TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202000302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-03-27, n. 202000302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000302
Data del deposito : 27 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2020

N. 00302/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola 2g di Gomiero Paolo e Giuseppe S.S., “Al Capiteo” Soc. Agr. di Facchinello Egidio S.S., “Al Palazzon” Soc. Agr. S.r.l., Azienda Agricola Al.Vi., Al.Vi. Soc. Agr. S.r.l., Arcobaleno Soc. Agr. S.r.l., Artuso Franco e Maurizio S.S., Az. Agr. F.Lli Bacchin S.S., Baldisseri Fabio, Ballardin Bortolino e Giuseppe S.S., Barausse Antonio e Gabriele S.S., Barbieri Bortolo, Barutta Livio, Benvegnù Gianni Battista e Giangaetano Soc. Agr., Bernardi Umberto, Bressan Giovanni, Brotto Giovanni, Cà Filza Soc. Agr. S.r.l., Cà Liona Soc. Agr. S.r.l., Caron Bruno, Carraro Francesca, Cascina S. Pietro Soc. Agr. S.r.l. in Liquidazione, Ceccato Bruno, Ceccato Soc. Agr. S.r.l., Cecchetto Emilio, Conte Alessandro, Cerbaro Virgilio, Cerbaro Alessandro, Costa Antonio, Cusinato Giulio, Dalla Pria Maurizio, Danese Cisino, Daniele Soc. Agr. S.r.l., Denis Soc. Agr. S.r.l. in Liquidazione, Didonè Antonio, Donà Daniele, Donazzan Loris, Faggian Rudi, Family’S Farm Soc. Agr. S.r.l., Filippi Cesare e Michele S.S., Filippi Giuseppe, Fogal Marino, Fraccaro Germano, Franzoni Rotilio, Furlan Diego e Stefano S.S., Furlan Marco, Gastaldello Giovanni, Gazzola Luigi, Giaretta Tiziano, Guadagnin Gianni ed Emanuele S.S., Guerra Giuseppe, Guidolin Fausto, Guidolin Rino, Il Bosco Soc. Agr. S.r.l., La Casona Soc. Agr. S.r.l., La Fisca Soc. Agr. S.r.l., La Fornace Soc. Agr. S.r.l., La Noce Soc. Agr. S.r.l., La Nogara Soc. Agr. S.r.l., La Postumia Soc. Agr. S.r.l., La Viola Soc. Agr. S.r.l., Lazzaro Mirco, Mancon Gianni, Marcante Luciano, Marchioron F.Lli di Marchioron Giuliano e Maurizio S.S., Marchioron Ruggero e Massimo S.S., Martinazzi Laura, Massaro Leo, Matteazzi Claudio, Meneghini Claudio, Az. Agr. Milan di Milan Mauro e Maurizio S.S., Milan Sergio &
C. S.S., Mora Soc. Agr. S.r.l., Mosele Matteo, Ennio e Luciano S.S., Mosele Soc. Agr. S.r.l., Munaretto Renato, Orsato Silvano, Parise Luigi, Francesco e Giancarlo S.S., Parise Soc. Agr. S.r.l., Pesce Antonio, Pettenuzzo Luciano e Aurelio S.S., Poli Dario, Rebesco Guerrino Azienda Agricola (Già Rebesco Antonio e Guerrino S.S.), Rigo Valentino, S. Anna Soc. Agr. S.r.l., Sacchetto Roberto, Salmaso Luigi, Salvalaggio Rino, Schiavon Denis, Sillo Zefferino e Maurizio S.S., Simioni Luciano, Sonda Emiliano, Sperotto Tiziano, Storti Danilo e Nicoletta S.S., Società Agricola Stragliotto S.r.l., Tellatin Roberto, Todescato Giuseppe e Maurizio S.S., F.Lli Todescato Soc. Agr. S.r.l., Toffan Piermaria, Toffan Piermaria e Antonio S.S., Tollio Armando, Tosatto Paolo e Federico S.S., Vivaldo Emilio e Pierino S.S., Zanetti Narciso, Battistuzzi Milva, Bellon Giovanni, Beltramini Fabio, Benedetti Pietro e Angelo S.S., Bertapelle Antonio, Bertoldo Antonio, Bertoldo Leandro e Ferruccio