TAR Palermo, sez. III, sentenza 2015-03-12, n. 201500653

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2015-03-12, n. 201500653
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201500653
Data del deposito : 12 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00519/2014 REG.RIC.

N. 00653/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00519/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2014, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Libertà 171;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, rappresentato e difeso dall'avv. Gerlando Alonge, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R sito in Palermo, Via Emerico Amari n. 32;

per l'annullamento

- della deliberazione del 16.1.2014 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, con la quale è stata rigettata la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto dal medesimo Ordine presentata dal dott. G A con istanza prot. n. 3017 del 4.11.2013;

- (ove occorra e per quanto di ragione) delle deliberazioni del medesimo Consiglio dell'Ordine del 28.11.2013 e del 12.12.2013;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal suddetto Ordine;

- e per la condanna ai sensi degli artt. 30, 34 comma 1 lett. b) e c) e 133 comma 1 lett. a-bis) c.p.a, e dell'art. 3, comma 5-bis, d.1. 138/2011 (conv. con modificazioni modificata dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), anche a titolo di risarcimento in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'iscrizione del ricorrente all'Albo degli Avvocati tenuto dal suddetto Ordine.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 210 del 4 marzo 2014;

Vista l’ordinanza collegiale n. 3369 del 2 dicembre 2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2014 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, con istanza n. prot. 3017 del 4 novembre 2013, ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento di essere iscritto al relativo albo professionale;
con il provvedimento impugnato in epigrafe, adottato il 16 gennaio 2014, il Consiglio dell’Ordine rigettava la domanda in relazione all’assenza del requisito della condotta irreprensibile, per l’avvenuta applicazione al ricorrente di una pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000, a seguito della sentenza del Tribunale di Agrigento del 9.10.2013.

Il ricorrente ha impugnato il surriferito diniego formulando censure relative alla violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933, dell’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, dell’art. 17 L. 247/2012, degli artt. 3, 10 e 10 bis L. 241/1990 nonché all’eccesso di potere sotto diversi profili.

Oltre all’annullamento degli atti di diniego impugnati, chiede il riconoscimento del proprio diritto, anche sotto forma di risarcimento in forma specifica, ad essere iscritto al menzionato albo professionale.

Il Ministero della giustizia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, regolarmente intimati, si sono costituiti in giudizio. Il Ministero resistente ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla controversia, trattandosi di decisione prese dal Consiglio dell’Ordine. Quest’ultimo ha presentato memoria difensiva, contestando la fondatezza delle censure rappresentate nel ricorso.

In esito alla camera di consiglio del 4 marzo 2014 è stato disposto, con l’ordinanza n. 210/2014, l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione in relazione alla censura di difetto di motivazione.

Con delibera 27.3.2014, versata in atti, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento ha deliberato l’iscrizione del ricorrente nell’Albo degli Avvocati, “ con riserva di ogni determinazione all’esito del giudizio pendente avanti al Tar ”.

A seguito della pubblica udienza del 2 dicembre 2014, il Collegio ha rilevato un profilo di potenziale inammissibilità del ricorso in relazione alla giurisdizione di questo Tribunale, trattandosi di questione vertente sull’ottenimento dell’iscrizione nell’albo degli Avvocati, che in base alle norme della Legge forense sarebbe attratta nella competenza giurisdizionale del C.N.F..

E’ stata conseguentemente adottata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’ordinanza n. 3369/2014, concedendo termine alle parti per presentare memorie su questo unico punto.

Parte ricorrente ha depositato tempestivamente detta memoria, con la quale ha formulato osservazioni volte a confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla vicenda dedotta in giudizio.

A seguito della camera di consiglio del 26 febbraio 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, in punto di giurisdizione, il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1405) in una decisione relativa a una vicenda simile a quella oggetto della presente controversia.

In tale sentenza è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo anche in materia di iscrizione in albi professionali (e indipendentemente dalla presenza di norme di giurisdizione speciale in favore dei relativi ordini professionali), “ quando l’interessato prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore ” (in termini, anche T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 2 luglio 2013, n. 1956).

Nel caso di specie, il ricorrente mira ad ottenere l’iscrizione nell’albo degli avvocati in forza del disposto dell’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, che prevede la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990 trascorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.

