TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-06-18, n. 201903351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-06-18, n. 201903351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201903351
Data del deposito : 18 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2019

N. 03351/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00442/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 442 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Caserta, via G. Galilei n. 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale U.S.R. per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti

-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo n.15;
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- con ricorso principale

del provvedimento d.d.g. U.S.R. Campania datato 30.10.2012 prot. n.

AOODRCA.

9460 di non ammissione alle prove orali, con relativo allegato (denominato "all. 1") "elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere le prove orali";
- per quanto necessario, dell’avviso d.d.g. U.S.R. Campania datato 21.12.2012 prot. n.

AOODRCA

Reg. Uff. 12402, con allegato "calendario delle prove orali;
- del verbale (di valutazione degli elaborati) della commissione giudicatrice presso l'U.S.R. Campania datato 12.5.2012 prot. n. 29;
- del provvedimento d.d.g. U.S.R. Campania datato 6.10.2011 prot. n. AOODRCA/R.0 1359 di nomina (dei membri) della commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- provvedimento d.d.g. U.S.R. Campania datato 3.1.2012 prot. n. AOODRCA/RU/3 di sostituzione di membri e di integrazione della commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
dei verbali (di elaborazione dei criteri di valutazione delle prove scritte) della commissione giudicatrice presso I'U.S.R. Campania datati 20.1.2012 e 21.1.2012 prot. nn. 12 e 13 (solo il verbale n. 12 risulta consegnato a seguito di istanza di accesso);
dei verbali (preliminari alle sedute di correzione degli elaborati) di riunione della commissione giudicatrice presso l'U.S.R. Campania;
- di tutti gli atti ulteriori, sia precedenti che successivi, a essi correlati, conseguenziali e presupposti;

- con ricorso per motivi aggiunti

del provvedimento d.d.g. U.S.R. Campania datato 18.12.2014 (prot. n. AOODRCAP9248) di approvazione della "graduatoria generale di merito" relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici ex d.d.g. M.I.U.R 13.7.2011;
- della graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione" relativa al concorso predetto;
- per quanto necessario, del provvedimento d.d.g. U.S.R. Campania datato 3.9.2014 (prot. n. AOODRCA/6033) di revoca dell'incarico e contestuale sostituzione di tutti i componenti della commissione giudicatrice e delle tre sottocommissioni del concorso predetto;
- di tutti gli atti-provvedimenti (date e n.ri prot. sconosciuti) ulteriori, sia precedenti che successivi, ad essi correlati, conseguenziali e presupposti e/o comunque lesivi dei diritti della parte ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale U.S.R. per la Campania e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indiceva una procedura concorsuale, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti della scuola primaria, secondaria di primo grado e degli istituti educativi, per n.

2.386 posti complessivi, di cui n. 224 per la Regione Campania.

2. L’art. 8 della lex specialis stabiliva che i candidati che avessero superato una prova preselettiva di carattere culturale e professionale avrebbero dovuto sostenere due prove scritte ed una prova orale, secondo quanto stabilito dall’art. 9;
la medesima disposizione stabiliva che la selezione avrebbe compreso la valutazione dei titoli, oltre all’espletamento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori entro i limiti dei posti messi a concorso.

Più in dettaglio, l’art. 10 stabiliva che le due prove scritte avrebbero accertato la preparazione dei candidati sotto il profilo teorico ed operativo in relazione alla funzione di dirigente scolastico: la prima consisteva nella redazione di un elaborato su una o più delle aree tematiche di cui all’art. 8;
mentre la seconda riguardava la risoluzione di un caso pratico di gestione dell’istituzione scolastica. Per essere ammessi alla prova orale occorreva ottenere un punteggio minimo di 21/30 punti in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale, invece, consisteva in un colloquio interdisciplinare sulle aree tematiche di cui all’art. 8, comma 9, con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti;
oggetto di valutazione era anche la capacità di conversazione su tematiche educative su una lingua straniera prescelta dal candidato. Anche in questo caso, per superare la prova occorreva un punteggio non inferiore a 21/30 punti.

