TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-18, n. 202203158
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Pubblicato il 18/03/2022
N. 03158/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11639/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11639 del 2021, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto di proclamazione degli eletti del 19.10.2021 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso dell’Ufficio elettorale del Comune di Roma Municipio V.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente espone di avere preso parte con la propria candidatura alle elezioni amministrative del 3-4/10/2021 per il Comune di Roma, V Municipio, nella lista 18 avente contrassegno PD Partito Democratico.
Dai dati dell’Ufficio Elettorale resi pubblici il 19 ottobre 2021 risultava essersi collocato tra i non eletti al 13° posto, dopo Olga Di Cagno (9°), Liani Antonio detto T (10°), Alessandra Di Francia (11°), Sabrina Cicconetti (12°). Successivamente venivano eletti anche la sig.ra Olga Di Cagno e il sig. Liani Antonio detto T, in conseguenza della nomina ad assessori del V° Municipio di altre due candidate originariamente risultate tra gli eletti (al 3° e 4° posto).
Pertanto, espone di avere interesse attuale e concreto alla correzione del risultato elettorale.
A tal fine si duole che gli sono state riconosciute solamente 161 preferenze anziché 168 reali ed afferma di dover essere eletto al posto del sig. A L detto T (10° classificatosi, con 178 preferenze, anziché 141 reali).
Sostiene che vi sarebbe certezza dell’errore: il sig. Liani riceveva nella sezione 428 (peraltro, afferma, erroneamente segnalata con il n. 248), un numero di voti pari a 4;viceversa, come da documentazione agli atti nonché come da dichiarazione (agli atti) resa dal rappresentante di lista sig. C S, per mero errore materiale al candidato A L detto T venivano erroneamente attribuiti, in sede di risultati finali, un numero di voti pari a 41 (all. verbale Ufficiale operazioni della sezione 428).
Siffatto evidente errore si sarebbe così riversato sul calcolo finale della graduatoria, alterandolo in favore del controinteressato (al quale sarebbero state attribuite 37 preferenze mai espresse) ed in danno del ricorrente.
Inoltre, al ricorrente stesso sarebbero state conteggiate in meno sette preferenze (che avrebbero comportato 168 voti, invece che i 161 assegnatigli).
Nel seggio 416 del V Municipio il rappresentante di lista la sig.ra D A, come da dichiarazione agli atti, sulla base degli appunti personali presi nello svolgimento delle sue funzioni in data 3-4/10/2021 avrebbe registrato in favore del sig. G 1 voto anziché 0 assegnati;nel seggio 583 del V Municipio il rappresentante di lista sig. A M, come da dichiarazione agli atti, sulla base degli appunti personali presi nello svolgimento delle sue funzioni avrebbe registrato in favore del sig. G 2 voti anziché 0 assegnati.
Rimarca il ricorrente, anche ai fini della resistenza, che in numerosi altri seggi il sig. G avrebbe riportato un numero di preferenze diverso per difetto alle preferenze ottenute dagli elettori e segnatamente:
- nel seggio n. 412 del V Municipio alle ore 8.30 un elettore meglio precisato in atti esprimeva la preferenza per il candidato G (1 voto), viceversa, nel verbale non risulta alcuna preferenza assegnata all’istante (0 voti);
- nel seggio n. 432 del V Municipio alle ore 12.00 due elettori meglio precisati in atti esprimevano la loro preferenza per il candidato G scrivendo sulla scheda grigia il suddetto cognome come da dichiarazione agli atti (quindi per 2 voti), viceversa, dalle risultanze finali nessuna preferenza risulta pervenuta al sig. G (0 voti);
- nel seggio n. 670 del V Municipio il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 14.30 un elettore meglio precisato in atti esprimeva sulla scheda grigia il nominativo G (1 voto), tuttavia, alcun voto è stato conferito al G in sede di scrutinio finale (0 voti).
In via istruttoria si chiede il riconteggio delle schede dei voti da assegnare al sig. G nei seggi indicati in narrativa (412, 416, 432,583, 670) al fine di stabilire l’esatto numero delle preferenze valide complessive ottenute dal sig. Gabriele Arcangelo G nella lista 18 del V Municipio di Roma, verificazione necessaria ai fini del decidere.
Chiede, altresì, la verifica delle preferenze del sig. Liani Antonio effettivamente avute al seggio 428.
Conclude, pertanto, per l’accoglimento del ricorso con la correzione del risultato elettorale ai fini della sua proclamazione tra gli eletti, al posto del controinteressato.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso e che deposita gli atti del procedimento elettorale e si richiama ai consueti principi giurisprudenziali, secondo i quali non sono ammessi ricorsi elettorali meramente esplorativi e ciò in quanto, essendo il bene primario, protetto attraverso il giudizio, la validità del risultato elettorale, esso per essere posto in dubbio, necessita nel contenzioso di un serio e concreto principio di prova, con la conseguenza che non può essere legittimata una azione proposta in modo generico e che si proponga la finalità di acquisire elementi di irregolarità delle consultazioni attraverso il giudizio stesso
Si è costituito altresì il Ministero dell’Interno che chiede di essere estromesso dal giudizio, non essendo riferibile a tale Amministrazione alcun atto o provvedimento in contestazione.
Nella pubblica udienza del 16 marzo 2022, la difesa di Roma Capitale ha sollecitato la verifica delle notifiche effettuate ai controinteressati (nessuno dei quali si è costituito) e la difesa del ricorrente ha precisato di avere depositato le cartoline di ricevimento delle suddette notifiche, alcune delle quali effettuate ai sensi dell’art. 140 c.p.c., solo al momento della loro restituzione (14 marzo 2022).