L’art. 45 d.lgs. n. 59/2010, che mira a garantire un trattamento uniforme a tutte le domande di iscrizioni in albi per l’esercizio di professioni regolamentate, deve considerarsi applicabile anche nell’ipotesi di iscrizione all’Albo degli Avvocati e ciò pure in assenza di un espresso richiamo del suo contenuto nella nuova disciplina dell’ordinamento forense (Legge 247/2012), che non ha riprodotto al suo interno una norma analoga a quella di cui all’art. 31, comma 6, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.

Ne consegue che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a bis cod. proc. amm., che devolve alla cognizione del g.a. “le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

Tanto premesso, osserva innanzitutto il Collegio che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non può ritenersi che la delibera del Consiglio dell’Ordine del 27.3.2014 adottata in esito all’accoglimento dell’istanza cautelare presentata innanzi a questo Tribunale abbia determinato una cessazione della materia del contendere in ordine alla vicenda de quo . Infatti, dal tenore letterale del provvedimento si evince che esso è stato adottato in conseguenza dell’adozione dell’ordinanza cautelare di accoglimento e come tale produce effetti di carattere interinale, il cui protrarsi è subordinato all’esito del presente giudizio.

Passando all’esame delle domande formulate nel gravame in epigrafe, non può essere accolta quella relativa all’accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell’Albo degli Avvocati in ragione della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine di due mesi di cui all’art. 45 d.lgs. n. 59/2010 e del conseguente perfezionamento del meccanismo del silenzio-assenso ivi previsto.

Il Consiglio dell’Ordine di Agrigento, infatti, seppure con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine previsto, ha esitato con provvedimento del 16 gennaio 2014 l’istanza presentata dal ricorrente e si è determinato nel senso di rigettare la domanda di iscrizione all’Albo del ricorrente.

Come noto, la formazione del silenzio-assenso non consuma definitivamente il potere del soggetto competente ad adottare un successivo provvedimento espresso di diniego, che sostituisce il provvedimento di tacito assenso e che, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della legge 241 del 1990, costituisce esercizio del potere di autotutela. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, l’adozione di tale provvedimento successivo non è subordinata pedissequamente alla sussistenza degli stessi limiti procedimentali e di contenuto applicabili agli atti di ritiro. La funzione sollecitatoria a cui si ispira l'istituto del silenzio-assenso non può, infatti, spingersi sino a pregiudicare la possibilità di un pieno e ponderato esercizio dell'attività di valutazione e comparazione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti dall'esercizio della funzione amministrativa;
conseguentemente, in sede di annullamento d'ufficio di un silenzio assenso deve essere restituito integro il potere-dovere di compiere, per la prima volta, quelle valutazioni che a suo tempo l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto porre a fondamento dell'esercizio della funzione istituzionale di primo grado ad essa spettante (in termini, Cons. Stato, 13 gennaio 2014, n. 1767).

Conseguentemente, alla luce della sostituzione del provvedimento formatosi per silentium con quello, espresso, di diniego, l'oggetto del giudizio va focalizzato sulla fondatezza della domanda di annullamento di detto diniego, impugnato in relazione a vizi propri che lo contraddistinguerebbero.

Sul punto il ricorso va accolto in ragione della fondatezza dell’assorbente censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il diniego all’iscrizione all’albo professionale è motivato in ragione del mero richiamo alla sussistenza di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, laddove per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati è richiesto, ai sensi dell’art. 17 della L. 247/2012, all’infuori delle condanne per uno dei reati di cui alla lett. g) dell’articolo (la cui presenza è automaticamente preclusiva all’iscrizione), di “ essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense ” (cfr. art. 17, lett. h legge 247/2012).

Trattasi di previsione che impone all’Ordine professionale di esprimere una valutazione discrezionale circa la sussistenza del requisito in rapporto alla complessiva situazione in cui versa il richiedente;
valutazione che non può essere riconnessa automaticamente alla presenza di un precedente penale ma che presuppone la formulazione di un giudizio circa l’incidenza dei fatti emersi nel corso del procedimento penale rispetto alla integrità e affidabilità del soggetto che aspira all’iscrizione nell’albo professionale (in termini analoghi, anche C.N.F., 20 luglio 2013, n. 125).

Poiché nel caso in esame il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento ha omesso di effettuare una simile verifica, il diniego all’iscrizione all’Albo professionale risulta viziato per l’assenza di un congruo supporto motivazionale.

In conclusione, il ricorso deve accolto nei limiti di quanto sopra affermato e per l’effetto va annullato il diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio dell’Ordine di Agrigento.

Alla luce della complessità e della novità delle questioni dedotte, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi