TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-11-03, n. 201022289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-11-03, n. 201022289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201022289
Data del deposito : 3 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01579/2010 REG.RIC.

N. 22289/2010 REG.SEN.

N. 01579/2010 REG.RIC.

N. 01211/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi n. 1211 del 2010 e n. 1579 del 2010 di Registro Generale, entrambi proposti da:
dott. V T e dott. M C, rappresentati e difesi dall’avv. Prof. F G S e dall’avv. A A, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Napoli, alla via Melisurgo n. 4;

contro

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici per legge domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;

nei confronti di

dott. R V, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lamberti e Claudio Maria Lamberti, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via San Pasquale a Chiaia n. 55;



per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 16 giugno 2009, prot. n. 6339/2009 con la quale è stata respinta l’istanza del 4 maggio 2009 presentata dal dott. V T per essere valutato per la utile collocazione nella graduatoria concorsuale per l’assegnazione dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, nonché della deliberazione prot. n. 6467/2009 del 16 giugno 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso per l’assegnazione del predetto incarico e dichiarato vincitore il dott. R V, nonché di ogni altro atto ad essi connesso.


Visti i ricorsi in epigrafe ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del dottor R V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il cons. dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio (n. 6819/2009 R.G.), il dott. V T ed il dott. M C impugnavano i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Essi esponevano quanto segue in punto di fatto:

- che il dott. V T, già Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, aveva presentato domanda per il posto di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di cui al bando del 18 dicembre 2007);

- che, nelle more della decisione su tale domanda, era stato bandito il posto di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (di cui al bando del 9 settembre 2008) e che egli aveva chiesto di concorrere anche a tale incarico (richiesto pure dal dott. M M, cui competeva un punteggio superiore - punti 185 - rispetto a quello del dott. T, punti 161,50);

- che il dott. T era stato quindi nominato Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, prendendo possesso delle relative funzioni in data 11 marzo 2009;

- che, successivamente, tuttavia, il dott. M aveva rinunciato all’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in data 9 aprile 2009 e la Commissione aveva proposto al Consiglio di Presidenza per tale incarico il dott. R V, omettendo di prendere in considerazione il dott. T (nonostante al medesimo fosse riconosciuto un punteggio maggiore) con la motivazione “assunte funzioni a Roma”;

- che, peraltro, il dott. T con numerose istanze (da ultimo, in data 4 maggio 2009) aveva chiesto di essere valutato per la nomina a Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (a lui più gradita);

- che, a suo parere, infatti, l’articolo 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 545/92, si riferirebbe ad un requisito che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda, diversamente dai requisiti per la nomina, che devono essere posseduti al momento in cui questa viene disposta;

- che, tuttavia, il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 16 giugno 2009, con la delibera n. 6339/2009, aveva respinto a maggioranza l’istanza del dott. T, in base alla seguente motivazione: <<anche dando per ammessa la distinzione … tra i requisiti di partecipazione ed ammissione al concorso e i requisiti per la nomina, sta di fatto che egli è già stato nominato Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con conseguente immissione nel possesso delle funzioni dall’11/3/09 …, per cui, essendosi definitivamente compiuto il procedimento di nomina nell’incarico attualmente ricoperto, senza peraltro alcuna riserva da parte dell’interessato, l’eventuale nomina a presidente della C.T.P. di Napoli integrerebbe un trasferimento dall’attuale incarico a quello di Napoli, per il quale non è decorso il termine biennale previsto dal citato articolo 11 …>>;

- che, infine, il Consiglio di Presidenza, nella medesima seduta del 16 giugno 2009, con la delibera n. 6467/2009, aveva provveduto alla nomina del dott. V alla Presidenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Tanto premesso, il dott. V T ed il dott. M C (il primo, nella qualità di aspirante alla nomina a Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ed il secondo, in quanto direttamente interessato quale possibile subentrante al dottor T nella nomina a Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma) impugnavano le suindicate delibere deducendone l’illegittimità con un unico motivo di ricorso, incentrato sui vizi di violazione di legge (dell’articolo 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 545/92), di eccesso di potere (per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e disparità di trattamento), nonché di difetto di motivazione. A loro parere, la richiamata disposizione normativa, nell’usare il termine “concorrere”, si riferirebbe chiaramente ad un requisito che deve sussistere al momento della presentazione della domanda, nel caso di specie pienamente posseduto dal dott. T (il quale, al momento della presentazione della domanda per la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, non era ancora in servizio a Roma, bensì – da più di due anni – a Caserta). Tale interpretazione sarebbe del resto conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia (secondo cui i requisiti di partecipazione ad un pubblico concorso devono sussistere alla data di scadenza prevista dal bando). Inoltre, non potrebbe avere rilevanza il dato estrinseco della diversa celerità con la quale erano state espletate le due procedure selettive (di Napoli e di Roma), perché altrimenti si arriverebbe alla irragionevole conseguenza di far dipendere l’esito della procedura da fattori esterni ed incontrollabili. Infine, sarebbe stato palesemente sacrificato, senza adeguati motivi, il pubblico interesse a che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli fosse presieduta dal magistrato più idoneo (tale dovendo ritenersi il dott. T, secondo classificato in graduatoria con punti 161,50, rispetto al dott. V, quarto classificato con punti 143,00).

