TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201905892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-12-11, n. 201905892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905892
Data del deposito : 11 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2019

N. 05892/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01876/2019 REG.RIC.

N. 01939/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa' Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, Ministero Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliata ex lege in Napoli, via A Diaz,11;

nei confronti

A.T.I. La Cascina Global Service e Ristora Food Service, Ristora Food e Service S.r.l. non costituiti in giudizio;
La Cascina Global Service S.r.l., Ristora Food &
Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Orefice in Napoli, via Toledo 156;



sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2019 integrato da motivi aggiunti, proposto da
Idealfood di Fiorenzano Antonio &
C. S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania Molise Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via A. Diaz,11;

nei confronti

La Cascina Global Service S.r.l., Ristora Food &
Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Orefice in Napoli, via Toledo 156;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1876 del 2019:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata prot. n. 146 del 5.4.2019, con il quale si sono approvati il verbale di gara e la graduatoria definitiva e si è disposta la aggiudicazione in favore della A.T.I. La Cascina Global Service e Ristora Food Service del servizio triennale di Refezione Scolastica in favore di alunni delle Scuole di Infanzia e Specializzate di secondo grado del Comune di Giugliano;

- della comunicazione a mezzo PEC del provvedimento sub a);

- del provvedimento del R.U.P. in data 08.03.2019 con il quale la Società ricorrente è stata esclusa per presunta anomalia del costo della manodopera indicato in sede di offerta;

- di tutti gli atti istruttori del procedimento di verifica di anomalia (del costo della manodopera della ricorrente), non conosciuti;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione dell'appalto controverso.

Con il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 2\10\2019 :

- del provvedimento del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata prot. n. 146 del 5.4.2019, con il quale si sono approvati il verbale di gara e la graduatoria definitiva e si è disposta la aggiudicazione in favore della A.T.I. La Cascina Global Service e Ristora Food Service del servizio triennale di Refezione Scolastica in favore di alunni delle Scuole di Infanzia e Specializzate di secondo grado del Comune di Giugliano;

- della comunicazione a mezzo PEC del provvedimento sub a);

- del provvedimento del RUP in data 08.03.2019 con il quale la Società ricorrente è stata esclusa per presunta anomalia del costo della manodopera indicato in sede di offerta;

- di tutti gli atti istruttori del procedimento di verifica di anomalia (del costo della manodopera della ricorrente), non conosciuti;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché e per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. d) n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione dell'appalto controverso;

nonché per l'annullamento

- del provvedimento del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata di estremi sconosciuti, con il quale si è disposta la aggiudicazione definitiva in favore della A.T.I. La Cascina Global Service e Ristora Food Service del servizio triennale di Refezione Scolastica in favore di alunni delle Scuole di Infanzia e Specializzate di secondo grado del Comune di Giugliano;

- del provvedimento del Comune di Giugliano di aggiudicazione in favore della A.T.I. La Cascina Global Service e Ristora Food Service del servizio triennale di Refezione Scolastica in favore di alunni delle Scuole di Infanzia e Specializzate di secondo grado del Comune di Giugliano;

- dell'avviso di aggiudicazione pubblicato sul profilo della SUA in data 17.9.2019;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Quanto al ricorso 1939/2019:

con il ricorso introduttivo:

a) del Decreto prot. 146 del 5.4.19 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata – Sede Centrale di Napoli, recante esclusione dell'RTI IDEALFOOD s.a.s. (Capogruppo) - Coniglio d'Oro (mandante) - Ristorante della Pace di Maria Russo (mandante) dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole statali dell'infanzia degli otto Circoli Didattici e secondaria di 1° grado a T. P., Don S V, del Comune di Giugliano in Campania (CIG 7421227E3E) e contestuale aggiudicazione della gara all'ATI La Cascina Global Service srl (Capogruppo) – Ristora Food Service srl (mandante);

b) della relazione del 2.4.19, con la quale il RUP ha comunicato alla SUA che, a seguito di verifica ex art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/16, il costo della manodopera indicato dall'RTI IDEALFOOD s.a.s. e/a non risulta congruo e non rispetta quanto previsto dall'art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/16;

d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al ristoro dei danni subiti patiti e patendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti impugnati:

-in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l'aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, con eventuale annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, per il quale quest'ultima sin d'ora manifesta l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;

-e, in subordine, per equivalente economico, a titolo di danno emergente e lucro cessante, quest'ultimo nella misura del 10% dell'importo a base d'asta, ovvero minore o maggiore importo a determinarsi in sede giudiziaria, nonché il danno da perdita di chances da terminarsi in via equitativa, oltre spese per la partecipazione alla gara, interessi ed accessori di legge.

