TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-04-28, n. 202100064
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Pubblicato il 28/04/2021
N. 00064/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2019, proposto da F D, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Maso Lena, rappresentato e difeso dagli avvocati M D F e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di P, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova, 9 presso l’Avvocatura medesima;
per l’annullamento
- del provvedimento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di P di data 28.03.2019 prot. n.. 3362 che diffida il ricorrente alla rimozione di un ricovero temporaneo per animali e di altri manufatti;
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di P;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ”, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “ Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70 del 2020, il consigliere C A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor F D l’11 giugno 2008 otteneva dal Comune di P la concessione edilizia in deroga n. 52/2006 per la costruzione di una nuova struttura agrituristica sulle particelle fondiarie di sua proprietà in comune catastale (C.C.) di P, loc. Loze, da situarsi in prossimità dell’edificio destinato ed utilizzato a stalla (d’ora in poi denominato “nuova stalla” ), ed eretto in forza di una precedente concessione edilizia (n. 174 del 1998 e successive varianti).
2. La concessione in deroga era preceduta dall’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione n. 11 del 10 marzo 2008, con la quale si esprimeva parere favorevole alla deroga allo strumento urbanistico-edilizio per la realizzazione di tale opera “ subordinando” peraltro “ la deroga stessa alla stipula di una convenzione accessiva alla concessione edilizia, dove il richiedente si impegna a dismettere l’attività agricola-zootenica attualmente esercitata nella p.ed. 2153 C.C. P e dove si precisa che l’agibilità del nuovo edificio agrituristico-residenziale sarà subordinata a tale dismissione ” (rif. premessa convenzione). A tal fine il signor D, in data 11 aprile 2008, stipulava pertanto una convenzione accessiva alla predetta concessione in deroga, contraddistinta con il n. di rep 525/A.P.. In tale atto negoziale l’impegno a dismettere l’attività agricolo-zootecnica nell’edificio p.ed. 2153 (d’ora in poi denominato “vecchia stalla” ), è regolato dagli articoli 2, 3 e 4 che dispongono nel modo seguente: art. 2 “ Il signor F D si impegna irrevocabilmente fin d’ora, a dismettere la propria attività agricola zootecnica attualmente esercitata a P nella p.ed. 2153, all’interno della zona di cui alla previsione urbanistica <Lottizzazione L8>del C.C. P ”;Art. 3 “ La dismissione dovrà avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità del nuovo edificio a destinazione agrituristica, in loc. Loze, pertanto, l’agibilità del citato edificio sarà subordinata alla dismissione dell’attività agricola - zootecnica esercitata a P nella p.ed. 2153 ” e Art. 4 “ La dismissione dell’attività agricola-zootecnica esercitata sulla p.ed. 2153 dovrà risultare attestata anche da un verbale di sopralluogo da effettuarsi da parte degli organi dell'Amministrazione comunale ”. L’articolo 7, infine, per quanto di interesse, stabilisce che: “ Rimane ferma in capo al Comune di P la facoltà di procedere alla revoca della presente convenzione, all’annullamento della correlata concessione edilizia, alla richiesta di risarcimento di ogni danno, nel caso in cui il signor F D non dovesse dare attuazione agli impegni assunti, nei termini definiti dalla presente convenzione ”.
A seguito della formalizzazione di tale impegno l’11 giugno 2008 veniva, appunto, rilasciata la già citata concessione edilizia in deroga n. 52/2006 per la realizzazione dell’agritur Maso Lena.
3. Con atto del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto: “ Comunicazione parere di Giunta Comunale richiesta di ricovero animali presso p.ed. 2153 - 2698 C.C. P ” il Comune di P riscontrava la nota del 9 ottobre 2018 presentata dall’Agritur Maso Lena e sottoscritta dal signor D e dai figli, comunicando che “ la Giunta Comunale nella seduta di data 09/10/2018 punto 45, ha espresso il seguente parere: <Parere favorevole per il solo inverno 2018-2019 al ricovero temporaneo degli animali presso la p.ed. 2153 e 2698 C.C. P. Per quanto riguarda invece il progetto di ampliamento delle tettoie allegato, la richiesta non può essere accolta> ”. Prosegue la comunicazione informando che “ Il Servizio Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia ricorda:
- il manufatto può essere autorizzato come opera precaria ai sensi dell'art. 78, comma 3, lettera k della L.P. 5/2015 s.m.