3. Con d.d.g. 6 ottobre 2011, prot. n. AOODRCA/RU 13599, veniva nominata la commissione giudicatrice.

4. Dopo l’espletamento della prova preselettiva, il 14 e 15 dicembre 2011, superata dalla parte ricorrente, si svolgevano le prove scritte.

5. Con d.d.g. 3 gennaio 2012, prot. n. AOODRCA/RU/3, la commissione giudicatrice veniva integrata, dando vita ad una commissione base e tre sottocommissioni.

6. Alla procedura concorsuale partecipava la ricorrente, la quale, prendeva parte alla prova scritta ma non veniva ammessa prova orale, riportando la valutazione di 17/30 per il primo elaborato e 18/30 per il secondo elaborato.

7. Veniva successivamente approvata la graduatoria finale con d.d.g. U.S.R. Campania datato 18.12.2014 (prot. n. AOODRCAP9248).

8. Parte ricorrente ha impugnato gli atti inerenti alla mancata ammissione alla prova orale, come in epigrafe indicati e, con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato la relativa graduatoria concorsuale, chiedendone l’annullamento per gli articolati motivi di ricorso.

9. Si sono costituiti in giudizio l’intimata amministrazione scolastica e i controinteressati in epigrafe specificati resistendo al ricorso.

10. All’udienza straordinaria del 9 maggio 2019, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

Con atto del 2.1.2019, si è costituito in giudizio per la parte ricorrente l’avv. P M in sostituzione del precedente difensore avvocato Francesco D'Alonzo.

DIRITTO

1) Il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti si palesano infondati.

In via preliminare il Collegio rileva come parte ricorrente aveva, in ultimo, chiesto il rinvio dell’udienza di discussione in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla costituzionalità della legge n 107/2015, ma come tale istanza non sia accoglibile in considerazione del fatto che la Consulta si è pronunciata con la sentenza n. 106 del 2.5.2019, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Sempre in via preliminare il Collegio, visto l’art.49 comma 2 c.p.a., ritiene di prescindere dall’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati che potrebbero subìre un pregiudizio dall’eventuale accoglimento in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono manifestamente infondati, come da precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.

2) Nel merito, infondata risulta la censura formulata nel ricorso principale inerente violazione del principio di imparzialità, in quanto nella commissione giudicatrice avrebbe figurato, in qualità di componente supplente, -OMISSIS-, risultato trovarsi in rapporto di coniugio con la candidata -OMISSIS-, e, quindi, in situazione di asserita incompatibilità.

Come rilevato in precedenti di questa sezione aventi a oggetto la medesima procedura concorsuale (da ultimo 03/04/2019 n. 1843;
03/04/2019, n. 1844) in realtà, il -OMISSIS- ha rassegnato le proprie dimissioni, senza che risulti che abbia in precedenza, partecipato, in qualità di supplente designato, ad alcuna delle attività della commissione giudicatrice.

A questo punto, giova evocare il quadro normativo di riferimento in materia di incompatibilità tra componenti della commissione esaminatrice e concorrenti in rapporto di parentela o affinità con i primi.

Innanzitutto, a tenore dell’art. 11, comma 1, del dpr n. 487/94, i componenti della commissione, “presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.

Il richiamato art. 51 cod. proc. civ. stabilisce, quindi, che “il giudice ha l'obbligo di astenersi se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”.

Ancora, ai sensi dell’art. 433 del d.p.r. n. 297/1994, “non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti”.

Infine, l’art. 6 del d.p.c.m. 28 novembre 2000 (Codice condotta pubblico impiego) stabilisce che “il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero … di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi”.

La disciplina dianzi riportata mira, dunque, ad evitare tutte quelle situazioni in cui, per circostanze oggettive, vi sia il ‘pericolo concreto’ (e non anche la certezza, attesa la natura formale della tutela) che possa essere compromessa la serenità di giudizio dell’organo valutatore. In tale contesto, l'accertamento della incompatibilità, per la sua natura formale, prescinde dall’effettività della compromissione della serenità di giudizio e si risolve in una valutazione prognostica circa la necessità di astenersi dall'espletamento delle funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2004, n. 6912;
TAR Sicilia, Catania, sez. III, 2 aprile 2008, n. 594).