Con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14\10\2019 :

per l'annullamento del decreto SUA n. 344/19 e della Determinazione Comunale n. 1418/19


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania e di La Cascina Global Service S.r.l. e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli e di Ministero Infrastrutture e Trasporti e di Ristora Food &
Service S.r.l. e di Comune di Giugliano in Campania e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Campania Molise Puglia e Basilciata e di La Cascina Global Service S.r.l. e di Ristora Food &
Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Sussistono le esigenze di opportunità per la riunione dei ricorsi in oggetto ai sensi dell’art. 70 c.p.a., concernendo entrambi atti della medesima procedura di evidenza pubblica ed essendo state sollevate questioni analoghe.

1.2. Il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, quale articolazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha indetto una procedura di evidenza pubblica, con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 20 aprile 2018, per l’affidamento del servizio triennale di refezione scolastica degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e specializzate di secondo grado, per conto del Comune di Giugliano.

1.3 La Società Sirio s.r.l. – parte ricorrente nel ricorso RG 1876/2019 - si era classificata terza ma, essendo state escluse le prime due per accertata non congruità dell’offerta, la Commissione, con verbale in data 7 febbraio 2019, ha proposto l’aggiudicazione in suo favore;
la Idealfood di Fiorenzano Antonio &
C. S.A.S. – che ha proposto il ricorso RG. 1939/2019 - si era classificata quarta;
la gara è stata però aggiudicata alla A.T.I. La Cascina Global Service srl (Capogruppo) – Ristora Food Service srl (mandante), quinta graduata e odierna controinteressata, essendo state le odierne ricorrenti escluse per presunte ragioni di non congruità della offerta, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ATI La Cascina Global Service.

2.1. In particolare, la Società SIRIO s.r.l., solo a seguito di accesso documentale, ha appreso che la determinazione di esclusione era fondata sulla nota del R.U.P. del Comune di Giugliano adottata in data 8 marzo 2019, secondo la quale il costo medio della manodopera “per pasto”, stando alle risorse umane indicate nell’offerta della ricorrente (oltre le 60 unità oggetto della cd. clausola sociale, anche le ulteriori 7 risorse aggiuntive proposte) doveva ritenersi divergente da quello indicato dalla stessa ricorrente, se “calcolato applicando i costi di cui alla tabella ministeriale” (ovvero nella Tabella ministeriale aprile 2013 CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo-Comparto Pubblici Esercizi “ristorazione collettiva”), cioè pari ad Euro 1,81 e non ad Euro 1,30, come rappresentato nell’offerta dell’impresa, e pertanto superiore a quello messo a base di gara nell’art. 3 del disciplinare (Euro 1,40).

2.2. A fondamento del ricorso RG 1876/2019, la società ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale, non avendo l’amministrazione attivato un’interlocuzione sul punto e, in via subordinata, anche l’illegittimità sostanziale della valutazione di incongruità.

2.3. Sono stati anche formulati motivi aggiunti con ricorso depositato in data 2 ottobre 2019, con richiesta misura cautelare, essendo stata impugnata la conseguente aggiudicazione in favore della controinteressata di cui alla determina n. 1418 del 19 settembre 2019.

3.1. La determinazione di esclusione impugnata dalla Idealfood di Fiorenzano Antonio &
C. S.A.S è stata fondata su analoghe considerazioni contenute nella relazione del RUP del 2 aprile 2019, secondo cui il costo della manodopera indicato nell’offerta della ricorrente contrastava con l’art. 97 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, in quanto non “ in linea con quanto affermato nell’offerta tecnica circa l’impiego del numero degli addetti, del loro livello di impiego, delle ore di lavoro prestate, del costo orario riferito alle tabelle ministeriali ”;
in particolare, il costo indicato (pari ad Euro 924.750,00) era inferiore a quello stimato ex art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 (pari ad euro 944.491,5, con una riduzione pertanto di circa il 2%).

3.2 Con il ricorso RG 1939/2019, anche la predetta S.A.S., lamenta sia il vizio procedimentale della violazione del contraddittorio procedimentale, che l’illegittimità sostanziale della valutazione di incongruità dell’offerta.

3.3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2019 è stato anche impugnato il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata.