- Si autorizza il montaggio del manufatto per il solo inverno 2018 - 2019 ovvero dal giorno 22/12/2018 al giorno 20/03/2019 improrogabile, confermando quanto richiesto con nota in atti prot. 10722 di data 09/10/2018.
- La comunicazione deve essere presentata al comune almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Regolamento Urbanistico - Edilizio Provinciale ”.
4. Il 21 marzo 2019 il Corpo di Polizia Locale Alta Valle di Fiemme eseguiva un sopralluogo presso la p.ed. 2153 C.C. P “ al fine di verificare la dismissione della stalla ”. Al riguardo nel verbale del 22 marzo 2019 si rilevava e documentava il permanere dell’utilizzazione zootecnica dell’edificio, in cui si trovavano ricoverati vari animali. Pertanto, con provvedimento del 28 marzo 2019, avente ad oggetto “ Scadenza dell'Autorizzazione per il ricovero temporaneo degli animali- Diffida alla rimozione p.ed. 2153 -2698 CC. P ”, il Comune di P diffidava il signor F D a rimuovere animali e manufatti dalle p.ed.2153 e p.fond. 2698 C.C. P, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, precisando altresì che “ Decorso il periodo sarà effettuato un sopralluogo dal Servizio Polizia locale e, se le opere risultassero ancora in essere, segnalerà l’abuso edilizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ”.
5. Avverso tale atto di diffida il signor F D e l’Azienda agricola Maso Lena di D Fabio e figli proponevano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto avanti a questo Tribunale a seguito dell’opposizione ritualmente presentata dall’Amministrazione comunale ex art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Con l’unico motivo di gravame si lamenta la “ Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 128 l.p. 1/2008), violazione art. 78 l.p. 15/2015, erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere carenza di potere in relazione alla convenzione concernente l’agritur ”. Parte ricorrente, nel premettere che nell’edificio oggetto della diffida non è mai cessata l’utilizzazione a stalla, ivi iniziata sin dagli anni 1960, precisa che l’autorizzazione precaria cui si riferisce la diffida, in tale contesto, era da intendersi come relativa ad un eventuale incremento dell’ospitalità di ulteriori 35 capi per l’inverno, ivi compresi i manufatti necessari a tale scopo. Tuttavia tali esigenze sono state superate poiché, anche in ragione del carattere mite della stagione invernale, non è stato necessario realizzare quanto autorizzato. Pertanto parte ricorrente contesta la diffida, ritendendola in contrasto con la pacifica utilizzazione in atto della “vecchia stalla” , che di per sé non può considerarsi abusiva. Nel merito la medesima parte ricorrente riconosce di non aver adempiuto all’obbligazione derivante dalla convenzione accessiva alla concessione in deroga ottenuta per l’edificazione dell’agriturismo in località Loze, e dunque di non aver mai dismesso l’utilizzo della “vecchia stalla” , ma giustifica tale inadempimento con il fatto che gli immobili utilizzati a tale scopo presso il nuovo esercizio agrituristico (la cd. “nuova stalla” ) sono insufficienti al ricovero di tutti gli animali dell’azienda agricola, negli anni oggetto di espansione. In tal senso la parte ricorrente rammenta di aver chiesto dapprima la realizzazione di una nuova tettoia aggiuntiva (negata dall’Amministrazione) e, poi, recentemente una variante, o quantomeno una deroga, al Piano regolatore per poter costruire un nuovo ricovero per i propri animali, potenziando a tale scopo la “nuova stalla” , al fine di spostarvi gli animali ora alloccati presso la “vecchia stalla” , in modo da dismetterne l’uso.
Stante il continuativo, pacifico utilizzo della “vecchia stalla” , ritiene la parte ricorrente che la diffida inoltrata “ è assolutamente indifferente e priva di efficacia ” quanto ai manufatti che non sono stati realizzati;invece “ se si riferisce al fatto che negli immobili sono ricoverati degli animali l’ordinanza va dichiarata illegittima in quanto configura come abusivo l’utilizzo pacificamente legittimo e continuato del fabbricato quale <stalla> ”. D’altro lato, in tesi di parte ricorrente, deve ritenersi del tutto inappropriato l’utilizzo della diffida per “ sanzionare ” l’inadempimento dell’obbligazione assunta con la convenzione accessiva al titolo edilizio in deroga “ attesa la natura contrattuale della suddetta convenzione e tenuto conto del fatto che neppure la stessa andava a definire come <abusivo>l’utilizzo della stalla anche dopo la realizzazione dell’agritur.”