S.S., Bettinardi Società Agricola di Bettinardi Claudio e C. S.S., Bettinardi Giacomo, Bolzon Sebastiano Giovanni, Bonora Delis, Borgo Pietro e Giuseppe S.S., Brogliato Gino e Mirko S.S., Brugnera Giovanni, Campagnolo Attilio, Celebron Pierfranco, Cogo Angelo, Costa Tarcisio, Covolo Antonio, Cristofori Alessandro e Paolo S.S., Cristofori Tullio e Angelo S.S., Cunico Antonio, Dal Pos Giampietro, Dametto Carlo e Nicola S.S., De Boni Bruno, Az. Agr. Degan Edo e Giuseppe S.S., Farelli Antonio, Ferraro Lorenzo e Antoniolo S.S., Fontana Alberto, Fontana Marcello, Ghirardello Claudio, Giacomello Dario, Giaretta Mauro, Giordani Silvano, Gonzo Dino, Guarato Giuseppe, Azienda Agricola La Fattoria S.S. Allevamento Zootecnico di Marangoni Maria Antonietta, Lanaro Valentina, Loss Graziano, Magnaguagno Maurizio, Magrin Stefano e Renato S.S., Marcolin Graziano, Marin Daniele, Gabriele e Graziano S.S., Az. Agr. Mascot di Pilotto Bortolo e Figli S.S., Mastrotto Giuseppe, Milan Emilio, Minato Renato, Miolo Fortunato, Panozzo Massimo, Pettinà Silvano, Pozzan Michele e Luca S.S., Az. Agr. Primavera di Viero Redenzio e Giancarlo S.S., Radin Alessandro, Raffaello Carlo, Vittorino e Tiziano S.S., Rigon Mauro, Az. Agr. Rodighiero Elena di Bartolomei Roberto e Michele S.S., Rossi Giovanni, Sambugaro Andrea, Saugo Andrea Lodovico, Scuccato Gervasio, Seganfreddo Francesco, Saverio, Camillo e Gaetano S.S., Segato Enrico Luigi, Serafini Candida, Strazzabosco Nereo e Aldo S.S., Suman Romano e Carlo S.S., Todescato Gian Battista, Trevisan Francesco, Trevisan Silvano, Vicariotto Giuseppe, Zanetti Livio, Zanettin Antonio e Giuseppe S.S., Zanettin Gianfranco e Gian Pietro S.S., Bertaiola Giuseppe, Bonetti Alessandro, Bonomi Mauro, Castelletti Tiziano, Cordioli Angelo e Giacomino S.S., Cordioli Cesarino e Noè S.S., Cordioli Francesco, Cordioli Giacomino, Cordioli Ivano, Società Agricola Corte Cà Nova di Bonetti Roberto e Alessandro S.S., Dolci Massimo, Az. Agr. Gobbini di Morandini Ferruccio e C. S.S., Società Agricola Guglielmini Giovanni e Leso Maria S.S., Società Agricola Semplice F.Lli Isolan, Mantovani Giuseppe &
Giorgio S.S., Merzari Roberto, Micheletti Sergio, Micheletti Vittorio, Moratello Dionigio, Turrini Ettore, Zucchelli Luciano, Bovolenta Luca e Matteo S.S., Soc. Agr. Concato Angelo e C. S.S., Soc. Agr. Grego Andrea e Alessandro S.S., Guerzoni Stefano e Luca S.S., Malaspina Fabio, Soc. Agr. Ruzza Vanel e Gloriano S.S., Tamiso Rossano, Casonati Sandro e Mantovani Anna Maria S.S., Az. Agr. Pozzan Mirko, Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maddalena Aldegheri, domiciliati presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- delle cartelle di pagamento AGEA inviate ad ogni azienda agricola attrice tramite Equitalia, inerenti il pagamento del c.d "prelievo latte" per i periodi indicati nelle medesime cartelle, compresi tra il 1995/1996 e il 2008/2009 (gli estremi e le date di ricezione delle 207 cartelle di pagamento impugnate sono analiticamente indicati nel ricorso dell’avv. Adelgheri, al quale per brevità si rinvia);