4. Si sono costituite sia le amministrazioni intimate che la controinteressata aggiudicataria e, all’udienza pubblica del 19 novembre 2019, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

5. I ricorsi sono fondati.

6. Le questioni giuridiche sollevata con i motivi posti a fondamenti di entrambi i ricorsi riuniti vanno risolte apprezzando, da un lato, la distinzione tra il costo medio orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali, distinto in relazione alle aree territoriali, di cui al combinato disposto degli articoli 97, comma 5, lett. d) e 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (concernente le Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), e " i trattamenti salariali retributivi inderogabili " (c.d. minimi) per legge o per una fonte autorizzata dalla legge, cui si riferisce l’art. 97 comma 6, essendo solo i secondi insuscettibili di derogabilità in peius (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097);
e, dall’altro, interpretando correttamente la cd. clausola sociale, in armonia con la tutela della libertà d’iniziativa economica dell’impresa.

7. Sotto il primo profilo, va osservato che le “tabelle” cui si riferisce l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono elaborate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le diverse categorie “sulla base dei valori economici definiti dal contratto collettivo nazionale stipulato tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative applicabile (o, in mancanza, dal contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione), nonché sulla base delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali ” e pertanto costituiscono il risultato statistico dei diversi elementi oggetto dell’elaborazione.

8. Già sulla base della connotazione statistica, è pertanto escluso ogni profilo di inderogabilità, come la giurisprudenza ha più volte osservato: " in relazione all'esatta quantificazione del costo orario del personale, deve rilevarsi come nelle pubbliche gare un'offerta non può ritenersi anomala per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo invece che sussistano discordanze considerevoli e ingiustificate rispetto a tali valori " (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2018, n. 5332;
Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2016, n. 2685;
Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4989);
precisando che “ nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità della stessa occorrendo, invece, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata in base ad una valutazione globale e sintetica ” (Cons. Stato, Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5353).

In sintesi, tali “tabelle” indicano solo il costo medio del lavoro per area territoriale e inglobano la c.d. paga base o minimo salariale retributivo, che costituisce una voce, essa sì inderogabile in quanto variante esogena e predeterminata, e compone, unitamente ad altri elementi, quel costo (come precisato anche dal legislatore al comma 6 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016).

E’ pertanto giustificabile uno scostamento tra il valore astratto contenuto nella tabella per la specifica tipologia di servizio e il costo del lavoro (complessivo) sostenuto dalla singola impresa, rientrando nell’autonomia organizzativa dell’imprenditore anche il potere di gestire e organizzare in maniera efficiente le risorse umane, “abbattendo” i costi della manodopera (eventualmente usufruendo delle misure di flessibilità o di incentivazione previste dall’ordinamento: es part-time, sgravi determinati dall'apprendistato o dovuti ad assunzioni agevolate;
sgravi contributivi previsti eventualmente anche dalle diverse leggi di bilancio annuali), o anche applicando un contratto collettivo nazionale diverso da quello dello specifico del settore merceologico preso in considerazione dalla tabella, purché ad esso congruente, rientrando anche tale scelta “ nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto ” (Cons Stato, sez. V, 1 marzo 2017, n. 932).

9. Quanto alla clausola di riassorbimento, contenuta nella lex specialis , essa non deve comunque intendersi in modo da imporre all’impresa subentrate “ di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo ”;
solo se interpretata in termini elastici, la cd. clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara è infatti conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148;
Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885;
Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 750;
Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726).

10. In entrambe le fattispecie oggetto degli odierni giudizi, l’amministrazione non ha tenuto conto dei principi sopra riportati.

11.1. Passando all’esame del ricorso RG 1876/2019, dalla documentazione versata in atti emerge che il R.U.P., sulla cui valutazione si fondano i provvedimenti di esclusione delle società ricorrenti, ha proceduto ad una duplice considerazione: ha ritenuto inderogabile e automaticamente imposto al partecipante alla gara il “costo medio” posto a base di gara, a sua volta coincidente con i “ costi relativi al personale sopportati annualmente dall’Impresa affidataria del servizio di refezione scolastica e oggetto di migrazione ad altro soggetto nuovo affidatario ” e ha enucleato dalla organizzazione proposta dalla odierna ricorrente (in ordine al numero e alla qualifica delle risorse indicate nell’offerta) il costo medio per unità di pasto, prendendo come riferimento quello ritenuto vincolante emergente dalla tabella ministeriale di riferimento e interpretando in maniera rigida la clausola di riassorbimento contenuta nella lex specialis . Ha quindi concluso per lo “scostamento” ingiustificato e senza alcun preventivo contraddittorio con l’impresa interessata.