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va accolta l’eccezione dell’UTG- Prefettura di Roma, alla quale il ricorso non avrebbe dovuto essere notificato, non essendo imputabili a tale Amministrazione né gli effetti del procedimento elettorale, né i relativi atti. Le relative spese di giudizio sono liquidate in dispositivo.
Quanto al ricorso, trovano la condivisione del Collegio le eccezioni di inammissibilità del gravame, per genericità degli elementi probatori, che sono state prospettate dalla difesa di Roma Capitale.
Depone in tal senso la pacifica giurisprudenza, per la quale è sufficiente rammentare le conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 32 del 2014 (v. anche Cons. St., sez. V, 12 maggio 2015, n. 2361;cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III , 29/01/2019 , n. 727, secondo cui le “ dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il cui valore probatorio è escluso nel rito ordinario, hanno una limitata rilevanza probatoria nel rito speciale elettorale;è necessario, peraltro, che le dichiarazioni prodotte contengano riferimenti circostanziati, necessari tanto a suffragarne l’attendibilità, quanto consentirne il riscontro di veridicità ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000. In particolare le dichiarazioni sostitutive devono avere un contenuto esauriente, quanto meno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e ritiene di aver riscontrato: non si chiede che il dichiarante individui il parametro di legge che si assume violato, ma semplicemente che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente ”).
In particolare, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria evidenzia la necessità di “ …tenere distinte: a) le doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti, dalle doglianze con le quali, b) fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione ” (ibidem).
Nel caso di specie, quanto alle preferenze per il ricorrente che sarebbero state illegittimamente omesse dalle risultanze elettorali, le doglianze del ricorso sono sostenute solo da dichiarazioni rese su fogli prestampati e riempiti a penna, senza le formalità di cui al DPR 445/2000, sebbene corredate da copie di documenti di identità.
Di queste, peraltro, le dichiarazioni aventi ad oggetto le preferenze di voto che i rispettivi elettori affermano di avere espresso per il ricorrente sono intrinsecamente inattendibili a prescindere dalla forma in cui sono rese (Cons. Stato Sez. III, 25/08/2020, n. 5203;T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 30/09/2019, n. 497), essendo rese in violazione del segreto elettorale e non essendo in alcun modo riscontrabili mediante verificazione in ragione del loro anonimato (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 28/12/2006, n. 10784, secondo cui “ una diversa soluzione, implicando forme di controllo successivo, comprometterebbe il valore indefettibile della segretezza del voto, sicchè in definitiva non è possibile dare ingresso a tale irrituale e inammissibile mezzo di prova (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 165) ”;cfr. anche T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 23/04/2008, n. 1343).
Quanto alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, esse hanno ad oggetto dichiarazioni generiche e non circostanziate;non risultano contestazioni da parte dei medesimi che avrebbero dovuto con immediatezza essere verbalizzate;mancano nelle relative note le attestazioni di rito essenziali ai fini dell’assunzione delle responsabilità di legge;risultando così del tutto insufficiente la produzione di moduli prestampati e completati a penna.
Si evidenzia, a tale riguardo, che, per giurisprudenza consolidata, sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova va valutato con minor rigore, i motivi non possono essere dedotti in forma generica, risolvendosi, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali. L'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40 comma 1, lett. c), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati, però, della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice. Una denuncia delle irregolarità in cui siano incorse le singole sezioni elettorali deve sempre essere sorretta da ulteriori allegazioni probatorie rispetto alle affermazioni del ricorrente, fermo restando che anche un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo, ogniqualvolta emerga che con esso si punti solo a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5653;negli stessi termini: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 20 novembre 2015, n. 664).
Quanto alla doglianza relativa alla asseritamente erronea attribuzione al controinteressato di 41 preferenze, invece che le sole 4 preferenze che risultano nella sezione 428, si rileva che, mentre queste ultime risultano nei documenti prodotti (sia dal ricorrente che da Roma Capitale, v. in particolare quanto a quest’ultima, l’allegato 7 della produzione del 7 dicembre 2021), non risulta invece che il medesimo controinteressato abbia ottenuto le contestate “41” preferenze in quella specifica Sezione.
Vero è che dalla produzione di Roma Capitale risultano gli estratti dei voti di lista complessivi (allegati 8, 9 e 10) dai quali non emergono i dati della sezione 428 (l’elenco contenuto nell’allegato 8 - MOD 313M inizia dalla Sez. 463);ma la dimostrazione dell’avvenuta erronea trascrizione dei risultati della Sezione (ovvero che al controinteressato, che ha riportato complessivamente 178 preferenze) avrebbe dovuto essere assolta dal ricorrente (che solo genericamente prospetta una erronea trascrizione), attenendo al presupposto essenziale che ha fondato la relativa censura.
Né sorregge la censura il richiamo a quanto dichiarato dal rappresentante di lista sig. C S, poiché (a tacere dei rilievi già formulati in ordine alle forme insufficienti nelle quali il documento è redatto) la relativa dichiarazione è resa nel senso di avere contezza di sole 4 preferenze ottenute nella Sez. 428 (circostanza che già risulta dagli atti) “anziché 41 come risulta invece dai dati finali ufficiali”, così riproponendosi (ed anzi, confermandosi) quella genericità ed incertezza di circostanze che si è già visto inficiare la doglianza e che il Collegio ritiene rivelativa di un carattere meramente esplorativo del ricorso, sul punto.
Per queste ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.