TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-06-03, n. 202101389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2021-06-03, n. 202101389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202101389
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2021

N. 01389/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00668/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2021, proposto da:
A P e R P, rappresentati e difesi dall'avvocato E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

S P, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Scafati nr. 13371 del 25/02/2021, di annullamento di C.I.L.A. in sanatoria,

nonché del silenzio rigetto e comunque dei comportamenti elusivi e/o negatori assunti dall’Ente comunale in ordine alla formale istanza di annullamento d’ufficio in autotutela del predetto provvedimento, sollecitato dai ricorrenti (ex art. 21 nonies l. 241/90) con atto notificato in data 11-4-21, preceduto da atto di messa in mora del 24-2-21,

nonché di ogni altro atto, pur non conosciuto o sopra specificato, pregiudiziale/consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti richiamati provvedimenti impugnati,

nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a poter proseguire nel completamento delle opere di manutenzione ordinaria già avviate nell’appartamento in loro comproprietà.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. I N e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla l.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020 e s.m.i.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 26.4.2021 al Comune di Scafati (Sa), nonché alla controinteressata in epigrafe, ritualmente depositato il 3.5.2021, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’annullamento previa sospensione:

- del provvedimento/comunicazione del 25-2-2021 prot. n. 13371/21 di “annullamento di istanza C.I.L.A. in sanatoria” presentata dai ricorrenti in data 11-1-2021 (prot. n. 1454) inerente opere di diversa disposizione funzionale nell’appartamento in loro comproprietà sito in Scafati (Sa) alla via della Resistenza trav. Pagano n. 7/L primo piano,

nonché del silenzio rigetto e comunque dei comportamenti elusivi e/o negatori assunti dall’Ente comunale in ordine alla formale istanza di annullamento d’ufficio in autotutela del predetto provvedimento, sollecitato dai ricorrenti (ex art. 21 nonies l. 241/90) con atto notificato in data 11-4-21, preceduto da atto di messa in mora del 24-2-21,

nonché di ogni altro atto, pur non conosciuto o sopra specificato, pregiudiziale/consequenziale e/o comunque connesso ai suddetti richiamati provvedimenti impugnati,

nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a poter proseguire nel completamento delle opere di manutenzione ordinaria già avviate nell’appartamento in loro comproprietà.

2. I motivi di ricorso censurano il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel ricorso introduttivo.

3. In data 3.5.2021 si è costituta in giudizio la controinteressata, per avversare i motivi di ricorso.

4. Il ricorso è in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente fondato, per le ragioni di seguito indicate, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata.

5. La presente controversia ha ad oggetto, in via principale, la determinazione prot.n.13371 del 25.2.2021, con la quale il Comune intimato ha disposto l’annullamento, ai sensi dell’art.21-nonies L.n.241/90, della Cila presentata dall’odierna ricorrente (prot.n.1454 dell’11.1.2021), allo scopo di sanare opere di manutenzione straordinaria realizzate, sine titulo, all’interno dell’immobile de quo.

L’immobile è ricompreso nella comunione ereditaria sussistente fra i ricorrenti e la controinteressata.

Secondo la interpretazione palesata dall’intimato Comune, la Cila de quo sarebbe invalida in quanto presentata senza l’evidenza del consenso manifestato congiuntamente da tutti i comproprietari-coeredi (tre germani, ognuno dei quali erede al 33,33%). Nel provvedimento, inoltre, il Comune cita le conclusioni espresse dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1766/2020, nella quale il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa afferma l’inapplicabilità, al regime della comunione legale fra coniugi, del principio, tradizionalmente rinvenuto dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rilascio del titolo edilizio, anche in sanatoria, richiede il consenso di tutti i comproprietari, non potendosi escludere che qualcuno di essi possa avere interesse al ripristino, piuttosto che alla sanatoria dell’abuso.

Ad avviso dei ricorrenti, il summenzionato principio non sarebbe applicabile alla comunione ereditaria, per le stesse ragioni individuate dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato n.1766/2020;
in particolare, anche la comunione ereditaria (come quella coniugale) rappresenterebbe una comunione senza distinzione per quota, la quale del resto è riferita all’intero asse ereditario, piuttosto che alla porzione del bene, essendo funzionale a mantenere, anche attraverso il rimedio di cui all’art.732 c.c. (retratto successorio), il godimento dei beni devoluti entro il perimetro dei coeredi (nucleo parentale). L’interpretazione fornita dal Comune, dunque, sarebbe frutto di una erronea applicazione dei principi individuati dal Consiglio di Stato nella summenzionata sentenza.

6. La tesi dei ricorrenti è avversata dalla controinteressata, la quale eccepisce (oltre all’infondatezza/inammissibilità della domanda cautelare):

- l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto di provvedere in autotutela (all’annullamento del provvedimento impugnato), a fronte dell’istanza avanzata con atto notificato il 18.3.2021 e successiva messa in mora del 24.2.2021, in conformità al consolidato orientamento pretorio che nega la doverosità, per la p.a., di provvedere su istanze volte all’adozione di atti di autotutela;

- l’inammissibilità tout court del ricorso, per mancata impugnazione degli atti presupposti alla determinazione prot.n.13371/21, quali: a) il verbale dei Vigili urbani redatto il 4.1.2021 con il quale è stata intimata la sospensione dei lavori;
b) soprattutto, la nota prot. n. 3404 del 18.1.2021, con la quale è stata sospesa l’efficacia della Cila in sanatoria;
c) infine, il parere del consulente legale dell’Ente, espressamente richiamato nella nota prot. n. 13371 del 25.2.2021;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, per le ragioni meglio espresse nella memoria difensiva versata in atti il 21.5.2021.

7. Il Collegio esamina dapprima il contenuto delle eccezioni preliminari di inammissibilità, sollevate dalla difesa della controinteressata.

E’ senz’altro fondata l’eccezione di inammissibilità, limitatamente all’impugnazione del silenzio rifiuto avverso la diffida all’annullamento d’ufficio del 17.3.2021, in ossequio al consolidato e condiviso orientamento che nega recisamente l’esperibilità del rimedio del silenzio ove diretto a provocare l’autotutela avverso atti amministrativi (cfr., quam multis, Consiglio d Stato, 18.1.2021, n.539).

Non è invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso, in relazione ai profili evocati, ove si consideri che:

- il verbale di sospensione lavori, ad opera dei vigili, come anche la comunicazione relativa agli effetti stessi della cila, costituiscono atti meramente interinali, come tali destinati ad essere superati in toto dal provvedimento gravato, talchè la relativa impugnazione sarebbe stata improcedibile;

- quanto al parere del legale dell’ente, nel corpo del provvedimento impugnato non è menzionato uno specifico parere rilasciato dal professionista e formalmente acquisito agli atti del procedimento (“sentito il parere del consulente legale dell’ente” è l’espressione utilizzata dall’estensore), né tale parere (ove mai formalmente acquisito nella forma del documento amministrativo), in quanto atto meramente endoprocedimentale (non obbligatorio nè vincolante), sarebbe stato impugnabile (sul tema, cfr., Tar Salerno, 18.5.2020, n.1836).

8. Il Collegio passa quindi all’esame del merito del ricorso, rilevando la fondatezza del primo motivo.

In primo luogo, si osserva che costituisce ius receptum che l’istanza di rilascio di titolo edilizio, ancorchè in sanatoria, non richieda necessariamente la sottoscrizione congiunta dei comproprietari, potendo l’istanza essere presentata anche per conto degli altri aventi causa e potendo vieppiù il Comune accertare successivamente l’esistenza del consenso (il “pactum fiduciae” di cui parla il Supremo Consesso nella sentenza n.1766/2020), prima di rilasciare il titolo (cfr., sul punto, Tar Napoli, 4.12.2015, n.5675, secondo cui “alla richiesta di sanatoria e ai relativi adempimenti possono provvedere non solo i soggetti indicati dall'art. 11 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, ossia gli astratti legittimati a richiedere il permesso di costruire, ma anche, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato a conseguire la sanatoria medesima, a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario. Ne consegue l'inammissibilità della sanatoria ove l'abuso sia stato realizzato dal singolo comproprietario o condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa il consenso degli altri comproprietari. A tal fine, l'Amministrazione Comunale, in caso di comproprietà, è tenuta a verificare l'esistenza dell'autorizzazione degli altri comproprietari in modo che la piena disponibilità dell'immobile possa essere ricondotta al solo richiedente”;
v., in senso conf., Tar Salerno, 2.7.2020, n.788;
Tar Napoli, 3.9.2019, n.4441).

Tale assunto trova conforto tanto nell’art.11 D.p.r. n.380/2001 (che considera, quali soggetti legittimati, sia il proprietario che colui il quale “abbia titolo per richiederlo”), che l’art.36 D.p.r. n.380/2001, relativa all’istanza di accertamento di conformità, che abilita alla richiesta anche il responsabile dell’abuso, ossia un soggetto diverso dal proprietario.

Ciò posto, nella fattispecie in esame è pacifico (secondo la prospettazione delle parti e le relative allegazioni documentali), in linea di fatto, che:

- gli odierni ricorrenti, come evidenziato nel ricorso, vantano il 66% delle quote ereditarie;

- di tale circostanza fosse a conoscenza lo stesso Comune, quanto meno a seguito dell’integrazione fornita dagli odierni ricorrenti con la dichiarazione, integrativa della cila, del 28.1.2021 (versata in atti);

- gli interventi oggetto della cila in sanatoria costituiscano opere di manutenzione straordinaria, secondo la definizione recata dall’art.3, co.1 lett. b) D.p.r. n.380/2001, trattandosi di interventi funzionali alla rimodulazione degli spazi interni all’unità immobiliare, sanabili con cila ex art.

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