TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-28, n. 202413064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-06-28, n. 202413064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413064
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 13064/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14038/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14038 del 2019, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento:

del decreto del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2019, K -OSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana presentata dal cittadino straniero Z J, notificato al medesimo mediante consegna in mani proprie dalla Prefettura di Rovigo, Ufficio Territoriale del Governo, in data 19 luglio 2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 31 maggio 2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 25 ottobre 2015.

1.1. A seguito dello svolgimento della relativa istruttoria, l’amministrazione ha respinto la domanda con decreto 5 giugno 2019, K -OSIS-, previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza per la presenza di due pregiudizi di carattere penale emersi sul conto dell’istante nel corso dell’istruttoria e per non aver, il ricorrente, autocertificato la propria effettiva posizione penale.

1.2. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto il presente ricorso deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento in quanto asseritamente affetto dai vizi di:

Eccesso di potere: irragionevole ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti della concedibilità della cittadinanza italiana : il ricorrente lamenta la mancata valutazione del livello di integrazione sociale raggiunto, della risalenza e dell’entità dei precedenti penali contestati e dell’esito del procedimento penale, conclusosi con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ascritto. Contesta, inoltre, il difetto di istruttoria con riferimento al decreto penale di condanna emesso per il reato previsto dall’art. 186 bis del Codice della Strada, sostenendo di non essere mai stato coinvolto nel suddetto procedimento.

1.3. Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure dedotte da controparte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 31 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione ampiamente discrezionale, come si ricava dal mero dettato letterale dell’art. 9, co. 1, l. n. 91/1992, in base al quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.

La discrezionalità di cui l’amministrazione è munita implica l’esercizio di un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale, in cui si tiene conto, tra l’altro, del fatto il conferimento dello status civitatis comporta l’attribuzione di una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, da cui derivano non solo i relativi diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.) trattandosi, in tal senso, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

Al riguardo è stato ritenuto che il provvedimento di concessione della cittadinanza rientri nel novero degli atti di alta amministrazione, il che implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: pertanto, in tale contesto, l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.

In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita da cui desumere l’avvenuta integrazione sociale e il rispetto dei valori di convivenza civile.

È stato affermato che “ La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una

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