TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-13, n. 202101883
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Pubblicato il 13/12/2021
N. 01883/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01077/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Bitonto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Newo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G e A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Fabrizio Colavecchio, in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 143;
Ossigenopuro S.r.l., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R D e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Itea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione della Regione Puglia - Dirigente Servizio Autorizzazioni Ambientali - n. 7 del 25.01.2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 01.02.2018);
nonché
di tutti gli atti anche endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ove lesivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Bitonto il 27.5.2021:
- della Determinazione Dirigenziale n. 124 del 31.3.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, mediante cui ha riscontrato favorevolmente l’istanza di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 inoltrata dalla Newo S.p.A. in data 1.3.2021, che ha statuito quanto segue nelle proprie conclusioni: “- di ritenere non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali, le modifiche progettuali proposte dalla società NEWO S.p.a., come descritte nella documentazione (Elaborato “Relazione Tecnica e Lista di controllo”) acquisita gli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;- di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte società NEWO S.p.a., con sede in Piazza del Lago, 2 - Foggia, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., - di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento di che trattasi;- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali e prescrizioni, contenute nella Determinazione Dirigenziale del 25 gennaio 2018, n. 7 (Procedura coordinata di VIA e AIA), fatte salve le modifiche progettuali oggetto della presente valutazione”;
- nonché di tutti gli atti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, comunque lesivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Newo S.p.A., di Itea S.p.A. e della Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avv.ti M I, su delega degli avv.ti R D e M G, M G, A D F e M L, su delega dell'avv. F P B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 13.9.2018, il Comune di Bitonto adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in epigrafe.
Esponeva in fatto che, con atto notificato il 23.5.2018, aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17, pag. 8258, del 1.2.2018, ossia avverso la determinazione del dirigente Sezione autorizzazioni ambientali, 25 gennaio 2018, n. 7, IDVIA 222 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi di D.Lgs. n. 156/2006 e ss. mm. ii. - L.R. 11/2011 e ss. mm. ii. per la realizzazione ed esercizio dell'attività di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana, in Bari - Via Luigi Corigliano, zona industriale, censito in catasto al fg. 18, p.lla 589, progetto avente come proponenti le società Newo S.p.A. e Ossigenopuro S.r.l., nonché avverso tutti gli atti, anche endoprocedimentali, presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ove lesivi.
Con atto notificato a parte ricorrente in data 19.7.2018, la società Newo S.p.A., in qualità di controinteressata, chiedeva che il ricorso straordinario venisse deciso in sede giurisdizionale, da tanto conseguendone il sopra menzionato atto di trasposizione.
Con quest’ultimo atto, nel riportare pedissequamente i contenuti del ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente introdotto, si evidenziava in fatto che, con istanza trasmessa alla Sezione Ecologia della Regione Puglia del 18.03.2016 ed acquisita al prot. regionale al n. 3845 in data 24.3.2016, la società Newo S.p.A. chiedeva “l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto/intervento di realizzazione ed esercizio dell’attività di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le attività di VIA di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 Allegato III lett. m.), n), af ‐ bis) e allegato IV lett. z.b) nonché alla L.R. 11/01 Allegato A Elenco A1 lett. A.1.g), Elenco A2 lett. A.2.f) e Allegato B Elenco B.2 lett. B.2.aj) e IPPC 5.2,a) e 5.3 b) punto 2)”, da ubicarsi in Bari e catastalmente ricadente al foglio 18, particella 589.
Con istanza trasmessa in data 21.3.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 4006 in data 30.3.2016, la società Ossigenopuro S.r.l., ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. i ‐ quater) e lett. o ‐bis) del d.lgs. n. 152/2006, chiedeva l’avvio del procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico delle acque reflue meteoriche per l’impianto dedicato alla produzione di ossigeno tecnico destinato funzionalmente ed in via esclusiva all’impianto di coincenerimento di rifiuti della società Newo S.p.A.
A seguito dell’espletamento del procedimento istruttorio e della relativa conferenza di servizi (nella quale il Comune di Bitonto non veniva interpellato), la Regione Puglia, con determinazione del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientale del 25.1.2018, n. 7, riteneva di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, per il progetto di “realizzazione dell’impianto per il trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana”, in Bari - via Luigi Corigliano, Zona Industriale, censito in Catasto al Fg. 18 p.lla 589. presentato dalle società Newo S.p.A. ed Ossigenopuro S.r.l.
Con nota prot. n. 001924/2018 del 10 maggio 2018, il Sindaco del Comune di Bitonto chiedeva alla Regione Puglia di riesaminare l’intero procedimento confluito nel provvedimento in epigrafe, oggetto della presente impugnazione, al fine dell’autoannullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla luce dei motivi in essa riportati.
Non avendo ottenuto risposta e al fine di evitare di incorrere in decadenza, il Comune di Bitonto si determinava ad esperire il menzionato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affidando le proprie ragioni a plurimi motivi di doglianza.
In particolare, previa illustrazione preliminare delle argomentazioni poste alla base della propria legittimazione attiva, il Comune di Bitonto eccepiva “Difetto di Istruttoria. Violazione di legge. Violazione della Disciplina di pianificazione nazionale e regionale.”;“Violazione del principio di precauzione.”;“Inutilità dell’opera”.
In data 15.11.2018 si costituiva in giudizio la società Newo S.p.A. chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e di tutte le domande ivi formulate, ovvero la sua reiezione in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 22.2.2021 interveniva ad opponendum la società Itea S.p.A., anch’essa instando per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
In data 27.5.2021 il Comune di Bitonto presentava motivi aggiunti, impugnando la determina dirigenziale n. 124/2021, con cui il Servizio Via e Vinca della Regione Puglia riteneva le modifiche progettuali proposte dalla società Newo S.p.A. non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali.
Avverso detta determina, ribadita la propria legittimazione attiva, il Comune di Bitonto eccepiva: “Difetto di Istruttoria. Violazione di legge. Violazione della Disciplina di pianificazione nazionale e regionale. Violazione dell’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.”;“Violazione del principio di precauzione.”;“Violazione degli artt. 178, 179, comma 1 e 181, comma 1 d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 come modificati dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".”;“Violazione del principio Dnsh: “do no significant harm”.”.
In data 15.6.2021 si costituiva in giudizio la Città Metropolitana di Bari in adesione all’iniziativa giurisdizionale del Comune di Bitonto.
In data 28.9.2021, nell’ambito del procedimento R.G. n. 452/2018, il Comune di Bari, in qualità di ricorrente, depositava istanza di rinvio al fine di veder concludere il procedimento relativo all’istanza di riesame dell’AIA, avviato con nota prot. 1862 del 11.2.2021.
Previo deposito di documenti ed articolato scambio di memorie e di repliche, all’udienza pubblica del 9.11.2021, dopo ampia discussione, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, occorre chiarire le ragioni in forza delle quali il Collegio ritiene di dover disattendere l’istanza di rinvio formulata dal Comune di Bari con istanza in data 28.9.2021, avente essenzialmente ad oggetto tutto l’articolato contenzioso in esame, che, come è noto alle parti del giudizio, ha visto l’impianto di ben sei procedimenti giurisdizionali in qualche misura paralleli e congiuntamente trattati, rispettivamente pandettati ai numeri di Ruolo Generale 422/2018, 423/2018, 452/2018, 1074/2018, 1077/2018 e 569/2021.
In subiecta materia , il Collegio condivide l’orientamento ribadito dalla V sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 700 del 22.2.2016, secondo il quale, nell’ordinamento giuridico processuale vigente, non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso e il conseguente passaggio in decisione, in quanto le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice; tanto in quanto la richiesta di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.
Il principio dispositivo - in virtù del quale le parti hanno la piena disponibilità dell’oggetto del processo e che può concretizzarsi sinanco con la rinuncia totale o parziale al ricorso, così come introdotto - non può, tuttavia, estendersi al punto da ritenere che le parti possano decidere se e quando la causa possa essere decisa; tanto in quanto nel sistema della giustizia amministrativa non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche rilevanti interessi pubblici (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22.9.2016, n. 1128;T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 10.2.2016, n. 41).
