TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-07-27, n. 202312748
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Pubblicato il 27/07/2023
N. 12748/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06513/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6513 del 2011, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M Bti in Roma, via Luigi Luciani, 1;
-OMISSIS-, -OMISSIS-., -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-S.S., -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, Boiana di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- Societa' Semplice, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e Figli S.S. Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli S.S., -OMISSIS-, -OMISSIS- e C. S.S., -OMISSIS-S.S., -OMISSIS- e Figli Ss, -OMISSIS-, -OMISSIS-a S.S. Ora C-OMISSIS- S.S, Cascina Pioltino S.S., -OMISSIS-di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- Societa Semplice Agricola, -OMISSIS- F.Lli di -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS-, Cinaglia di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, Cortina di -OMISSIS-e C. S.S., -OMISSIS- F.Lli di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- -OMISSIS- S.S., Country Life di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-F.Lli S.S. Agricola, -OMISSIS-, F.Lli -OMISSIS- S.S. Ora Soc. Agr. La Fenice di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- S.S., F.Lli -OMISSIS- S.S., F.Lli -OMISSIS- B., F.Lli -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli, -OMISSIS- e G. S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- Az. Agricola, -OMISSIS- Societa' Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, Fratelli -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-F.Lli S.S, -OMISSIS- S.S. Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S. Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, Il Monastero di -OMISSIS-, -OMISSIS- Farm, -OMISSIS-, La Dorita di -OMISSIS-, La Motta di -OMISSIS-F.Lli Societa' Semplice Agricola, La Sorgente di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e F.Lli S.S., -OMISSIS- Azienda Agricolo, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- di-OMISSIS- S.S. Agricola, -OMISSIS-&Figli S.S., -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, Milk Farm di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- &C. S.S., -OMISSIS- Farm di -OMISSIS-., -OMISSIS- e F.Lli S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e Figli S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e Figli -OMISSIS-, Pieve di -OMISSIS- S.S. Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- &C. S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- Fratelli Azienda Agricola S.S., -OMISSIS-, Rosa M.Ved.-OMISSIS- di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, San Tommaso di -OMISSIS- S..S, -OMISSIS-, Sant'Agata Societa' Agricola A Responsabilita' Limitata, -OMISSIS- &Figlio -OMISSIS-, -OMISSIS-, Soc. Agr. La Campagnetta di -OMISSIS-F.Lli S.S., Societa' Agricola Alari S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., Bicelli F.Lli Societa' Agricola, -OMISSIS- S.S., Societa' Agricola Buonpensiero di -OMISSIS- S.S., Societa' Agricola La Bigliarda di -OMISSIS-S.S., Societa' Agricola La Rosa di -OMISSIS- &C. S.a.s., Societa' Agricola Mandella Sas di -OMISSIS- S, Societa' Agricola -OMISSIS- - -OMISSIS--OMISSIS- S.S., Societa' Agricola -OMISSIS-S.S., Societa' Agricola -OMISSIS- &-OMISSIS-S.S., Societa' Agricola -OMISSIS- e -OMISSIS- S.S., Societa' Semplice Agricola -OMISSIS-e F.Lli, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e Fratelli S.S., -OMISSIS-, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- e -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli di -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- S.S., -OMISSIS- F.Lli Societa' Semplice Agricola, -OMISSIS- S.S., -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, M O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E Q in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Soc. Coop. Fattorie Padane, Soc.Coop.Latte Si Soc.Coop. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, domiciliato presso la Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189.
per l'annullamento delle comunicazioni contenente i quantitativi di riferimento individuale per l’annata 2011 – 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura e della Regione Lombardia.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 giugno 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, 251 (duecentocinquantuno) aziende agricole impegnate nel settore della produzione e vendita lattiero-casearia tutte aventi sede nella Regione Lombardia, hanno cumulativamente impugnato altrettanti avvisi con i quali la Regione Lombardia ha reso noto – ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis della legge 119/2003 – la quota di produzione lattiero casearia (QRI) spettante a ciascuna di loro per il periodo 2011-2012.
Dopo essersi limitate a dare per “ integralmente trascritta e riportata la ricostruzione del quadro normativo ” mediante l’indistinto richiamo ad altre vicende giurisdizionali (nemmeno identificate con il NRG) articolano sei motivi di ricorso che qui di seguito si sintetizzano.
Con il primo motivo, lamentano eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione di benefici in relazione al decreto legge n. 5 del 05 febbraio 2009 rispetto alla legge n. 33 del 11 aprile 2009 nonché la violazione da parte del legislatore nazionale nel recepire le direttive derivanti dalla normativa Comunitaria e di cui all’ “ 8° considerando ” del Regolamento Ce n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
In particolare, secondo le ricorrenti, le richiamate disposizioni nazionali e comunitarie sarebbero state violate nell’ambito della predisposizione di ciascuno degli avvisi loro pervenuti i quali avrebbero assegnato a ciascun produttore una quota latte insufficiente ad evitare il rischio del prelievo supplementare ed assolutamente inadeguata e sproporzionata in negativo rispetto alle consegne 2007/2008.
E tanto dovrebbe evincersi – come testualmente afferma il ricorso introduttivo – “ da un semplice calcolo matematico attuabile con la disamina della comunicazione oggetto del presente ricorso, raffrontate ai dati di riferimento, ovvero alle asserite consegne 2007/2008 non coperte da quota con il quantitativo assegnato, ha attribuito a ciascun produttore avente diritto ad una quota corrispondente solo a circa il 55% di quanto avrebbe dovuto essere assegnato ” .
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione della norma di cui all’art. 2, comma 1, L. n. 46/1995 in quanto ciascuno degli avvisi loro pervenuti conterrebbe la “ la riduzione della quota B effettuata ai sensi della Legge n. 46 del 1995 ” disposizione normativa espunta dall’ordinamento in forza della Sentenza n. 529/1995 della Corte Costituzionale, per violazione delle concorrenti prerogative regionali in materia
Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la “ violazione delle ordinanze emesse dal T.A.R. Lazio e che sospende l’effetto della comunicazione delle quote precedentemente assegnate ”, testualmente riferendo che “ tutte le comunicazioni di quota e le successive compensazioni operate dall’AIMA, ora AGEA in seguito dalla Regione Lombardia sono state tempestivamente impugnate e nel contempo sono state sospese dal competente TAR ” lamentano la violazione dell’art. 7 Legge 241/90 in quanto nessuna delle determinazioni del QRI loro pervenute sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 Legge 241/90 in quanto nessuna delle determinazioni del QRI loro pervenute sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Con il quinto motivo, lamentano la violazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2003 in quanto nessuna delle comunicazioni oggetto del presente gravame sarebbe pervenuta a ciascun singolo destinatario anteriormente al periodo di commercializzazione.
Con il sesto motivo – quindi – viene eccepito il vizio di eccesso di potere per illogicità e di irragionevolezza in quanto nelle “ informazioni di carattere generale ” allegate al ciascuno degli avvisi pervenuti alle singole ricorrenti sarebbe stato precisato che l’assegnazione e/o le revoche delle assegnazioni per il periodo di riferimento sarebbero state effettuate dal Commissario straordinario nominati ai sensi della legge 09 aprile 2009, n.33 pur non essendo presente alcuna revoca di quote pregresse nel registro pubblico delle quote di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 119/03.
Con il settimo motivo viene eccepito eccesso di potere per sviamento e contrasto con il diritto comunitario della normativa interna di cui all’articolo 2 decreto legge 49/2003 convertito nella L. 119/2003 in ragione della lamentata inattendibilità del generale sistema italiano di attribuzione dei QRI che, a dire delle ricorrenti, sarebbe attestata dalla commissione di indagine amministrativa istituita con decreto del Ministero delle Politiche agricole n. 6088 del 25 giugno 2009.
In vista dell’udienza camerale 14 settembre 2011 si è costituita in giudizio la sola AGEA eccependo l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello della Lombardia.
Con ordinanza del 15 settembre 2011 n. 3389 l’istanza cautelare articolata unitamente al ricorso è stata respinta – sotto l’esclusivo profilo del periculum - e detto pronunciamento non è stato impugnato in sede di appello cautelare.
In tal modo si è radicata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 14 comma 2 c.p.a. anche ai fini della delibazione del merito della controversia.
Si è quindi costituita in giudizio anche la Regione Lombardia pure insistendo per il rigetto del gravame siccome inammissibile e infondato.
In particolare la Regione Lombardia ha formulato un’articolata eccezione di inammissibilità del gravame in ragione della - evidente - natura azione “collettiva-cumulativa”, tale da rendere indistinguibili le posizioni delle singole ricorrenti.
All’udienza pubblica del 16 giugno 2023, previo scambio di memorie tra tutte le parti costituite la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile con riferimento ai primi sei motivi mentre è infondato con riferimento al solo settimo motivo.
Con riferimento ai primi sei motivi il quanto il Collegio condivide l’assorbente eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Lombardia.
All’esame del Collegio vi è l’impugnativa di duecentocinquantuno avvisi con i quali la Regione Lombardia ha reso noto alle ricorrenti – ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis della legge 119/2003 – la quota di produzione lattiero casearia (QRI) spettante a ciascuna di loro per il periodo 2011-2012.
Orbene il vaglio dei primi sei motivi, per come espressamente formulati, imporrebbe la verifica, in concreto, delle singole posizioni dei ricorrenti le quali, proprio concernenti sfere giuridiche distinte e realtà produttive differenti e disomogenee, non possono essere introdotte in giudizio mediante contestazioni formulate in modo assolutamente generico ed indeterminato.
Basti pensare che il primo motivo si spinge addirittura a sollecitare il raffronto – attraverso quello che viene definito “ un semplice calcolo matematico ” di cui – peraltro - non vengono nemmeno riferiti gli estremi – tra ciascuno degli avvisi pervenuti alle ricorrenti e la rispettiva quota di consegne per l’annata 2007/2008.
