TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-06-06, n. 201400238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-06-06, n. 201400238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201400238
Data del deposito : 6 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01164/2003 REG.RIC.

N. 00238/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01164/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2003, proposto da:
M A, rappresentata e difesa dall'Avv. M L F, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato sito in Reggio Calabria, via XXI Agosto N. 96;

contro

Comune di Palizzi in persona del sindaco pro-tempore

per l'accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di legge per il periodo di occupazione legittima, nonché il risarcimento del danno per occupazione illegittima del terreno sito in Palizzi, località Rocchetta, distinto in catasto alla partita 2812, foglio 56, particelle 84 e 203 di metri quadri 804,50;
nonché per la condanna del Comune di Palizzi a corrispondere alla ricorrente la relative somme oltre accessori e rifusione spese legali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. F M Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre la sig.ra M A che deduce di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Palizzi, località Rocchetta, distinto in catasto alla partita 2812, foglio 56, particelle 84 e 203 di complessivi mq 804,50, oggi particelle 84, 443 e 444 a seguito di successivo frazionamento. Espone altresì la ricorrente: - che con decreto dell’11.1.1994 il Comune intimato aveva disposto l’occupazione d’urgenza del terreno di sua proprietà per la realizzazione di lavori di sistemazione e ripristino del tratto di strada nella zona “ Rocchette” e della via Cabina e Castellano, determinandone la durata in anni 5;
- che in data 25.2.1994 era avvenuta l’immissione in possesso;
- che il Comune aveva iniziato l’esecuzione dell’opera, la quale, ultimata, aveva determinato l’irreversibile trasformazione del suolo di proprietà della ricorrente senza che ad essa ricorrente venisse corrisposta alcuna indennità;
- che l’ente neppure aveva definito la procedura ablativa avviata, essendo divenuta pertanto la procedura ex tunc illegittima;
- di aver pertanto notificato atto di citazione dinanzi il Tribunale civile di Locri al fin di sentir condannare il Comune al risarcimento del danno;
- che il G.O. aveva dichiarato, con sentenza resa in data 17.4.2002, il proprio difetto di giurisdizione declinandola in favore del giudice amministrativo.

La ricorrente, con l’odierno ricorso, chiede dunque all’intestato Tribunale di accertare il proprio diritto all’indennità prevista ex lege per il periodo di occupazione legittima (indennità che sarebbe stata determinata con il decreto di esproprio ma che non sarebbe mai stata corrisposta dall’ente) nonché di risarcirsi il danno derivato in capo ad essa ricorrente per effetto della (ormai divenuta) illegittima occupazione del terreno, irreversibilmente trasformato e non più restituibile in natura.

Il Comune di Palizzi non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n.531 resa in data 9.8.2012 il Collegio ha disposto istruttoria, ordinando all’ente di depositare: - copia di tutti gli atti relativi alla procedura ablatoria de qua , dettagliata relazione sullo stato del bene di proprietà della ricorrente nonché sulla realizzazione dell’opera pubblica cui era preordinata l’occupazione d’urgenza.

Il Comune ha depositato la documentazione richiesta in data 23.10.2012.

Con successiva ordinanza n.108 emessa dal Tribunale in data 14.2.2013, è stata disposta una CTU al fine di accertare tra l’altro: - l’effettiva sussistenza della occupazione dei terreni di proprietà della ricorrente;
- la titolarità dei medesimi in capo alla Malara ed inoltre se i detti terreni, antecedentemente alla data di approvazione del progetto, fossero stati venduti all’ente, come affermato dal Comune medesimo nella relazione del responsabile tecnico;
- il valore dei terreni irreversibilmente trasformati per la realizzazione dell’opera pubblica.

Il consulente d’Ufficio ha depositato il proprio elaborato in data 31.5.2013. All’esito del detto deposito, il Collegio, ritenuto, da una parte un possibile difetto di giurisdizione relativamente alla domanda sulla indennità da occupazione legittima, dall’altro un profilo di possibile carenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda risarcitoria riguardante l’occupazione abusiva delle particelle 84 e 444, assegnava termine alla parte ricorrente per depositare eventuali memorie e documenti sulle due questioni rilevate d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 co.3 cpa;
il Collegio rinviava altresì la causa per il prosieguo del merito all’udienza pubblica del 7.5.2013. A tale ultima udienza, previa deposito in data 11.2.2014 di memoria difensiva con allegata documentazione a cura di parte istante, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve esaminarsi la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda proposta dalla ricorrente nella parte in cui è richiesto il pagamento della indennità per il periodo di occupazione legittima, non essendo per altro questo Giudice vincolato alla statuizione resa in proposito dal Giudice civile (art.11 comma 3 c.p.a.). La questione è stata oggetto di rilievo officioso da parte del Collegio con l’ordinanza resa in data 20 novembre/18 dicembre 2013 ed è stata posta all’attenzione delle parti ai sensi dall’art. 73 comma 3 c.p.a. in ossequio al criterio del cd. “contraddittorio verticale” , recepito dal nuovo codice che lo ha mutuato dalla corrispondente previsione del codice di procedura civile di cui all’art. 101 - 2 comma.

Sul punto ritiene il Collegio di ribadire le conclusioni già prospettate nella sopra citata ordinanza e pertanto di dichiarare, in parte qua , non sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia. Ed invero è ormai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che in quella della Cassazione come nella materia dei procedimenti di esproprio siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione ( anche ai fini complementari della tutela risarcitoria) di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e ad essa connesse, anche se poi il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia terminato con un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti successivamente dichiarati legittimi (Cons. St. Ad. Plen. N. 9/2007, n. 12/2007;
TAR Lombardia Milano n. 854/2011, Cons. St. Sez. IV n. 676/2011, Sez. V n. 5844/2011). Tale principio, maturato all’esito delle note sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 trova oggi esplicito riconoscimento normativo nella lettera g) comma 1 dell’art. 133 del c.p.a., approvato con D.lgs. n. 104/2010, per effetto del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie aventi ad oggetto gli atti , i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”. Ne consegue l’appartenenza alla giurisdizione del G.A. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di beni privati, fatta eccezione per le sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche nelle ipotesi di occupazioni originariamente legittime ma divenute illecite per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che sostanzia un illecito di carattere permanente (v. Cons. St. Sez. VI n. 3655/2010), mentre andrà riservata alla cognizione del giudice ordinario ogni controversia sulla determinazione e corresponsione dell’indennità da occupazione legittima (Cass. Sez. I n. 23/2011;
Cons. St. Sez. IV n. 804/2011;
Tar Campania Salerno Sez. II n. 43/2011).

In contratrio, non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo – nei casi anzidetti inerenti controversie sull’indennità - per ragioni di connessione con le domande risarcitorie, atteso il principio della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (cfr. Cons. St. Sez. IV n. 804/2011).

Né paiono pertinenti al caso di specie gli interventi del giudice della giurisdizione ( Cass. SSUU n. 4615/2011) laddove, richiamandosi al principio di concentrazione delle tutele, a fini di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost), viene estesa la giurisdizione del G.A. anche sulla domanda di condanna al pagamento della indennità da occupazione legittima;
tali interventi riguardavano infatti fattispecie nelle quali venivano avanzate richieste in via principale alternativamente alla tutela di spettanza del G.A., mentre le domande erano proposte sulla base dei medesimi fatti, dipendendo l’accoglimento dell’una o dell’altra da un accertamento avente carattere preliminare di competenza del giudice amministrativo. Nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame, nel quale, seppur, per così dire, naturalisticamente contigui, i due segmenti della attività posta in essere dalla P.A. risultano ben delimitati ed autonomi e le relative pretese scaturiscono da presupposti e titolo differenti;
con la conseguenza che la competenza a giudicare sul primo è priva di collegamento giuridico rispetto al thema decidendum inerente la vicenda ablatoria illegittima. Invero nella fattispecie di cui è causa, la domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione non ha carattere alternativo rispetto a quella risarcitoria, semplicemente cumulandosi ad essa nello stesso contenitore processuale per effetto della contestuale proposizione di distinte domande;
inoltre la domanda risarcitoria proposta, per quanto si dirà, ha natura peculiarissima, sostanziando nulla altro che una forma di tutela sostituiva dell’azione restitutoria per essere il bene traslato in capo alla PA a seguito della rinuncia abdicativa tacita contenuta nella iniziativa risarcitoria per equivalente, come dedotta da parte ricorrente. Il che conferma il carattere ontologicamente eterogeneo delle due domande proposte cumulativamente dall’ istante.

Tanto premesso, diversamente da quanto statuito dal Tribunale Civile di Locri, adìto in un primo momento dalla ricorrente, deve affermarsi la giurisdizione del G.O. sulla parte della domanda inerente la corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

Nel caso di specie, trattandosi di un conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 comma 2 c.p.c. (limitatamente alla pretesa di pagamento di indennità di occupazione), le parti del presente giudizio potranno proporre “in ogni tempo” regolamento di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, con salvezza dagli effetti processuali e sostanziali della domanda, già previamente proposta da parte ricorrente al giudice munito di giurisdizione.

Venendo al merito della controversia, deve scrutinarsi preliminarmente la questione, anch’essa rilevata d’ufficio dal Collegio, relativa all’emergente carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Antonia Malara con riferimento alla domanda risarcitoria proposta in relazione alle aree di cui alle particelle 84 e 444 (ex 203) in atti.

A tal riguardo merita innanzitutto sottolinearsi che la domanda proposta dall’odierna ricorrente postula l’effettiva ed attuale titolarità del bene in capo all’istante. La domanda risarcitoria è stata infatti avanzata, come già parzialmente anticipato, sul presupposto della rinuncia abdicativa alla proprietà del terreno, acquisito dall’amministrazione per effetto del comportamento tacito dismissivo ( consistente nell’agire esclusivamente per il ristoro dell’equivalente del perduto bene) posto in essere dalla istante cui è seguita l’accettazione anch’essa tacita da parte dell’ente. Ne consegue che la Sig.ra Malara agisce in qualità di proprietario dell’immobile ed era dunque tenuta a provare tale sua qualità.

Ciò premesso, in ordine alla prova della legittimazione a ricorrere, essa non può che ritenersi interamente a carico della parte che agisce in giudizio ed il suo difetto determina inammissibilità del gravame (cfr. TAR Reggio Calabria, 4 giugno 2010, n. 536;
TAR Catania, I, 229/08 dell’8 febbraio 2008;
n. 1381/07 del 23 agosto 2007;
n. 2373/06 del 27 settembre 2006). Le pronunce richiamate, che il Collegio non ha motivo di disattendere, fanno proprio il risalente, ma sempre valido, insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, a norma dell’art. 2697 c.c., chiunque chiede l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (cfr. Cass. Civ. 30 ottobre 1981, n. 5746;
9 aprile 1975, n. 1304;
20 dicembre 1971, n. 3696;
cfr. anche, per applicazioni del suddetto principio in differenti materie, TAR Lazio, Roma, II, 9575/08 del 4 novembre 2008;
TAR Catania, I, 229/08 dell’8 febbraio 2008;
n. 1381/07 del 23 agosto 2007;
n. 2373/06 del 27 settembre 2006;
TAR Lazio Latina, Sez. I, 1450/2008 del 29 ottobre 2008;
TAR Reggio Calabria, sentenze 2 dicembre 2009 n. 1180, 25 maggio 2011, n. 459, 6 aprile 2012, n. 273), principi pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo a norma dell’art. 63.

Obene, all’esito del deposito della CTU (corretta nell’ iter logico e nelle conclusioni derivate) nonché delle integrazioni documentali depositate dalla ricorrente su ordine istruttorio del Tribunale, è innanzitutto risultato che la particella n. 444 (ex 203) è stata effettivamente venduta in data 14 dicembre 2000 al Sig. Stelitano Angelo, in favore del quale il bene è stato pure volturato catastalmente. Ne consegue che con riferimento alla domanda di risarcimento proposta con riferimento alla sopra citata particella, l’odierna ricorrente difetta di legittimazione a ricorrere.

Quanto alle perplessità già prospettate nell’ordinanza istruttoria n. 729/2013 in ordine alla proprietà della particella 84, meglio esaminati gli atti di causa, rileva il Collegio che la stessa risulta ancora in comproprietà tra tutti i soggetti intervenuti nell’atto di divisione del 31 dicembre 1983, regolarmente trascritto e depositato in atti, unico titolo di proprietà presente in atti idoneo a provare la titolarità del diritto reale de quo. Del detto bene risultano infatti ancora contitolari i Sigg.ri M G, M S, M A, M D, M A (odierna ricorrente), M A, M M e M A. Dal che deriva che, presupponendo l’odierna domanda di risarcimento la dismissione solo della quota di spettanza della ricorrente M A, la richiesta potrà trovare accoglimento solo parzialmente e pro quota (1/8) rispetto al valore stimato dal CTU con riferimento alla proprietà piena.

Nulla quaestio invece per la domanda di risarcimento avanzata con riferimento alla occupazione e conseguente trasformazione irreversibile della particella 443, atteso che essa è risultata attualmente nella proprietà della ricorrente, per quanto è emerso dalla CTU e dalle evidenze documentali in atti.

Ciò premesso, la domanda può essere accolta parzialmente nei limiti di cui sopra e dunque può liquidarsi in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per perdità della proprietà, l’importo complessivo di €. 3.540,99 pari alla somma tra il valore riconosciuto in CTU alla particella 443 (€. 3.510,26) e la frazione di 1/8 (€. 245,86 : 8 = 30,73) del valore riconosciuto dal perito d’Ufficio alla particella 84, risultata in comproprietà con altri 7 soggetti.

Ne consegue che il Comune deve essere condannato a pagare il detto importo complessivo in favore della ricorrente M A;
tale importo (calcolato dal CTU alla data di presentazione del ricorso) deve essere rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita dalla data di presentazione della domanda sino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali decorrenti dalla pronuncia sino al soddisfo effettivo.

La presente sentenza costituirà titolo per la trascrizione immobiliare della rinuncia al diritto di proprietà da parte del privato a favore della P.A. e del conseguente acquisto a titolo derivativo di quest’ultima dei terreni per cui è causa, a mente dell’art. 2643, nn. 5 e 14 del codice civile.

In ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per ritenere non ripetibili le spese di lite, mentre il costo della CTU deve esser posto a carico del Comune di Palizzi.

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