In conclusione con il ricorso in esame è richiesto l’annullamento dell’atto impugnato e di “tutti gli atti connessi e presupposti nonché derivati ”.
6. Si è costituita l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, e con memoria del 27 novembre 2020 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato. Premessa la sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice amministrativo a norma dell’art. 133, comma 1, lett. f) del cod. proc. amm., la parte resistente precisa che con l’atto impugnato l’Amministrazione non ha inteso applicare una sanzione edilizia ma, verificato che l’attività agricolo - zootecnica esercitata sulla p.ed. 2153 C.C. P, non era stata ancora dismessa - come invece previsto dalla convenzione del 2008 - “ ha proceduto ad intimare l’immediata rimozione degli animali e tanto ha fatto a mezzo diffida ”. Al riguardo, a mente dell’articolo 2935 del c.c., nessuna prescrizione del proprio diritto deve intendersi maturata, posto che il Comune medesimo in data 28 marzo 2019 ha fatto valere le proprie ragioni entro il termine di dieci anni dal rilascio del certificato di agibilità al signor F D e figli (avvenuto il 16 dicembre 2009) che la citata convenzione subordinava alla dismissione della “vecchia stalla” e, dunque, alla rimozione degli animali. Comunque, in punto prescrizione, il Comune di P rileva che “ il contegno di controparte (extraprocessuale e processuale) concreta un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione e, dunque, determina rinunzia tacita alla stessa, posto che essa non ha mai contestato la sussistenza dell’obbligo di rimuovere gli animali e l’inadempimento di siffatto obbligo ”.
7. Con memoria di replica del 5 gennaio 2021 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare, nel rimarcare il carattere non abusivo dell’utilizzo in atto della “vecchia stalla” , rammenta che nell’atto di diffida non è in alcun modo menzionata la convenzione accessiva alla concessione edilizia in deroga, e dunque non può l’atto medesimo essere qualificato come una reazione alla pretesa violazione della stessa, né quale ordinanza demolitoria, poiché la “ medesima convenzione non prevedeva affatto quale conseguenza per la mancata dismissione della stalla di un’ordinanza demolitoria ma la facoltà in capo al Comune di procedere alla revoca della convenzione rispettivamente all’annullamento della concessione edilizia a suo tempo rilasciata (ad oggi non più proponibile per decorso del termine di 18 mesi del provvedimento medesimo) ”.
8. Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione, a’ sensi dell’articolo 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come da ultimo modificato con l’art. 6, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021;
DIRITTO
I. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazione che si illustrano nel prosieguo.
II. In premessa deve rilevarsi che l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni ” e la lett. f) del medesimo comma vi include pure “ le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio…. ”. Pertanto, nell’ambito di tale giurisdizione si pone la controversia di cui è causa. Invero, l’atto di diffida impugnato si inquadra nel contesto della convenzione accessiva alla concessione edilizia in deroga, di cui si dà ampio conto nella ricostruzione in fatto, stipulata posteriormente all’autorizzazione espressa dal Consiglio Comunale di P, prima ed in funzione del rilascio della concessione edilizia medesima. Dunque la ridetta convenzione pertiene all’esercizio di competenze relative alla disciplina del territorio, nel senso che l’intesa negoziale conclusa con il privato risulta strumentale alla determinazione del contenuto dell’atto amministrativo finale (in quel momento ancora da emanarsi) ed è allo stesso indissolubilmente collegata in senso teleologico (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, Sentenza 17 aprile 2020, n. 2477, T.A.R. Lombardia, Brescia, 7 marzo 2019, n. 227). Alla luce di tale qualificazione giuridica, secondo la condivisibile giurisprudenza, trattasi pertanto di “ convenzione da ricondursi sotto l’egida dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990 nel quale si annoverano numerose fattispecie consensuali tipicamente in uso proprio nella materia urbanistica, dove l’immanente esigenza di ricondurre l’esercizio dello ius aedificandi ad una più vasta cornice di buon governo del territorio, rende talvolta conveniente per l’Amministrazione <scendere a patti>, richiedendo sforzi aggiuntivi al privato in termini di dare ovvero di facere , onde orientarne la maggiore libertà di movimento verso i propri obiettivi di programmazione, nel contempo ottimizzando le aspirazioni dello stesso a ricavare i maggiori vantaggi possibili dalla proprietà ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 5922;in senso conforme Cassazione civile sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27768).