Ma il discorso non muta con i residui motivi fino al sesto, la cui delibazione necessariamente impone la verifica in concreto riferita alla posizione di ciascuna delle ricorrenti delle circostanze fattuali sottostanti alla proposizione del mezzo di gravame quali, appunto, la presenza, o meno, di pregresse impugnative giurisdizionali (la cui esistenza è genericamente menzionata senza, tuttavia, indicare alcun riferimento nonostante le numerosissime posizioni astrattamente coinvolte dal presente gravame), la presenza, o meno, di una comunicazione di avvio del procedimento (peraltro, nemmeno necessaria in ragione della natura vincolata del provvedimento – cfr. Cons. Stato 14 giugno 2018 n. 3685), la tempestività della ricezione dell’avviso rispetto all’inizio dell’annata (elemento neppure utile ai fini della validità dell’atto – cfr., ancora, Cons. Stato 14 giugno 2018 n. 3685), l’effettivo impatto dell’inserimento – o meno - del “taglio quota B” di cui alla l. n. 46/1995 su ciascuna delle posizioni coinvolte nel presente gravame (la cui illegittimità costituzionale, peraltro, è stata superata dalla sopravvenuta entrata in vigore dell’art 2 del D.L. 23 ottobre 1995 n. 552).
Alla luce di quanto precede i primi sei ricorsi devono essere dichiarati inammissibili sulla scorta dei principi secondo cui “ nel processo amministrativo impugnatorio … la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (cfr. Cons. St., sez. III, 15 luglio 2019, n.4926 e giurisprudenza ivi citata Cons. St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5;altresì, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277;sez. V, 27 gennaio 2014, n. 398;Sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537). Nel processo amministrativo, quindi, il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale, che si giustifica se sussiste una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 16 aprile 2019, n. 2481;Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547;Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617;21 settembre 2020, n.5514;Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569, 23 ottobre 2013, n. 5141) … Vale soggiungere che, con specifico riferimento alla materia delle cd. quote latte, questa Sezione ancora di recente (cfr. Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022 n. 6340) ha rimarcato il principio secondo cui i singoli rapporti giuridici tra l’A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l’A.g.e.a. e gli altri allevatori (tanto che le sentenze di annullamento di atti, a tutela di posizioni individuali, non riguardano di per sé gli altri rapporti giuridici che non siano stati sottoposti all’esame del giudice). Il singolo rapporto può nascere e può essere modificato con un atto che abbia uno o più destinatari, pur versanti in situazioni identiche o simili, e - quando è emesso un atto plurimo scindibile – è soggetto alle comuni vicende riguardanti i crediti: per ogni allevatore, possono esservi atti interruttivi della prescrizione, atti di ricognizione del debito, possibili compensazioni, proposizioni di ricorsi giurisdizionali (che comportano l’esigenza di verificare quale sia stata l’incidenza di eventuali ordinanze cautelari di accoglimento o anche di sentenze di accoglimento, se del caso riformate in sede d’appello)…Si è ulteriormente osservato che – quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo – le censure: - ‘implicano un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni’ (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);- sono inammissibili quando riguardano senza adeguate specificazioni ‘pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda’ (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);- sono inammissibili quando – nel dedurre la maturata prescrizione – non si riferiscono ‘ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi’ (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425;sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267;Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla ‘compensazione’ (Cons Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488;Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371) o sulla prescrizione (Cons Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488) - sono inammissibili se ‘non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse’ o ‘se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica ‘di sistema’ alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte’ (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);- sono inammissibili se si sia lamentato ‘genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi’ dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630) ” (Cons. Stato Sez. III 23 novembre 2022 n. 10302).
Anche il settimo motivo presenta elementi i menzionati profili di inammissibilità, non essendo evidenziato – in concreto – quanto gli eccepiti elementi di “incertezza” del sistema di determinazione delle quote latte avrebbero in concreto rilevato sulle singole posizioni delle ricorrenti.
Nondimeno, il Collegio ravvisa nel modo in cui è stata formulata la censura il tratto di un – generico – ricorso collettivo il quale, però, risulta respinto da pressoché unanime giurisprudenza di questo Tribunale la quale ha avuto modo di statuire che “ per quanto concerne le indagini amministrative effettuate dagli organi a ciò preposti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, anche all'esito di tali indagini, non risulta che tutto il sistema delle quote latte attuato in Italia sia inaffidabile, pur a fronte di molte disfunzioni (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3872/2012), ragion per cui non può dedursi l'automatica illegittimità dei provvedimenti impugnati senza una seria e concreta analisi degli effetti del preteso malfunzionamento sul singolo caso concreto ” (T.A.R Lazio Roma Sez. V 26 maggio 2023 n. 8938).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato in parte inammissibile, mentre va respinto per la rimanente parte.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.