TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300001
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00001/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2021, proposto da
M L e M s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P, C C e N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della D.G.C. n. 18 del 4.2.21 avente ad oggetto “Indirizzi sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari in ambito comunale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il signor M L, già titolare della ditta individuale Bagni Marlin e di concessione demaniale marittima n. 24/2006 – prorogata fino al 2033 - relativa all’utilizzo dell’area demaniale situata in fregio alla passeggiata Anita Garibaldi n. 12-R, ove è insediato lo stabilimento balneare Blue Marlin, nonché la società M s.r.l., affittuaria dell’azienda fino a tutto l’anno 2033 in virtù di contratto del 29.1.2015 e scrittura integrativa del 9.8.2019, hanno impugnato la deliberazione adottata dalla giunta comunale del Comune di Genova n. 18 del 4.2.2021, recante “Indirizzi sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari in ambito comunale” , nella parte in cui ha sostanzialmente revocato tutti i provvedimenti portanti estensione della durata della concessione per contrasto con la normativa comunitaria, stabilendo di avviare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni all’occupazione dei beni demaniali marittimi per attività turistico-balneari fino al 31.10.2022, in ragione dei pregiudizi derivanti dalla sopravvenienza della pandemia, invitando i titolari delle c.d.m. annullate a presentare entro il 30.6.2021 apposita istanza di rilascio di nuove concessioni ai sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav. e della L.R. n. 26/2017, con l’avvertimento che, in caso di mancata presentazione delle istanze, le aree sarebbero state assegnate al migliore offerente sulla base di una selezione pubblica.
Alla domanda di annullamento accede domanda di accertamento dell’efficacia della concessione demaniale marittima fino al 31.12.2033.
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Comune di Genova.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Come fatto presente alle parti ex art. 73 c.p.a., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dovuta a sopravvenienza normativa.
In pendenza di giudizio, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - che aveva disposto, al suo art. 1, commi da 675 a 683, la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo al 31 dicembre 2033 - è stata abrogata e sostituita dalla disposizione contenuta nell’art. 3, c. 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha stabilito il nuovo termine finale di durata delle concessioni “in essere” al 31 dicembre 2023, confermando il termine precedentemente disposto dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9.11.2021, nn. 17 e 18.
Ne segue che la questione sottostante il ricorso, inerente alla necessità di applicare o disapplicare la normativa nazionale di proroga automatica delle c.d.m. (L. n. 145/2018) e alla sua compatibilità con il sovraordinato diritto europeo, non è più rilevante, in ragione del suo superamento, operato tramite la sua abrogazione e l’introduzione di una nuova disciplina interna.
L’oggetto dell’odierno ricorso fa infatti riferimento ad atti dell’amministrazione comunale adottati in vigenza della precedente normativa, i quali non possono che ritenersi ormai integralmente superati, essendo l’amministrazione tenuta a conformarsi al nuovo dettato legislativo.
Deve necessariamente rilevarsi, dunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, in quanto il ricorrente non potrebbe comunque ottenere il bene della vita richiesto (cfr. Cons. di Stato, VI, 2.8.2021, n. 5705;id., VI, 8 aprile 2020, n. 2325;id., III, 13.7.2011, n. 4229), ovvero l’estensione dell’efficacia della c.d.m. al 31.12.2033.
In particolare, deve ritenersi che l’art. 3, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118, integri propriamente una legge-provvedimento, in quanto esso non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future c.d.m., ma dispone in concreto su casi e rapporti – ancorché numerosi - specifici e determinati, ovvero su tutte le c.d.m. in essere alla data di entrata in vigore della legge (27.8.2022) sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ed allora, può richiamarsi la giurisprudenza secondo la quale la sopravvenienza di una legge-provvedimento, ovvero di un atto formalmente legislativo ma che dispone in concreto su casi e rapporti specifici, determina ex se l'improcedibilità del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice trova un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento. Al soggetto leso resta la tutela sul piano della giustizia costituzionale, la cui natura incidentale, peraltro, postula l'impugnazione espressa innanzi al giudice amministrativo degli eventuali atti esecutivi della legge provvedimento (così Cons. di St., IV, 9.3.2012, n. 1349), atti che nel caso di specie non sono però ancora intervenuti.
Né rileva, ai fini della sopravvivenza dell’interesse al ricorso, la pendenza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto dal T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, con ordinanza 11 maggio 2022, n. 743), circa la natura auto-esecutiva ( self executing ) o meno della direttiva Bolkestein 12.12.2006, n. 2006/123/CE: quale che sia la decisione eventualmente adottata dalla CGUE sui quesiti proposti, la stessa potrebbe incidere - al più – sugli atti amministrativi adottati sulla base della normativa nazionale abrogata (legge n. 145/2018), ma giammai sulla sopravvenuta legislazione italiana e sui conseguenti – e vincolanti – provvedimenti ad essa consequenziali.
In relazione alla causa di improcedibilità del ricorso, riconducibile ad un factum principis , sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.