943, co. 4, cod. civ. a interrompere il decorso della prescrizione. Ebbene, la successiva cartella, oggi impugnata, è stata notificata il 21 settembre 2021, dunque entro i dieci anni dall'atto interruttivo. Non risulta, pertanto, maturata la prescrizione decennale del credito ex art. 2946 cod. civ. Né potrebbe essere invocata la prescrizione quinquennale dello stesso ex art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659).

13. Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale si eccepisce la decadenza biennale, ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c), d.p.r. 602/1973, del potere di riscossione di AGEA. La norma richiamata attiene esclusivamente ai crediti tributari ed è quindi inapplicabile alla pretesa, non tributaria, relativa al prelievo supplementare (cfr. T.A.R. Brescia, Sez. II, 7 novembre 2022, n. 1106). In mancanza di una specifica disposizione di legge, il potere di riscossione del credito da prelievo supplementare relativo alle quote latte non è assoggettato a termini decadenziali.

14. È destituito di fondamento anche il quinto motivo, con cui si adduce il difetto di motivazione della cartella in relazione al capitale e agli interessi. Quanto al capitale, non ha pregio l'osservazione per cui la cartella non riporti le ragioni di fatto e giuridiche del prelievo. La cartella, infatti, costituisce un atto della riscossione e non manifesta di per sé alcuna pretesa impositiva, sicché le ragioni giuridiche e fattuali alla base del credito azionato, ricavabili dall'atto impositivo richiamato, non devono essere reiterate. Quanto agli interessi, essi maturano nella misura stabilita dalla legge, per cui la loro liquidazione si risolve in una operazione matematica che non abbisogna di specifica motivazione (cfr. T.A.R. Torino, Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 130).

15. Va disatteso altresì l'ultimo motivo di ricorso, in quanto l'utilizzo di indirizzi pec risultanti da elenchi ufficiali è prescritto, dall'art. 3 bis , co. 1, l. 53/1994, esclusivamente per la notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali ad opera degli avvocati, perciò la disposizione richiamata non è applicabile alla notifica dell'atto di riscossione da parte di AGEA (si veda, in ogni caso, Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).

16. In conclusione, la cartella deve essere annullata limitatamente alle annate lattiere 2002/03, 2006/07 e 2007/08.

17. Stante la soccombenza reciproca, le spese vengono compensate.

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