Peraltro, nel caso in esame, l’istanza di rinvio non è stata unanime, avendo ad esempio la società Newo correttamente messo in evidenza come sussistano “i presupposti per definire nel merito le censure articolate sia nei ricorsi avverso l’originaria AIA oggetto di impugnazione che, come detto, rimarrà in vigore anche in caso di eventuali aggiornamenti conseguenti al procedimento di riesame in corso, sia nei motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n. 124 del del ( sic ) 31.3.2021” (cfr. memoria depositata in atti nell’interesse della società Newo S.p.A. in data 8.10.2021).
Rilevato, peraltro, l’integrale superamento dei termini per la conclusione del procedimento relativo all’istanza di riesame dell’AIA, avviato con nota prot. 1862 del 11.2.2021 - come è noto, a norma dell’art. 29-octies, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater”, il cui comma 10 prescrive che “L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda”, cosa che ad oggi non risulta avvenuta - e, ad ogni modo, ritenuta comunque la causa matura per la decisione, il Collegio respinge la seconda istanza di rinvio dell’udienza pubblica depositata in atti, trattenendo definitivamente la causa in decisione.
Sempre preliminarmente ed in rito, occorre esplicitare le motivazioni che hanno spinto il Collegio a disporre la riunione dei fascicoli pandettati ai numeri 1074 del 2018 e 569 del 2021, lasciando invece in regime di trattazione congiunta gli ulteriori fascicoli concernenti la medesima impugnativa.
Come è noto, la riunione dei ricorsi è disciplinata dall’art. 70 c.p.a. attraverso una disposizione recante un riferimento generico ai “ricorsi connessi”, che si suole specificare avendo riguardo alle due differenti fattispecie processuali della sussistenza, fra due fascicoli, di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva (cfr. inter plures Cons. Stato Sent. n. 5914/2011, Sent. T.A.R. Campania n. 2804/2012 e T.A.R. Puglia n. 214/2011).
Mentre in relazione ai fascicoli di cui ai numeri 1074 del 2018 e 569 del 2021 sussistono pienamente ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tali da poter disporre de plano la riunione dei medesimi - soprattutto tenendo conto del fatto che il ruolo processuale del fascicolo 569/2021 era ed è sostanzialmente quello di una impugnativa per motivi aggiunti, così come parallelamente posta in essere negli ulteriori ricorsi congiuntamente trattati - al contrario, per quanto riguarda gli ulteriori fascicoli inerenti il medesimo contenzioso, l’introdotta istanza di riunione non può essere accolta, in considerazione della profonda differenza sussistente fra i vari giudizi sopra ricordati, con particolare riguardo al diverso assetto soggettivo delle varie Amministrazioni in essi a vario titolo attivatesi.
Resta fermo ad ogni modo, su un piano generale, che nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, rimessa ad una valutazione di mera opportunità afferente a ragioni di economia processuale, come si desume dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame, con l’unica eccezione (non rilevante nella fattispecie in esame) del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2020 n. 5746;sez. VI, 30 marzo 2020 n. 2175;sez. IV, 13 giugno 2019 n. 3981;sez. IV, 3 luglio 2018 n. 4071;sez. III, 3 agosto 2016 n. 3518).
Da tanto consegue la reiezione dell’istanza di riunione così come introdotta in atti, salvo quanto disposto per i fascicoli pandettati ai numeri 1074 del 2018 e 569 del 2021, per i quali, al contrario, i presupposti della riunione sono pienamente sussistenti.
Nel merito, il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I motivi di gravame verranno trattati congiuntamente stante la loro marcata interrelazione oggettiva, rispetto peraltro ad una fattispecie materiale di significativa complessità in fatto ed in diritto, che esige conseguentemente una trattazione che sia al contempo unitaria e sintetica.
L’iniziativa progettuale oggetto di controversia concerne un’installazione di una attività di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, all’interno della quale si integrano due impianti: il primo deputato al trattamento termico di frazioni indifferenziate di rifiuti solidi urbani, producendo dai medesimi energia elettrica ed un prodotto costituito da materiale vetroso (c.d. “perle vetrose”) utilizzabile, in tesi, in sostituzione di materia prima vergine, ed un secondo impianto che, impiegando i gas di processo del primo, produce CO2 commerciale evitandone l’emissione in atmosfera.
