TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-12, n. 201600933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-07-12, n. 201600933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600933
Data del deposito : 12 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00411/2016 REG.RIC.

N. 00933/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D D, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Caroppo in Bari, via Melo, 120;

contro

Ministero della Salute;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1107/2014, emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro (rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmatico dell’indennizzo ex legge n. 210/1992) con cui l’Amministrazione intimata è stata condannata al pagamento della somma omnicomprensiva di rivalutazione di € 7.460,37, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, e alle spese del relativo giudizio, complessivamente liquidate in € 1950,63 oltre accessori di legge e con distrazione, sentenza notificata con formula esecutiva il 19 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori avv. Rosalia Chiariello, su delega dell'avv. D D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997.

Nella specie, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante l’esito del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, per sua dichiarazione anticipatario.

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