Il Collegio ha, dunque, ben presente che una causa di incompatibilità – quale può essere certamente il rapporto di coniugio con un candidato – è, di per sé, suscettibile di invalidare la composizione dell'intera commissione esaminatrice e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Neppure può, tuttavia, ignorare che, per essere tale, la causa di incompatibilità deve investire il ruolo di ‘componente’ del ‘collegio perfetto’ costituito dalla commissione esaminatrice (Cons. Stato IV, 12 marzo 2007, n. 1218;
TAR Molise, Campobasso, 7 dicembre 2012, n. 745), in modo che, mediando le categorie proprie del diritto penale, il pericolo di lesione del bene protetto dall’ordinamento (ossia dell’imparzialità dell’azione amministrativa), in base ad una prognosi ex post, non rimanga meramente astratto o presunto iuris ed de iure, ma divenga concreto in rapporto al peculiare atteggiarsi della fattispecie.

Ciò posto, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, e pena, altrimenti, una eccessiva e ingiustificata generalizzazione del sospetto di imparzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2104), alla infirmante situazione di incompatibilità del componente della commissione esaminatrice nell’esercizio delle sue funzioni non è da ritenersi assimilabile quella del supplente che – come il -OMISSIS- – giammai abbia svolto attività in seno all’anzidetto organo collegiale, mai giovatosi, in quanto perfetto, né, quindi, potenzialmente ‘contaminato’ dal suo apporto partecipativo.

In questo caso, non può essersi reso ‘concreto’ il pericolo di compromissione della serenità di giudizio prevenuto dalla normativa richiamata retro, sub n. 1.2, né può essere stata attinta la soglia di tutela dell’imparzialità garantita dalla stessa, con riferimento alle ipotesi in cui il commissario, avendo, ad es., partecipato alla formulazione delle tracce o dei criteri valutativi ovvero alla correzione degli elaborati, si sia trovato nella condizione idonea – sia pure non avveratasi realmente, grazie, ad es., all’assoluto rigore osservato dal commissario – a sviare le attività dell’organo collegiale esaminatore a vantaggio di uno o più candidati.

In altri termini, la circostanza di non aver mai espletato le funzioni di supplente ha precluso in radice la possibilità di inquinare l’operato della commissione esaminatrice, così lasciandone integra l’oggettiva legittimità.

3) Infondata è la censura relativa alla pretesa sussistenza dai rapporti professionali e di vincoli personali di colleganza o collaborazione tra alcuni suoi componenti e determinati candidati ammessi alla prova orale, anche in ragione del rapporto fiduciario che s’instaura nell’alveo della nuova dimensione datoriale della figura del dirigente scolastico, in quanto espressione dell’autonomia di tali istituti (nella fattispecie la dottoressa -OMISSIS-, dirigente scolastico dell’Istituto Professionale “U. Nobile” e membro della Terza Sottocommissione, sarebbe stata legata per ragioni di incarico presso il suo istituto scolastico ad alcuni candidati ammessi alla prova orale;
analogamente la dottoressa -OMISSIS-, della Prima Sottocommissione e dirigente scolastico della Scuola Media Statale “Verga” di Napoli, avrebbe rapporti di collaborazione con dei candidati incaricati presso tale scuola), anche alla luce dei precedenti di questa sezione aventi a oggetto la medesima procedura concorsuale (da ultimo 03/04/2019 n. 1843;
03/04/2019, n. 1844). Il Collegio evidenzia che l’art. 11 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, stabilisce che «prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

Ne consegue la piena applicabilità ai componenti delle commissioni di concorso delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e, per quanto qui d’interesse, quella di cui al n 5), che impone l’obbligo di astensione nel caso in cui il giudice sia datore di lavoro di una delle parti. Occorre però chiedersi quale sia l’ambito effettivo di operatività della causa di incompatibilità in esame, allorquando sia riferita alla costituzione di una commissione di un concorso pubblico.

Osserva il Collegio che il rapporto di incompatibilità da cui origina il dovere di astensione ha riferimento esclusivo alla persona fisica del giudice e non a questo inteso come ufficio o organo di giurisdizione, potendo una diversa caratteristica riguardare solo la parte processuale, ad esempio una società;
pertanto, trattandosi di norma di stretta interpretazione, in quanto adeguatrice del principio costituzionale del giudice precostituito per legge, la relativa importazione tout court nell’ambito dell’organizzazione amministrativa implica che il vincolo relazionale ostativo alla preposizione al ruolo di componente di commissione deve consistere nell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il commissario persona fisica, in qualità di datore di lavoro, ed il candidato, come dipendente;
ciò, ovviamente, sul postulato che il rinvio operato dall’art. 11 del d.p.r. 11 maggio 1994 n. 487 all’art. 51 c.p.c. sia volto ad assicurare la terzietà della commissione, intesa, in senso statico, come imparzialità dell’organizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., cioè prescindendo dalle modalità e dal risultato finale delle operazioni compiute dal predetto organo.

Ebbene, ritiene il Collegio che i rapporti professionali lavorativi tra i dirigenti scolastici componenti della commissione indicati da parte ricorrente ed alcuni candidati, titolari di incarichi presso gli istituti scolastici al cui vertice sono preposti i primi, non ricadono nella relazione datoriale e di dipendenza propria della citata norma processuale;
ciò, innanzitutto, perché il rapporto di lavoro non intercorre affatto tra il dirigente scolastico ed il candidato titolare di incarico, ma tra l’amministrazione pubblica e quest’ultimo, in ragione della connotazione di immedesimazione organica tipica anche del rapporto di lavoro dirigenziale. Ma, a ben vedere, difetterebbe rispetto alla fattispecie astratta anche la natura di persona fisica del datore di lavoro, così come intesa nell’accezione della norma processualcivilistica, essendosi in presenza di un’amministrazione pubblica e, quindi, di una persona giuridica.

Del resto, nello stesso senso si è espressa recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2013 n. 1606), secondo cui «nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica. Pertanto l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro non sono riconducibili ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate: non alle ipotesi di cui al comma 3 (causa pendente, rapporti di credito e debito, grave inimicizia) e neppure alle ipotesi di cui al comma 5 (tutore, curatore, datore di lavoro di una delle parti)».

Né argomento utile in senso contrario potrebbe trarsi dall’art. 2, primo comma, lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, secondo cui datore di lavoro è «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»;
secondo tale norma, infatti, tale qualificazione va intesa come espressamente limitata alla sola applicazione del decreto legislativo in oggetto, disciplinante la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua natura di norma speciale impone, dunque, di escluderne una applicabilità che ecceda i limiti generale della specifica materia considerata e che comunque sia in contrasto con le descritte caratteristiche proprie del rapporto di lavoro alle dipendenze di una amministrazione pubblica.

4) Allo stesso modo sono infondate le censure inerenti alle posizioni contestate in seno alla commissione esaminatrice e, in particolare, riguardanti il segretario della commissione giudicatrice dott.ssa -OMISSIS-, asseritamente in violazione dell’art. 35, terzo comma, lettera e) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi del quale le commissioni di concorso devono essere costituite «esclusivamente con esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali».

Al riguardo, come da precedenti di sezione su analoga questione sulla stessa procedura concorsuale (24/07/2013, n. 3864;
24/07/2013, n. 3860), si rileva come il suddetto componente non può essere qualificato come “designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali”, poiché non risulta che la relativa individuazione sia stata effettuata dai sindacati o che la medesima sia stata scelta in ragione dell’appartenenza ad una associazione sindacale, ma è stata nominata con decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in ragione della relativa qualificazione professionale (“ratione officii”).

Resta da verificare se si tratta o meno di “rappresentante sindacale”.

Sul punto, la dottoressa -OMISSIS-, non è contestabile che si tratti di “rappresentante sindacale” ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico sul pubblico impiego, visto che è stata eletta nelle R.S.U. della UIL per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 42, quarto comma, del D.Lgs. 165/2001.