Secondo il progetto dei promotori per come rappresentato nella relazione descrittiva generale cod. PV1, allegata in atti, l’installazione in questione si propone di realizzare l’incinerazione dei rifiuti tramite la tecnologia Isotherm, in forza della quale: i processi di ossidazione avvengono in pressione, a temperatura alta ed uniforme in tutto il reattore (1250-1500 °C, condizioni flameless), distruggendo gli inquinanti organici (IPA, Diossine, Furani, PCB) e fondendo gli incombustibili contenuti nel rifiuto, ottenendone attraverso un repentino raffreddamento in acqua un prodotto vetroso (eliminando così del tutto ed alla radice il problema delle ceneri);come comburente si utilizza ossigeno tecnico anziché aria (oxy-combustion), riducendo così drasticamente il volume degli effluenti totali;il processo di trattamento dei gas emessi è limitato all’eliminazione dell’acidità e delle polveri residue, consentendo, in tesi, livelli di inquinanti molto al di sotto dei limiti di legge;non vi sarebbe infine accumulo di materiale incombusto nell’impianto, per cui sarebbero possibili variazioni di carico in tempo reale ed un arresto istantaneo dell’impianto medesimo, senza picchi di emissioni inquinanti.
Evidenzia in proposito la società proponente che i risultati inerenti alle prestazioni della tecnologia Isotherm per il trattamento di rifiuti urbani sono stati frutto di una campagna sperimentale condotta nel 2014 presso l’impianto pilota da 5 MW di Itea S.p.A. sito in Gioia del Colle, impiegando, come materiale di test, rifiuti provenienti dall’impianto di trattamento AMIU S.p.A. di Bari.
Come più volte evidenziato supra , viene fatta oggetto di impugnativa la determinazione del Dirigente Servizio autorizzazioni ambientali - n. 7 del 25.1.2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 1.2.2018, mediante cui la Regione Puglia ha assentito, in favore della controinteressata, il Giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di “realizzazione dell’impianto per il trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana”, nonché l’Autorizzazione integrata ambientale, per l’installazione dell’impianto ad esso relativa, avente una capacità produttiva pari a 43.000 t/a di CO2 e di 20.000 t/a di prodotto vetroso (installazione NEWO S.p.a.) e 32.334 t/a di O2 (installazione Ossigenopuro S.r.l.).
Il provvedimento in questione è affetto da plurime illegittimità nelle forme dell’eccesso di potere e della violazione di legge e, pertanto, deve essere annullato.
Tali censure rilevano anche in ordine al prosieguo del procedimento, che si sta articolando attraverso la conferenza di servizi regionale attualmente in corso, svoltasi in modalità asincrona in prima seduta in data 6.5.2021.
Emergono, in primo luogo, assai significativi ed evidenti difetti di istruttoria e di motivazione, in quanto il provvedimento autorizzatorio fatto oggetto di impugnativa veniva rilasciato con la seguente prescrizione testuale: “… il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di realizzazione dell’impianto per il trattamento e coincenerimento dei rifiuti… presentato dalla società NEWO S.p.A. e OSSIGENOPURO s.r.l. è stato reso a condizione che siano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati in narrativa e nei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante: … Verbale della seduta di conferenza dei servizi del 10.10.2017 (prot. n. 9821 del 17.10.2017) …”.
In tale seduta, il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene - con nota prot. n. 249484 del 10.10.2017 aveva espresso il proprio “parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in esame, a condizione che il proponente rispettasse tassativamente le prescrizioni ivi descritte ed in particolare: 1) i rifiuti ammessi al trattamento (CER: 19.12.12, 19.05.01, 19.05.99) dovranno avere origine esclusivamente dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Non dovranno essere ammessi al trattamento rifiuti solidi o liquidi di differente tipologia … In via prioritaria dovranno essere accolti i rifiuti prodotti dall’impianto TMB di