TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-04-30, n. 201905478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-04-30, n. 201905478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905478
Data del deposito : 30 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2019

N. 05478/2019 REG.PROV.COLL.

N. 14630/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14630 del 2016, proposto da:
A R, Rapisarda V A, R G, R C, R C, R A, R L, R R, R C, R M, R V, R N, R E, R A, S M, S F, S A, S L, S A, S L, S E, S L, S M F, S G, S F, S E, S A, S G, S B, S L, S G, S F, S B, S S, S P, S P, S D, S A M, S G, S R, S E, Stornaiuolo Denise, Stredini Silvia, Taccone Aurora, Taras Salvatore, Tardi Maria, Tassoni Nicola Antonio, Temporin Giuseppe, Terzi Mazzieri Emanuele, Testa Rebecca, Testasecca Giuseppe, Torbidone Luca, Torquato Giovanni, Tortora Attilio, Trani Ilaria, Trombetta Marialuce, Trotta Domenico, Uberti Vanessa, Urbano Angela, Valentino Ludovica, Vallefuoco Giuseppina, Van Duinen Marie Heleen, Vannini Federico, Vella Lorenzo, Venditti Grazia, Vercesi Leonardo, Verrocchio Verdiana, Vetrano Giulia, V Christian, Vimercati Francesco, Viola Antonio, Visconti Edoardo, Vivona Leonardo, Wehbè Mustafà, Yaish Nicoletta, Zaccone Camilla, Zani Andrea, Zendoli Daniela, Zocco Ramazzo Camilla, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via D. Chelini, 5;
Laura Rivellino, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;
Santamaria Alesssandro, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Chiara Campanelli e Marco Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Simona Fell in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Catanzaro Magna Graecia, Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, Universita' degli Studi del Molise, Universita' degli Studi di Ferrara, Universita' degli Studi di Firenze, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli Studi di Genova, Universita' degli Studi De L'Aquila, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Milano, Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii, Universita' degli Studi di Napoli Seconda Universita', Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi di Pisa, Universita' Politenica delle Marche, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza Policlinico, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi di Torino, Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Udine, Universita' degli Studi di Varese Insubria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Milano Vita e Salute S. Raffaele, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M e Fabio Andrea Bifulco, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. A M in Roma, via F. Confalonieri, 5;

nei confronti

F P, B S, A M, E B, A L non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria per l' a. a. 2016/2017. Con contestuale domanda di risarcimento dei danni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Bari e di Universita' degli Studi di Bologna e di Universita' degli Studi di Brescia e di Universita' degli Studi di Cagliari e di Universita' degli Studi di Catania e di Universita' degli Studi di Catanzaro Magna Graecia e di Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio e di Universita' degli Studi del Molise e di Universita' degli Studi di Ferrara e di Universita' degli Studi di Firenze e di Universita' degli Studi di Foggia e di Universita' degli Studi di Genova e di Universita' degli Studi De L'Aquila e di Universita' degli Studi di Messina e di Universita' degli Studi di Milano e di Universita' degli Studi di Milano-Bicocca e di Universita' degli Studi di Milano Vita e Salute S.Raffaele e di Universita' degli Studi di Napoli Federico II e di Universita' degli Studi di Napoli Seconda Universita' e di Universita' degli Studi di Palermo e di Universita' degli Studi di Parma e di Universita' degli Studi di Pavia e di Universita' degli Studi di Pisa e di Universita' Politenica delle Marche e di Universita' degli Studi di Roma La Sapienza Policlinico e di Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno e di Universita' degli Studi di Sassari e di Universita' degli Studi di Siena e di Universita' degli Studi di Torino e di Universita' degli Studi di Trieste e di Universita' degli Studi di Udine e di Universita' degli Studi di Varese Insubria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l'Avv. V. Grieco, per il ricorrente A. Santamaria l'Avv. Pozzi in sostituzione dell'Avv. F. Leone, per il ricorrente Rivellino l'Avv. S. Delia, per l'Università degli Studi di Milano Vita e Salute S. Raffaele l'Avv. F.A. Bifulco e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Orsola Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso collettivo all’odierno esame, depositato in data 19.12.2016 e proposto cumulativamente “uno actu” dai n. 81 ricorrenti in epigrafe – tutti partecipanti alle prove di accesso per l’immatricolazione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso gli Atenei rispettivamente prescelti, per l’anno accademico 2016/2017 - veniva contestata, sotto vari profili, la mancata ammissione degli stessi al corso di laurea “de quo”, nonché il decreto ministeriale di indizione delle prove stesse, le modalità del loro svolgimento, nonché il contenuto dei quesiti somministrati (in quanto non conformi alla legge n. 264 del 1999), oltre all’insufficiente numero dei posti messo a concorso rispetto al fabbisogno, alla mancata redistribuzione dell’ulteriore contingente di posti, in origine riservati a cittadini extra-comunitari e da questi ultimi non occupati e alla violazione del principio di anonimato.

Con ordinanza della Sezione del 9.2.2017 n. 674 l’istanza cautelare proposta – finalizza ad ottenere l’ammissione con riserva dei ricorrenti ai corsi universitari in questione – veniva respinta, in quanto venivano ritenuti insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, atteso che le dedotte censure volte a travolgere l’intera procedura mal si conciliavano con la richiesta di ammissione con riserva e che, inoltre, non appariva dimostrato il superamento della cosiddetta “prova di resistenza”.

Si costituivano per resistere al ricorso il MIUR e alcune delle Università intimate, come in epigrafe indicate. Le Amministrazioni resistenti, oltre chiedere il rigetto del gravame per infondatezza, ne eccepivano preliminarmente l’inammissibilità stante il carattere collettivo di esso, in presenza di posizioni soggettive di interesse non omogenee tra i numerosi candidati ricorrenti.

Con ordinanza presidenziale n. 984 del 2018, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, veniva autorizzata la notifica per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.

Parte ricorrente versava in atti in data 22.3.2018 l’attestazione ministeriale relativa all’avvenuto adempimento della notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito ministeriale delle informazioni prescritte dalla predetta ordinanza.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2018, dopo breve discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’impugnativa in esame prospetta questioni in parte inammissibili e, in altra parte, infondate, in conformità a numerosi precedenti pronunce di questo Tribunale, le quali possono essere richiamate ai fini della motivazione della presente decisione, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm..

Le censure prospettate, d’altra parte, sono già state oggetto, per la medesima tornata concorsuale e per quelle successive, di pronunce di rigetto da parte di questo Tribunale, nelle quali vi è stata puntuale disamina delle medesime argomentazioni difensive oggi proposte: si richiamano come precedenti conformi, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 74 c.p.a.: TAR Lazio, Roma, sez. III, nn. 10130/17 del 4 ottobre 2017, 10065/17 del 5 ottobre 2017 e 10129 del 9 ottobre 2017. Quanto sopra in considerazione, in primo luogo, delle seguenti circostanze:

- carattere non invalidante della riscontrata possibilità, per i concorrenti, di esercitarsi in vista delle prove su testi comunemente in commercio;

- necessità che il ricorrente (nel contestare la regola concorsuale adottata per le risposte alternative a quella esatta, le quali potevano anche essere “meno probabili” oltre che “errate”) puntualizzi quali sarebbero i singoli quesiti che, per la loro formulazione gli avrebbero arrecato pregiudizio in sede concorsuale, in relazione alla risposta nello specifico data o non data (in assenza di tale puntualizzazione la censura non può che ritenersi generica ed inammissibile);

- discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta di quesiti, che rispecchino il livello di formazione conseguente al diploma di istruzione secondaria superiore (anche se non strettamente attinenti ai programmi di liceo);

- modalità automatizzate di assegnazione dei punteggi, tali da escludere la possibilità di favoritismi nella valutazione (ove non riscontrabili eventuali manomissioni o sostituzioni delle schede, nella fattispecie del tutto indimostrate), con diversa configurazione del principio di anonimato, rispetto a prove di esame che implichino giudizi di valore discrezionalmente formulati.

Tutte le argomentazioni appena sintetizzate risultano più ampiamente svolte nelle ricordate sentenze nn. 10130/17, 10065/17 e 10129/17, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi e che debbono intendersi qui richiamate, ai sensi e per gli effetti del citato art. 74 c.p.a.

Assorbente rispetto alla stessa infondatezza delle censure, in ogni caso, è l’inammissibilità del gravame, tenuto conto dei limiti che caratterizzano il ricorso collettivo, proponibile – per pacifica giurisprudenza – soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali e quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti.

E’ di tutta evidenza che la situazione di soggetti, non utilmente collocati in una graduatoria di merito, sia potenzialmente conflittuale, in primo luogo per l’impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza”, tenuto conto delle diverse posizioni occupate in graduatoria. Le uniche censure unificanti, in rapporto alle diverse posizioni dei singoli, appaiono in effetti quelle caducatorie dell’intera procedura, tali da assicurare a tutti nuove chances nella ripetizione della prova, ma contraddittorie rispetto alle richieste di immatricolazione con riserva e definitivamente fonte di conflitto di interessi in presenza di immatricolazioni già avvenute, anche per scorrimento della graduatoria in base al punteggio riportato (cfr. per il principio, fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, ordinanza n. 4362/17 del 9 ottobre 2017).

Le posizioni dei ricorrenti sono quanto mai diversificate con riguardo ai punteggi rispettivamente conseguiti, in quanto si va da un minimo di 10 punti (candidato V), ad un massimo di 58,7 (candidata R L)

Va poi evidenziato che tra i ricorrenti vi sono anche diversi candidati (otto per la precisione) che non hanno neanche superato la soglia minima di idoneità avendo ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto, pari a 20 punti (trattasi dei ricorrenti Salvemini, Sanwald, Scialdone, Stanà, Stredini, Terzi Mazzieri, V e Vivona). E’ evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto agli altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventuali scorrimenti della graduatoria nazionale per effetto di vacanze, rinunce ecc. nonché beneficiare della possibilità di occupare i posti destinati agli extracomunitari non residenti in UE e da questi ultimi non utilizzati (su cui v. motivo 2) di ricorso), gli inidonei non possono, per definizione, che beneficiare di alcuno scorrimento e, quindi, possono avere interesse soltanto alla coltivazione delle censure totalmente demolitorie dell’intera procedura. Discorso non diverso vale per gli ancor più numerosi ricorrenti che, pur superando la soglia minima, hanno conseguito punteggi assai bassi, superiori di poche unità o di decimali alla soglia stessa.

I temi che attualmente più rilevano – e che sono posti a fondamento della ordinanza del Consiglio di Stato n. 5271/2018 – risultano tuttavia riconducibili a due diverse contestazioni, contenute nel ricorso in esame: quella riferita al numero dei posti messi a concorso (primo motivo) e quella relativa alla non prevista ridistribuzione dei posti, originariamente riservati a cittadini extracomunitari non residenti e dai medesimi non occupati (secondo motivo).

Quest’ultima prospettazione (illegittimità della disposizione del bando, che impediva la riassegnazione dei posti rimasti liberi, poichè lasciati liberi dai predetti cittadini extracomunitari) risulta in realtà fondata ed è stata da tempo accolta, in sede cautelare, sia da questo Tribunale che dal Consiglio di Stato.

Sul motivo il Collegio si è già pronunciato in più occasioni, anche con riferimento all’a.a. 2016/2017 per cui è causa, affermando taluni principi da cui non ritiene di discostarsi nella presente decisione (vedi ex multis TAR Lazio, III, 14/11/2017, n. 11312). Lo stesso Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sull’appello cautelare di altro ricorrente che muoveva analoghe censure (cfr. Sez. VI, ordinanza n. 2416 del 9.6.2017) ha ritenuto, ad un primo esame, fondata “la questione sullo scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti riservati agli studenti extra-comunitari e rimasti inutilizzati o non optati, giacché anche questi posti esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini dell’organizzazione didattica e la riserva, che li garantisce serve, soltanto finché vi siano candidati a loro interessati, dopo di che essi non sono più opponibili, se tuttora disponibili, alle altre categorie”;
nella stessa ordinanza si legge inoltre che “tal argomento non è in contrasto con il parere reso dalla Sezione II di questo Consiglio su questione analoga, giacché esso, al di là dell’ontologica ed insopprimibile differenza tra la graduatoria ordinaria e quella per gli studenti extra-comunitari, non preclude la redistribuzione dei posti inutilizzati o non optati rimasti liberi e disponibili”.