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- delle intimazioni di pagamento, meglio indicate nel ricorso dell’avv. Adelgheri, con cui Agea ha riattivato la riscossione nei confronti delle ditte Bertaiola Giuseppe, Società Agricola Semplice F.lli Isolan, 3. Mantovani Giuseppe &
Giorgio s.s., Bonomi Mauro, Azienda Agricola Gobbini di Morandini Ferruccio e C. ss, Bonetti Alessandro


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso collettivo e cumulativo all’esame le duecentosette aziende agricole ricorrenti hanno adito questo TAR contestando le cartelle esattoriali in epigrafe indicate di cui sono state destinatarie su iniziativa di AGEA, ai fini del recupero del prelievo dovuto per l’applicazione del regime delle cosiddette “quote latte” relativo alle campagne comprese tra il 1995/1996 e il 2008/2009, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Con successivi motivi aggiunti sei ricorrenti hanno impugnato, per le medesime ragioni fatte valere con il ricorso principale, le intimazioni di pagamento con cui Agea ha riattivato la riscossione nei loro confronti.

Si è costituita in giudizio Agea, contrastando le avverse pretese sia in rito che nel merito.

All’udienza pubblica del 27 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui la P.A. resistente deduce l’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto dalle ricorrenti.

L’eccezione è fondata.

Il ricorso collettivo e cumulativo depositato dalle aziende agricole ricorrenti, come integrato da motivi aggiunti, è inammissibile.

Secondo costante giurisprudenza – cfr. Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2019, n. 382;
Cons. Stato, VI, 14 giugno 2017, n. 2921 – nel processo amministrativo vige il principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione.

Il ricorso collettivo (presentato cioè da una pluralità di soggetti) è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni: a) che esista identità di petitum e di causa petendi, e cioè che siano identici i provvedimenti impugnati, i motivi di ricorso e l’interesse a ricorrere (è necessario che i ricorrenti abbiano un interesse comune in modo che l’eventuale accoglimento del gravame possa tornare a vantaggio di tutti e non solo di alcuni);
b) che non sussista un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti.

Quanto all’ammissibilità del ricorso cumulativo (che è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi), nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un’antica tradizione giurisprudenziale, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione oggettiva, funzionale e procedimentale tale da giustificare un unico processo.

Il "petitum" dell'azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l'impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, che però deve essere accertata in modo rigoroso, al fine di evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo o l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.

In virtù di queste indicazioni la regola generale dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti;
a questo scopo è, dunque, necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che con quest'ultimo vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che quindi non residui alcun margine di differenza nell'apprezzamento dei singoli provvedimenti impugnati (cfr. Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2019, n. 382;
Cons. Stato, V, 30 marzo 2017, n. 1463).

Nel caso di specie, se anche è vero che non sussiste una situazione di conflitto di interessi tra i ricorrenti, tuttavia mancano sia l’identità delle posizioni sostanziali e processuali (condizione di ammissibilità del ricorso collettivo), sia l’esistenza di una connessione oggettiva tra i provvedimenti impugnati, correlata alla riconducibilità dei medesimi ad un “unico” procedimento amministrativo e alla deduzione di censure di carattere trasversale dirette a contestare, in radice, la legittimità dell’unico procedimento amministrativo, con conseguente assenza di ogni margine di differenza nell’apprezzamento dei singoli provvedimenti (condizione di ammissibilità del ricorso cumulativo).

Nel caso in esame, infatti:

- le singole cartelle di pagamento impugnate, con un unico ricorso collettivo e cumulativo, attengono a distinti e autonomi rapporti creditori, ciascuno dei quali presenta delle proprie specificità sostanziali e procedimentali (ad es. epoca d’insorgenza del debito, importo dovuto a titolo di capitale e interessi, eventuali compensazioni, durata dell’inadempimento, decorrenza della prescrizione e sua eventuale interruzione, data e/o modalità di notifica delle intimazioni di pagamento e degli atti di riscossione coattiva, etc.);
ogni destinatario delle contestate cartelle di pagamento subisce un effetto lesivo che, per quanto simile o affine a quello subito degli altri sotto il profilo della decurtazione patrimoniale, è, comunque, sul piano giuridico-formale, completamente autonomo e distinto;

- vengono impugnati, con un’unica azione collettiva, provvedimenti autonomi, individuali e concreti, correlati a procedimenti amministrativi altrettanto autonomi e distinti, nell’ambito dei quali è stata vagliata la posizione individuale dei singoli ricorrenti per ciò che attiene ai presupposti del prelievo, all’esistenza di rateizzazioni non rispettate, all’entità dei recuperi individuali eventualmente già effettuati, al calcolo degli interessi;

-i ricorrenti non impugnano atti generali o atti ad effetti inscindibili né deducono censure trasversali dirette a rilevare, in radice, vizi di legittimità di un “unico” procedimento amministrativo, ma formulano censure riferite ai singoli procedimenti amministrativi e alle singole posizioni individuali degli intimati;

- in particolare, i ricorrenti impugnano molteplici e distinti provvedimenti (individuali e concreti) che riguardano finanche annate lattiere diverse, comprese tra il 1995/1996 e il 2008/2009: tale circostanza è rilevante in quanto il quadro normativo in materia di quote latte si è arricchito nel corso degli anni di nuove disposizioni, talune delle quali presentano carattere derogatorio e sono applicabili solamente ad alcune annate lattiere. Si pensi, ad esempio, alla decisione del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE, con cui il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a concedere alle imprese del settore un aiuto di Stato, poi sfociato nell'art. 10, comma 34, del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 che ha concesso ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari la possibilità di rateizzare i debiti per le annate dal 1995/1996 al 2001/2002, senza l’imputazione degli interessi.

