TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-27, n. 202208682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-27, n. 202208682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208682
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08682/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06470/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6470 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- l’odierno ricorrente presentava presso la Prefettura di Modena richiesta di

concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della L. 5.02.92 n. 91.

Il Ministero dell'Interno, tuttavia, in data -OMISSIS- emetteva decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana, notificato in data -OMISSIS-, in quanto dai pregiudizi di carattere penale si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale.

Deduce il ricorrente, sia nel ricorso che con motivi aggiunti, la illegittimità del decreto impugnato per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza del 20 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati.

Giova richiamare i principali punti di arrivo della giurisprudenza in materia, come sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).

Occorre innanzitutto rilevare come l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel provvedimento di concessione della cittadinanza si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; id., 26 gennaio 2010, n. 282).

Invero, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151; TAR Lazio, sez. I ter, 11 febbraio 2021, n. 1719).

L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, 3 giugno 2021, n. 6541).

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, infatti, è fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2021, n. 4122; id., 17 dicembre 2020, n. 8133; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 27 febbraio 2019, n. 1390; id., 13 novembre 2018 n. 6374).

Trattandosi, dunque, di esercizio di potere discrezionale da parte dell’Amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.

Proprio in considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status e del complesso delle conseguenze che derivano dalla concessione della cittadinanza, il legislatore si è limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità (prescritti dall'art. 9, l. n. 91 del 1992) che consentono all'interessato di avanzare l'istanza di naturalizzazione; tali presupposti, tuttavia, non costituiscono elementi di per sé sufficienti per conseguire il beneficio - come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori - né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto il legislatore ha riservato la decisione all'Amministrazione, attribuendole un'ampia

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