2. Si costituivano in giudizio le controparti intimate, contestando l’ammissibilità, la procedibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

La resistente amministrazione dello Stato proponeva altresì istanza di regolamento di competenza (alla quale i ricorrenti non aderivano) ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 803/2010, dichiarava la competenza del Tar per la Campania, al quale il ricorso veniva trasmesso d’ufficio in data 2/3/2010 (e veniva rubricato al n. 1211/2010 R.G.).

3. I ricorrenti provvedevano quindi a riassumere lo stesso giudizio con autonomo ricorso in riassunzione, notificato in data 15-16 marzo 2010 e depositato il successivo giorno 23 (rubricato al n. 1579/2010 R.G.), ribadendo le medesime doglianze ed insistendo per le medesime conclusioni di cui all’originario ricorso.

4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed il dott. V si costituivano in entrambi i giudizi, ribadendo le argomentazioni e deduzioni già svolte innanzi al Tar per il Lazio, ed insistevano per la reiezione dei ricorsi.

5. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2010, l’istanza cautelare, su richiesta dei ricorrenti, veniva cancellata dal ruolo.

6. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010, i ricorsi venivano introitati in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione dei due ricorsi in esame, stante l’identico contenuto degli stessi.

2. Ciò posto, i ricorsi così riuniti dovrebbero essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti da due soggetti diversi non aventi una omogenea posizione legittimante e tali, quindi, da non poter essere considerati come un’unica parte.

Da un lato, infatti, il dott. T è titolare della situazione giuridica soggettiva direttamente lesa dall’impugnato provvedimento ed agisce nella qualità di aspirante alla nomina a Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Dall’altro, il dott. Cicala (nella dichiarata qualità di <<interessato all’accoglimento del ricorso quale possibile subentrante al dottor T nella nomina a Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma>>) non è titolare di alcuna posizione che lo legittimi all’impugnativa degli atti riguardanti il dottor T, ma eventualmente alla proposizione di un semplice intervento ad adiuvandum.

Le due posizioni non sono quindi omogenee, con conseguente inammissibilità della proposta impugnazione collettiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 maggio 2010, n. 9950, secondo cui <<presupposto per l'ammissibilità del ricorso collettivo è non solo l'assenza di conflitti di interesse ma anche l'identità di situazioni sostanziali e processuali>>;
cfr., altresì, C.d.S., sez. VI, 25 agosto 2009, n. 5061, secondo cui <<il ricorso collettivo è ammissibile quando vi sia identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e non appaia individuabile alcun conflitto di interessi tra i medesimi, in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, nonché ad atti che abbiano lo stesso contenuto sostanziale>>).

Il Collegio ritiene peraltro di poter prescindere dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in esame, stante la loro infondatezza nel merito.

3. L’articolo 11, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 545/92, così recita: <<i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto>>.

La norma in esame deve essere letta ed interpretata nella sua unitarietà, in sintonia con le altre disposizioni del Decreto Legislativo n. 545/92, che regolano lo stato giuridico dei giudici tributari.

Essa non disciplina i “requisiti generali” dei componenti delle commissioni tributarie (che sono invece individuati dal precedente articolo 7), ma ha ad oggetto la “durata dell’incarico e (l’)assegnazione degli incarichi per trasferimento” (che non può avvenire prima di due anni dalla data di immissione nelle funzioni dell’incarico ricoperto).

Il termine “concorrere” non può dunque essere estrapolato dal più ampio contesto in cui esso è utilizzato (ed inferirne che attenga ad un requisito di partecipazione alla procedura concorsuale, che è sufficiente che sussista alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda), ma deve essere posto in relazione alla durata dell’incarico espressamente regolata dalla norma in esame, che non può essere inferiore a due anni.

Il divieto di partecipare all’assegnazione di altri incarichi stabilito dalla norma in esame non può dunque intendersi riferito al solo momento della presentazione della domanda, ma permane, nella chiara volontà del legislatore delegato, sino al momento dell’assegnazione del nuovo incarico.

Si tratta, sotto tale profilo, di un requisito “speciale” di partecipazione alla procedura concorsuale, che deve sussistere sino al momento della nomina (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2005, n. 1142).

Non appare quindi conferente la giurisprudenza richiamata in ricorso, sia perché si riferisce al settore del pubblico impiego in generale (che non può essere assimilato “tout court” a quello che riguarda specificamente la giustizia tributaria, in presenza di una particolare disciplina normativa regolante quest’ultima, costituita proprio dal Decreto Legislativo n. 545/92), sia perché concerne la materia dei requisiti generali di partecipazione ai concorsi (tra i quali non rientra quello di cui si discute).

In realtà, la norma in esame, nel vincolare i componenti delle commissioni tributarie, una volta accettata la nuova nomina ed immessi nelle relative funzioni, a permanere per un periodo minimo di due anni nel nuovo Ufficio loro assegnato, rappresenta il frutto di un ragionevole e logico compromesso tra l’esigenza particolare del singolo giudice all’assegnazione di altri incarichi e l’interesse pubblico preordinato alla tutela dell’organizzazione amministrativa della giustizia tributaria (che sarebbe evidentemente compromesso da una permanenza inferiore a quella minima biennale, ritenuta inidonea ad assicurare – soprattutto per gli uffici di vertice, come quello in esame – la necessaria continuità di gestione degli uffici giudiziari).

Il ricorso deve quindi essere respinto, essendo pacifico che, rispetto alla data di definizione della procedura concorsuale per l’assegnazione dell’incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (24/3/2009), il dott. T non aveva ancora maturato il requisito della permanenza biennale dalla data di assunzione delle funzioni di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (11/3/2009).

4. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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