In ogni caso, la censura in questione si infrange contro l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sezione V, 13 aprile 2012 n. 2104) – dal quale la Sezione non ritiene di discostarsi – secondo cui la norma contenuta nell’art. 35, avente carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione analogica, si riferisce ai componenti in senso stretto della commissione, ossia ai soli soggetti aventi funzione decisionale e, quindi, di giudizio e di valutazione degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali. Viceversa, essa non si applica ai segretari che assumono un ruolo di assistenza e supporto alle attività della commissione esaminatrice.

Ne consegue che, in ogni caso, l’eventuale assunzione di funzioni di rappresentanza sindacale da parte di -OMISSIS- (segretaria della commissione centrale) non avrebbe alcuna valenza invalidante delle operazioni concorsuali.

5) Infondata è, altresì, la censura inerente alla violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 97 Cost., 1. n. 241/1990, normativa sui concorsi pubblici), nonché per eccesso di potere e violazione del principio dell'anonimato, in quanto la busta contenente il nominativo del candidato appare trasparente. In sostanza sostiene il ricorrente che il contenuto del cartoncino, contenente i dati anagrafici dei candidati, sarebbe risultato agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato.

Tale circostanza, tuttavia, è stata meramente affermata e non appare aver ricevuto nessun supporto probatorio in sede istruttoria.

6) Infondate sono, altresì, la censure incentrate sul difetto di motivazione, per violazione dell’art. 3 della legge 241/90, in quanto il provvedimento non avrebbe motivato le ragioni ostative al raggiungimento del punteggio sufficiente al superamento della prova scritta e che il giudizio analitico conclusivo sarebbe insufficiente e incongruo.

Rileva il Collegio che, in linea generale, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio), e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà "ictu oculi" rilevabile (C.d. S. sez. IV, 28.11.2012 n. 6037;
C.d.S., sez. IV, 17 maggio 2004, n. 2881;
10 dicembre 2003, n. 8105;
2 marzo 2001, n. 1157).

Inoltre, ai fini della idoneità ed adeguatezza della motivazione dei giudizi relativi a prove concorsuali, è sufficiente che la valutazione della commissione si esprima attraverso un voto numerico, ove allo stesso, corrisponda, come nel caso di specie, un giudizio sintetico comune a tutti i concorrenti, in funzione di tutela di ragioni di trasparenza e par condicio;
nel caso di specie, al punteggio numerico previsto dall’art. 10 del bando, la commissione ha affiancato nella seduta del 20 gennaio 2012, indicatori, descrittori e relativi livelli, per poi ancorarli ad un range crescente di punteggio, a cui è stato aggiunto anche un giudizio analitico descrittivo conclusivo, con funzione riepilogativa degli apprezzamenti relativi a ciascuna prova scritta;
ne discende che già in fase di predisposizione dei criteri di valutazione e relativi aspetti illustrativi l’organo di gara aveva assicurato la necessaria trasparenza e adeguatezza sotto il profilo motivazionale delle operazioni di valutazione.

Tanto premesso, nella specie la commissione esaminatrice, uniformandosi ai criteri di correzione specificamente predeterminati per ogni traccia e compilando le griglie di valutazione, ha evidenziato i parametri numerici ed esplicativi dei giudizi di adeguatezza o inadeguatezza dei singoli elaborati rispetto agli indicatori prefissati. La formulazione del giudizio analitico descrittivo conclusivo, come stabilito dalla commissione nel verbale del 15.12.2011, richiedeva: “l’utilizzazione delle caratterizzazioni dei descrittori in ordine agli indicatori proposti attraverso cui è possibile pervenire agli esiti di uscita (punteggio) complessivi, rappresentativi delle varietà dei profili e competenze espresse dai candidati”.

Pertanto, in presenza di criteri espliciti ed analitici rispetto alle tracce proposte, la commissione ha più che adeguatamente adempiuto all’onere di giustificare con adeguata motivazione il singolo giudizio afferente l'elaborato esaminato.