In sintesi, la determinazione di esclusione non ha riguardato la violazione dei minimi retributivi – che, quali componenti del complessivo costo del lavoro, neanche sono stati mai analiticamente indicati - ma, sia pure nella fase preliminare all’aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 6 del d.Lgs. 50/2016, la “congruità” del costo della manodopera complessivo contenuto nell’offerta dell’impresa, rispetto a quello ritenuto vincolante;
senza considerare che anche il riassorbimento dei lavoratori dipendenti dal precedente gestore del servizio, non impedirebbe alla ricorrente di eseguire il medesimo servizio con un numero di ore lavorative inferiore, coerentemente con la libertà di organizzazione aziendale dell'impresa riportata nell'offerta proposta (peraltro, in data 1° ottobre 2019, proprio l’odierna aggiudicataria – in fase esecutiva del contratto già stipulato – ha concluso un accordo sindacale aziendale, convenendo che il personale da “riassorbire” dal gestore uscente risultava inferiore di due unità, restando tali risorse in forza alla stessa impresa cedente).

11.2. Per quanto esposto (cfr. supra punti 6-9), deve pertanto ritenersi fondata la censura della ricorrente nella parte in cui lamenta l’automaticità dell’esclusione, senza l’attivazione del contraddittorio procedimentale.

In sede di ottemperanza, la stazione appaltante è tenuta pertanto a riesaminare l’offerta con riguardo al costo del personale, tenendo conto delle opzioni ermeneutiche sopra indicate e soprattutto garantendo all’interessata il diritto al contraddittorio, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

12.1. Come anticipato, ad analoghe considerazioni si perviene con riguardo al ricorso recante n. RG 1939/2019, proposto dalla Idealfood di Fiorenzano Antonio &
C. S.A.S.

12.2 Anche in questo caso, il R.U.P., sulla cui valutazione si fonda il provvedimento di esclusione, ha ritenuto inderogabile il costo medio del personale da riassorbire – di cui peraltro parte ricorrente contesta anche il numero - a sua volta coincidente con quello delle tabelle ministeriali di riferimento (costo pari ad euro 314.830,50, di cui “ si deve necessariamente tener conto per determinare la congruità dell’offerta ”);
ha quindi elaborato sulla base dei dati organizzativi contenuti nell’offerta tecnica (numero di risorse impiegate divise per qualifiche professionali e livello, ore lavorate, rispetto alle quali però ha anche rappresentato di non riuscire a “comprendere l’orario giornaliero svolto da ogni operatore”) il costo complessivo, “ applicando i costi di cui alla tabella ministeriale ”, traendone la conclusione che quello indicato nell’offerta era sottostimato e che in sostanza il “ prezzo indicato non copre il costo totale della manodopera ”.

Tale valutazione è stata condotta senza alcuna garanzia di contraddittorio con l’impresa interessata, presupponendo costi medi tabellari assunti come inderogabili e assumendo un monte ore di lavoro che non tiene conto della specifica organizzazione aziendale e che ben può discostarsi da quello impiegato dall’impresa uscente.

In sintesi, la determinazione di esclusione non ha riguardato la violazione dei minimi retributivi – che, quali componenti del complessivo costo del lavoro, neanche sono stati mai analiticamente indicati - ma, sia pure nella fase preliminare all’aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la “congruità” del costo della manodopera complessivo contenuto nell’offerta dell’impresa, rispetto a quello ritenuto vincolante.

12.3. Escludendosi ogni automaticità dell’esclusione, anche per il ricorso in esame, deve pertanto ritenersi fondata la censura di violazione del principio del contraddittorio.

In sede di ottemperanza, la stazione appaltante è tenuta pertanto a riesaminare l’offerta con riguardo al costo del personale, tenendo conto dei principi sopra riportati (punti 7 e 8) e soprattutto garantendo all’interessata il diritto di argomentare, prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

13. All’accoglimento dei ricorso introduttivi, consegue anche quelli per motivi aggiunti depositati da entrambe le ricorrenti ed aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione, per illegittimità derivata.

Non può invece accogliersi la domanda di subentro nel contratto di appalto del servizio di refezione scolastica, poiché resta, in ogni caso, in capo all’amministrazione il dovere di rideterminarsi in merito alla congruità delle offerte, secondo i principi sopra riportati. Devono altresì rigettarsi le domande di condanna al risarcimento dei danni da perdita della chance, intesa come perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, trovando essa adeguato ristoro nell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare agli obblighi conformativi di rivalutazione derivanti dalla presente decisione.

14. La peculiarità delle questioni trattate e l’unitarietà della complessiva vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.

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