Deve ritenersi pacifico, tuttavia, che la censura in questione sia inammissibile per il ricorso oggi in esame, per inevitabile conflitto di interessi dei ricorrenti in rapporto alla cosiddetta prova di resistenza (ovvero, in rapporto alla pacifica proponibilità delle sole domande giudiziali, il cui accoglimento possa in concreto giovare al singolo;
tale accoglimento non può che essere rapportato, nel caso di specie, alla posizione di ciascuno nella graduatoria di merito e al numero di posti di cui si chiede la ridistribuzione: per quanto risulta, fra i cento e i duecento posti;
viceversa gli attuali ricorrenti hanno comunque conseguito punteggi inferiori rispetto a coloro che hanno potevano beneficiare dello scorrimento sui posti per gli “extra UE”, rivelatisi quantitativamente assai limitati).

Quanto sopra non esclude che i ricorrenti, in astratto, ove collocati in posizione utile in graduatoria, possano avvantaggiarsi dell’intervenuto annullamento della citata norma preclusiva del bando, ma non certo in esito ai ricorso in esame, non corredato da idonei elementi a supporto della prova di resistenza. Si osserva, infatti, che il disposto annullamento, in parte qua, del decreto ministeriale n. 546 del 2016 (art. 10, comma 3) - nella parte in cui prevedeva che “i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all’estero non potranno essere utilizzati a beneficio dei cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998” (disposizione annullata da questo TAR con le sentenze nn.11312 e 11314 del 2017) - implichi, quale effetto conformativo, l’obbligo di procedere allo scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2018, n. 2097;
sez. VI, 6 aprile 2018, n. 2133 e 4 giugno 2018, n. 3376).

Il principio della prova di resistenza, come il principio della necessaria integrità del contraddittorio – quando si postuli l’annullamento di atti della procedura, che coinvolgano altri soggetti non ricorrenti – ostano, con ogni evidenza, ad una efficacia di detto annullamento, limitata ai ricorrenti stessi. L’abnormità di tale tesi – che pure è stata sostenuta – trova palmare dimostrazione proprio nel ricorso in esame, che costituirebbe un titolo preferenziale per l’immatricolazione di diverse decine di soggetti, indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria e per un numero di posti, complessivamente insufficiente.

A quest’ultimo riguardo, le argomentazioni già svolte non richiedono ulteriore approfondimento, stante l’inammissibilità del gravame e l’obbligo, comunque sussistente per l’Amministrazione, di dare corso allo scorrimento della graduatoria nazionale, nei termini qui ribaditi.

Per completezza, in merito al primo motivo, relativo all’insufficiente determinazione del numero dei posti da bandire per i corsi di laurea in oggetto, nella già menzionata sentenza di questo Tribunale n. 10129 del 9 ottobre 2017 (non appellata e passata in giudicato) si dichiarava in parte inammissibile e in parte infondata – con riferimento all’anno accademico 2016/2017 – la censura riferita all’istruttoria compiuta dall’Amministrazione, per l’individuazione dei posti disponibili. Tale istruttoria – complessa e articolata, con costituzione di un apposito tavolo tecnico e in accordo con la Conferenza per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome – doveva considerarsi, infatti, rientrante in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’Amministrazione indubbi poteri discrezionali, non sindacabili per mera e indimostrata affermazione di presunta maggiore capacità formativa degli Atenei, che emergerebbe anche a seguito delle migliaia di immatricolazioni con riserva, ottenute in via giudiziale in anni precedenti. Quanto sopra, in assenza di qualsiasi reale riscontro, in merito alle difficoltà organizzative affrontate, in tale contesto, dagli Atenei e ai livelli di formazione conseguenti. Non va dimenticato, inoltre, il carattere secondario e comunque non illegittimo del criterio, rapportato alla capacità di assorbimento nel mercato del lavoro, a livello nazionale, delle professionalità in questione (cfr. anche, al riguardo, la sentenza CEDU del 2 aprile 2013, causa C- 73/08 – Tarantino e altri

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