III. Nel merito, deve essere anzitutto disattesa l’interpretazione che la parte ricorrente vuole accreditare alla portata dell’autorizzazione comunale di data 22 ottobre 2018, peraltro non espressamente impugnata con il ricorso in esame unitamente all’atto di diffida. Tale autorizzazione, pur non completamente perspicua nella sua formulazione letterale, infatti, forma seguito alla nota del 9 ottobre 2018 dell’Agritur Maso Lena (rif. doc. 12 di parte resistente): circostanza, questa, non contestata in giudizio. In tale missiva, in estrema sintesi, la parte ricorrente rappresenta di aver avuto contatti con l’Amministrazione comunale, già a far data dal 2017, in relazione alla necessità di adempiere all’impegno di dismettere l’attività agricola e zootecnica presso la “vecchia stalla” , assunto con la convenzione accessiva alla concessione edilizia in deroga. Il signor D ed i figli in quel contesto riconoscono pertanto l’esistenza dell’obbligazione, il proprio inadempimento e la tolleranza (giova qui evidenziare, invero inspiegabile) al riguardo espressa dall’Amministrazione sino a quel momento. Tuttavia è sottolineata l’impossibilità di dismettere l’attività senza disporre di nuovi spazi per ricoverare gli animali, di cui si fa richiesta, che si vorrebbe auspicabilmente collocare presso un unico sito ivi così concentrando l’intera attività dell’azienda agricola. Argomenti circa il riconoscimento dell’obbligazione inadempiuta sono pianamente rinvenibili anche nelle “ Osservazioni ” alla variante al piano regolatore del 5 marzo 2019 n. 2364 di prot. (doc. 16 amm. resistente). A fronte di tale accorata richiesta, l’Amministrazione con la “ Comunicazione parere di Giunta Comunale richiesta di ricovero animali presso p.ed.2153 - 2698 C.C. P ” comunica che “ la Giunta Comunale nella seduta di data 09/10/2018 punto 45, ha espresso il seguente parere: <Parere favorevole per il solo inverno 2018-2019 al ricovero temporaneo degli animali presso la p.ed.2153 e 2698 C.C. P. Per quanto riguarda invece il progetto di ampliamento delle tettoie allegato, la richiesta non può essere accolta> ”. Prosegue la comunicazione informando che “ Il Servizio Tecnico - Ufficio Urbanistica ed Edilizia ricorda:
- il manufatto può essere autorizzato come opera precaria ai sensi dell’art. 78, comma 3, lettera k della L.P.5/2015 s.m.
- Si autorizza il montaggio del manufatto per il solo inverno 2018 - 2019 ovvero dal giorno 22/12/2018 al giorno 20/03/2019 improrogabile, confermando quanto richiesto con nota in atti prot. 10722 di data 09/10/2018.
- La comunicazione deve essere presentata al comune almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Regolamento Urbanistico - Edilizio Provinciale ”. Con tale autorizzazione il Comune intendeva dunque consentire alla parte ricorrente la proroga dell’utilizzo in atto dell’edificio adibito a “vecchia stalla” per la sola incombente stagione invernale, termine da intendersi ultimativo (come si evince dal tenore letterale “ ovvero dal giorno 22/12/2018 al giorno 20/03/2019 improrogabile ”), ivi compresa eventualmente la posa di manufatti precari necessari a tale (ben limitato) scopo. Pertanto il riferimento alla convenzione accessiva, pur non testualmente riportato nell’atto impugnato, tuttavia risulta espresso nel richiamo sia alla nota del 9 ottobre 2018 che alla comunicazione del 22 ottobre 2018.
Sulla scorta di quanto prodotto in giudizio, non trova pertanto alcun fondamento l’interpretazione della comunicazione, quale autorizzazione finalizzata al solo utilizzo incrementale dell’edificio p.ed. 2153 destinato a stalla. Tale ipotesi ermeneutica è invero agevolmente smentita dalla considerazione, intrinsecamente logica, secondo la quale l’Amministrazione non avrebbe certo potuto assentire una tale espansione dell’uso in contrasto con le obbligazioni vicendevolmente assunte mediante la convenzione accessiva alla concessione edilizia in deroga e rimaste sino a quel tempo scientemente inadempiute dalla parte qui ricorrente.