Non può quindi censurarsi per difetto di motivazione il giudizio analitico conclusivo formulato con pedissequa riproposizione delle espressioni utilizzate dai singoli indicatori e dai corrispondenti descrittori, poiché tale modus operandi risponde ad una regola predeterminata dalla commissione e non può ritenersi esigibile una motivazione ulteriore rispetto alla dettagliata elaborazione di griglie di valutazione esprimenti la poliedricità della valutazione descrittiva della commissione.

Né risultano ragioni sufficienti per dedurre l’irragionevolezza del giudizio analitico descrittivo conclusivo, stante anche il richiamato rilevante grado di discrezionalità tecnica inerente alle valutazioni sugli elaborati scritti delle procedure concorsuali.

Quanto all’allegazione della c.t.p. a firma del Prof. -OMISSIS-, un consolidato l’indirizzo giurisprudenziale ne preclude l’utilizzazione laddove, introducendo giudizi di valore sulle prove, si intenda sostituire le valutazioni della commissione esaminatrice con un’inammissibile invasione nel merito dell’azione amministrativa. L’indagine proposta implicherebbe un completo rifacimento, da parte del giudice, del giudizio della Commissione in sostituzione di questa, in ambito di sindacato precluso al giudice amministrativo. L'illegittimità della valutazione deve emergere ictu oculi e può essere pronunciata dal giudice attraverso il solo confronto tra l'elaborato eseguito dal candidato e il giudizio espresso dalla commissione (per un precedente di questa sezione sulla medesima procedura concorsuale 24/07/2013, n. 3834)

7) Infondata è la censura, formulata nel ricorso per motivi aggiunti, che deriva l’illegittimità degli atti concorsuali dalla circostanza che sarebbe in corso una indagine della Procura della Repubblica di Napoli, con l’accusa di truffa aggravata, abuso di ufficio e falsità ideologica, a carico di alcuni commissari per fatti criminosi inerenti al medesimo concorso (come da precedenti di sezione su una analoga fattispecie riferita alla stessa procedura concorsuale: 13/03/2017, n. 01448;
03/04/2019 n. 1843;
03/04/2019, n. 1844) e da intercettazioni che riguarderebbero la posizione di alcuni candidati e da alcuni atti “sospetti” riguardanti l’inclusione in graduatoria di alcuni candidati.

Al riguardo, il ricorso non fa riferimento alla conclusioni di specifici iter giudiziari, se non per quanto riguarda l’intervenuta convalida da parte del G.I.P. del sequestro di alcuni documenti relativi al concorso e, in particolare, inerenti ad alcuni concorrenti e a tutti i registri della Commissione.

Rileva il Collegio come la sola notizia della sussistenza di una indagine penale e di un sequestro non sia di per sé elemento in grado di acclarare il vizio degli atti della procedura concorsuale e, in ogni caso, in assenza di più compiuti accertamenti circa l’effettiva incidenza della circostanza segnalata, non possono allo stato dalla medesima trarsi conclusioni invalidanti per la procedura concorsuale, restando evidente che solo la conclusione dell’inchiesta penale potrebbe portare alla luce elementi in grado di determinare la nullità di tutti gli atti concorsuali, ove emergesse il carattere doloso della relativa formazione.

La dedotta adozione di misure cautelari reali da parte dell’autorità giudiziaria penale, non comporta alcun accertamento definitivo sulla sussistenza di reati.

Sembra, infine, appena il caso di ricordare, d’altra parte, che illegittimità e illiceità di rilievo penale operano su piani diversi, potendo la prima sussistere in assenza di qualsiasi ipotesi di reato e la seconda venire accertata anche in presenza di atti, formalmente legittimi.

8) Allo stesso modo sono infondate le censure incentrate sulla intervenuta sostituzione dei componenti della Commissione giudicatrice, in quanto tale circostanza non è idonea di per se ad attestare l’illegittimità delle precedenti operazioni concorsuali e, inoltre, la stessa è avvenuta successivamente alla prova orale e che, quindi, non ha inciso sulla posizione della ricorrente, esclusa dopo l’espletamento delle prove scritte.

9) Per le ragioni indicate il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere rigettati.

Stante la specificità delle circostanze inerenti alla controversia in questione, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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