Orbene, laddove il ricorso in oggetto fosse scrutinato nel merito, proprio tale disposizione potrebbe assumere (in parte) rilievo, dato che i ricorrenti hanno contestato la debenza degli interessi relativi agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi “coperti” dall’aiuto di Stato. Questo Collegio si troverebbe, però, costretto a tenere necessariamente separate la posizione dei ricorrenti che impugnano le cartelle relative ai periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002 (in relazione ai quali non sono esigibili interessi) da quelle di coloro che impugnano, invece, cartelle relative ad altre annualità, con la conseguenza che l’eventuale accoglimento del gravame potrebbe tornare a vantaggio solo di alcuni e non di tutti;

- una disomogeneità tra le posizioni giuridiche azionate dagli odierni ricorrenti è ravvisabile anche in ordine al tema della prescrizione (che potrebbe essere maturata per una o più azienda agricole, ma non per altre, ad es. in ragione della sua diversa decorrenza o dell’esistenza di atti interruttivi);

- la stessa ammissibilità delle censure proposte avverso gli atti presupposti è condizionata da verifiche, necessariamente individuali e concrete, circa l’esistenza e validità della notifica delle intimazioni di pagamento (atti presupposti rispetto alle cartelle esattoriali). E, invero,, per regola generale del nostro ordinamento, l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento, in quanto atti della riscossione, possono essere impugnati solo per vizi propri: attraverso la loro impugnazione non è possibile far valere vizi degli atti di accertamento non tempestivamente impugnati, salva l’ipotesi – da accertare caso per caso - in cui la notifica del presupposto atto di accertamento sia mancata o sia nulla, nel qual caso l’interessato potrà far valere in sede d’impugnazione della cartella le questioni che avrebbe potuto sollevare avverso il precedente atto impugnabile e che non ha potuto dedurre per il vizio della notifica;

- la disamina di tutte le posizioni individuali dedotte in giudizio, che come detto si ricollegano ad autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione in sede procedimentale nel corso di numerosi anni, implicherebbe, nella presente sede, l’espletamento di istruttorie processuali differenziate e complesse, al fine di ricostruire, in relazione a ciascun ricorrente, l’origine e il fondamento degli importi ingiunti dall’Amministrazione con le cartelle impugnate: un’indagine di tale complessità da rendere del tutto irragionevole e ingiustificata la pretesa dei ricorrenti di celebrare un simultaneus processus, sia per l’incidenza che esso avrebbe sui tempi di definizione della controversia (che verrebbero dilatati ben oltre la ragionevole durata del processo in violazione dell’art. 111 Cost.), sia anche in relazione ai profili di elusione degli oneri fiscali connessi.

Alla luce delle suesposte osservazioni - considerato che la sostanziale alterità dei singoli rapporti di debito-credito e la loro diversità anche “procedimentale”, implicando distinti accertamenti in fatto e diritto, ad. es. in tema di normativa applicabile ratione temporis, validità delle notifiche degli atti impositivi, debenza degli interessi, decorrenza e maturazione della prescrizione, utilizzo della compensazione con crediti PAC, vizi deducibili, etc., rende disomogenea la posizione dei ricorrenti e può condurre a un diverso esito del giudizio in relazione alle diverse aziende ricorrenti - il ricorso collettivo e cumulativo all’esame, come integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile (sull’inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo in materia di “quote latte” constano plurimi precedenti giurisprudenziali: TAR Milano nn. 26/2020 e 2632/2019;
TAR Brescia nn. 1033, 1034, 1037, 1093 e 1094 del 2019;
TAR Torino nn. 448. 449, m450 e 454 del 2019;
TAR Trieste, I, 25 giugno 2018 n. 218 e 14 febbraio 2018 n. 39;
TAR Milano, I, 21 dicembre 2016 n. 2439, TAR Torino, II, 18 dicembre 2015 n.1822).

La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

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