IV. Sotto altro profilo non è parimenti controverso tra le parti che nell’edificio oggetto della diffida di cui si tratta ( “vecchia stalla” ) non è mai stata dismessa l’attività zootecnica, ivi originariamente avviata ancora dagli anni 1960 dal dante causa di parte ricorrente. In tal senso depongono non solo i documenti illustrati nel precedente punto, ma anche le dichiarazioni dei veterinari circa l’ininterrotto svolgimento dell’attività presso la vecchia stalla e i documenti di carico e scarico bovini e bufalini (cfr. allegato n. 5 al ricorso straordinario, doc. 2 ricorrente). Né è posto in discussione che sull’immobile di che trattasi non sono stati realizzati nuovi manufatti in forza dell’autorizzazione 22 ottobre 2018.
Pertanto deve concludersi che, nella fattispecie di cui è causa, stante il pacifico ed ininterrotto utilizzo dell’edificio p.ed. 2153 ad uso stalla, pur mancando l’adempimento dell’obbligazione di dismissione assunta con la più volte richiamata convenzione accessiva alla concessione edilizia in deroga, non ricorre un utilizzo abusivo dell’immobile in questione, come condivisibilmente sostenuto nel ricorso e, altresì, confermato dallo stesso Comune di P nella memoria difensiva (cfr. ivi “ si evidenzia che la tesi avversaria, secondo cui il Comune di P avrebbe inteso applicare una sanzione edilizia, è del tutto sganciata dalla realtà dei fatti e dal chiaro tenore letterale della successione di atti amministrativi posta in essere dall’Amministrazione ”). In tal senso appare del tutto ultroneo, peraltro, il riferimento apposto nella comunicazione di cui trattasi, inteso a precisare che l’Amministrazione “ se le opere risultassero ancora in essere, segnalerà l’abuso edilizio, alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Trento ”, tenuto conto che l’inadempimento dell’obbligazione della convenzione accessiva alla concessione in deroga per la costruzione della struttura agrituristica in nessun caso può riverberare in tal senso sull’edificio costituito dalla “vecchia stalla” .
V. Ciononostante non può pervenirsi alla richiesta di annullamento della diffida impugnata in quanto l’atto di cui trattasi, esclusa ogni portata di natura sanzionatoria edilizia, deve essere circostanziato come atto posto in essere al fine accertare, e susseguentemente far valere, l’inadempimento all’obbligo di facere assunto nella convenzione originaria. Si tratta pertanto del primo atto procedimentale, posto in essere dall’Amministrazione comunale entro i termini di prescrizione a mente dell’articolo 2935 del codice civile (decorrenti dal rilascio del certificato di agibilità del 16 dicembre 2009, termine di scadenza dell’obbligazione) ed inteso a mettere in mora parte ricorrente, una volta verificata l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione alla protrazione dell’utilizzo per la stagione invernale 2018-2019, improrogabilmente fissata alla data del 20 marzo 2019, come sopra esposto.
In caso di ulteriore inottemperanza l’Amministrazione potrà perseguire l’inadempimento avvalendosi degli ordinari strumenti a presidio delle obbligazioni contrattuali accessive a titoli edilizi di tipo civilistico ( ex art. 11, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241), con gli eventuali riflessi di tipo urbanistico-edilizio al ricorrere dei relativi presupposti, evidenziandosi al riguardo che, stante le circostanze del caso, non assume alcun pertinente rilievo il termine perentorio di 18 mesi previsto dall’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 citato nella memoria di replica della medesima parte ricorrente. Tanto potrà avvenire anche nel solco dell’espressa clausola negoziale di cui all’articolo 7 della convenzione accessiva consensualmente stipulata, il cui tenore testuale è il seguente: “ Rimane ferma in capo al Comune di P la facoltà di procedere alla revoca della presente convenzione, all'annullamento della correlata concessione edilizia, alla richiesta di risarcimento di ogni danno, nel caso in cui il signor F D non dovesse dare attuazione agli impegni assunti, nei termini definiti dalla presente convenzione ”. Tale clausola dello strumento negoziale a tutt’oggi vigente inter partes assume in tal senso valore ricognitivo delle possibili reazioni offerte dall’ordinamento al perdurante inadempimento di parte ricorrente. Si tratta tuttavia di tematica che fuoriesce dal petitum del presente contenzioso, sulla quale questo Giudice pertanto deve arrestarsi a’ sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
VI. La singolarità della fattispecie e la non lineare condotta dell’Amministrazione intimata giustificano, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.