TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-05, n. 201500039
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N. 00039/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09292/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9292 del 2003, proposto da:
Società Azienda Agricola Emiliana Srl, Azienda Agricola Baronchelli Fratelli e Cerri, Azienda Agricola Butteri Enzo Paolo e Giorgio, Azienda Agricola Cascina Berlasco, Azienda Agricola Foppiani Daniele e Mauro, Azienda Agricola Peveri Roberto, Azienda Agricola Pizzi Alberto ed Emilio, Azienda Agricola Tanzi Renzo e Marco, Azienda Agricola Verderi Michele Federico e Andrea, Società Azienda Agricola Pratichera di Marchini Orio Davide e Amici M Ss, Società Azienda Agricola Barbieri Giacomo Angelo e Stefano Ss, Società Azienda Agricola Bertinelli Gianni e Nicola Ss, Società Azienda Agricola Bertinelli Ss, Società Azienda Agricola Fava Alessandro e Delledonne Carla Ss, Società Azienda Agricola Ghiara Srl, Società Azienda Agricola Tonoli Angelo e Ferruccio Ss;Azienda Agricola Emiliana Srl e Chiara Srl, ciascuna in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e tutte rappresentate e difese dagli avv. Roberto Corradi, Amedeo Tonachella, con domicilio eletto presso Amedeo Tonachella in Roma, viale di Villa Grazioli, 5 e dall'avv. Catia Salvalaggio, con domicilio eletto presso Andrea Lampiasi in Roma, Via A. Crivellucci 21;
contro
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
non costituita in giudizio;
per l'annullamento
delle comunicazioni AGEA contenenti le imputazioni del prelievo supplementare sul latte e prodotti lattiero caseari relative alla compensazione vendite dirette 2002-2003, come specificate in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’odierno giudizio, la parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, con i quali viene disposta l’assegnazione del QRI per il periodo 2002/2003, vengono indicati i quantitativi in esuberi e quelli compensati e vengono applicate le misure inerenti il prelievo supplementare alla produzione a titolo di compensazione, deducendo una pluralità di vizi di carattere sostanziale e formale, analoghi a quelli già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie simili esaminate e decise da questa Sezione, riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Nel merito, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi, dalle cui conclusioni non ha motivo di discostarsi.
Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.
D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 8 novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacchè le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.
Il Supremo Consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.
Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale dell’azienda ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.
In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.
Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.
Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:
- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem , mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;
- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;
- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;
- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere dell’azienda ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.
In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Autorità intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite.