TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-01-27, n. 202000087
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2020
N. 00087/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2019, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. F P e con domicilio digitale come da
P.E.C.
da Registri di Giustizia
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante
pro tempore
,
ex lege
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima, in Venezia, piazza S. Marco, n. 63
nei confronti
sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Robert Sattier e Lisa Panzarin e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via S. Girolamo, n. 6
per l’annullamento
del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – -OMISSIS- – -OMISSIS-dell’istanza di accesso agli atti inoltrata dal sig. -OMISSIS- in -OMISSIS-
per l’accertamento
del diritto del sig. -OMISSIS-di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e, segnatamente, della dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS-, nonché di tutti i documenti a questa connessi, presupposti e consequenziali
e per la condanna
della resistente Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell’Agenzia delle Entrate;
Viste, altresì, la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)
Considerato che con il ricorso in epigrafe, proposto ex art. 116 c.p.a., il sig. -OMISSIS- ha chiesto:
- l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – -OMISSIS- – -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente il -OMISSIS- relativamente alla dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS-, presentata il -OMISSIS-;
- l’accertamento del suo diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e, in specie, della dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS-, nonché di tutti i documenti a questa connessi, presupposti e consequenziali;
- la condanna della resistente Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti;
Considerato che in punto di fatto il ricorrente espone:
- di essere figlio ed erede della sig.ra -OMISSIS-, deceduta il -OMISSIS-, la quale in seconde nozze ha sposato il sig. -OMISSIS-;
- che alla morte del sig. -OMISSIS-, avvenuta il -OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS- ha rinunciato alla sua eredità, cosicché unica erede del de cuius è risultata la figlia, sig.ra -OMISSIS-;
- che alla morte della madre egli ne ha accettato l’eredità, quindi ha revocato la rinuncia della sig.ra -OMISSIS- all’eredità del sig. -OMISSIS- e nel contempo ha accettato puramente e semplicemente l’eredità di quest’ultimo;
- di avere, pertanto, interesse a verificare il contenuto esatto della dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS-, presentata il -OMISSIS-presso -OMISSIS-, e di avere a tal fine avanzato a detto Ufficio istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990;
- che la sua istanza veniva respinta dall’Agenzia sulla base della mancata precisazione, da parte del richiedente, dell’interesse all’accesso;
- che, pertanto, egli reiterava l’istanza ostensiva con P.E.C . del -OMISSIS-, specificando come il suo interesse si sostanziasse nella necessità di verificare “ l’effettiva consistenza del patrimonio (immobiliare e mobiliare, attivo e passivo) caduto in successione e presentare un’eventuale dichiarazione di successione modificativa/integrativa/sostitutiva ”;
- che, nondimeno, anche tale seconda istanza veniva respinta dall’Agenzia mediante il diniego oggetto di impugnazione, sulla base di una duplice motivazione, la cui fondatezza viene, però, contestata dal sig. -OMISSIS-;
Considerato che a supporto del gravame l’esponente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (art. 97 della Costituzione), violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 , in quanto l’odierno ricorrente ha presentato istanza di accesso alla dichiarazione di successione del sig. -OMISSIS- al fine di tutelare in giudizio le proprie ragioni di erede di quest’ultimo e, quindi, la fattispecie in esame non potrebbe essere sussunta tra le ipotesi di esclusione dell’accesso contemplate dall’art. 24 della l. n. 241 del 1990;
2) erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà del provvedimento gravato, motivazione insufficiente ed incongrua, violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., nonché dell’art. 6 della C.E.D.U. e dell’art. 47 della Carta di Nizza , poiché sarebbe del tutto erronea la motivazione del provvedimento impugnato basata sulla conoscenza, da parte del richiedente, del patrimonio immobiliare caduto in successione, avendo egli interesse a conoscere l’intero patrimonio (e quindi il patrimonio mobiliare, i crediti, le esposizioni debitorie, ecc.) del sig. -OMISSIS-;
3) violazione dell’art. 60 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dell’art. 18, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 , poiché sarebbe erronea l’altra motivazione del diniego impugnato basata sulla qualità di “ terzo ” del richiedente l’accesso, essendo egli non già un “ terzo ”, ma l’erede del sig. -OMISSIS-. Sarebbe, altresì, erroneo il richiamo all’art. 24, commi 1 e 6, della l. n. 241 cit., poiché nel caso di specie sarebbe proprio l’esigenza del sig. -OMISSIS-di far valere in giudizio le proprie ragioni a giustificare e rendere indispensabile l’ostensione della dichiarazione di successione;
Considerato che si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, depositando memoria e documenti sui fatti di causa ed eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza del medesimo;
Considerato che si è costituita in giudizio, altresì, la sig.ra -OMISSIS-, depositando a sua volta memoria e documenti e concludendo per l’infondatezza del ricorso;
Considerato che all’esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi “ il giudice decide con sentenza in forma semplificata ”;
Ritenuto, in via preliminare, di dover respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale sulla base della mancata tempestiva impugnazione, ad opera del ricorrente, del primo diniego sull’istanza di accesso e per avere egli impugnato unicamente il secondo diniego, che, però, costituirebbe atto meramente confermativo del precedente;
Ritenuto, infatti, che la suddetta eccezione sia infondata per le seguenti ragioni:
- nel primo provvedimento di diniego, datato -OMISSIS- (cfr. all. M al ricorso), l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad opporre la mancata indicazione, ad opera del richiedente, di quale fosse il suo interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale chiedeva di accedere e gli ha ricordato la possibilità di ripresentare l’istanza, integrando l’elemento carente;
- il sig. -OMISSIS- ha accolto il suggerimento ed ha precisato il suo interesse, ripresentando l’istanza con P.E.C. del -OMISSIS- (all. N al ricorso);
- a fronte di tale nuovo elemento, l’Agenzia delle Entrate ha ancora respinto la richiesta, con un atto che non è per nulla meramente confermativo del primo diniego, come dimostra la sua motivazione, assai più ampia ed articolata di quella del precedente: essa, infatti, adduce 1) la circostanza che il sig. -OMISSIS-avrebbe già contezza del patrimonio immobiliare caduto in successione;2) la necessità del medesimo, per ottenere l’ostensione dell’atto, di munirsi di un’autorizzazione dell’autorità giudiziaria ai sensi del richiamo che l’art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 fa all’art. 18, terzo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986;
- sul punto è agevole richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui ci si trova dinanzi ad un atto meramente confermativo quando la P.A. si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere né una nuova istruttoria, nè una nuova ponderazione degli interessi e senza addurre una nuova motivazione (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7804;id., 11 ottobre 2019, n. 6916;T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 30 settembre 2019, n. 210;T.A.R. Veneto, Sez. II, 21 giugno 2018, n. 662);
- nel caso di specie, quindi, l’avere la P.A. effettuato una nuova valutazione della fattispecie a seguito della riproposizione dell’istanza di accesso da parte del richiedente e l’avere essa addotto un nuovo apparato motivazionale a supporto del diniego all’ostensione, sono elementi tali da dimostrare come il provvedimento impugnato costituisca non già atto meramente confermativo, ma conferma in senso proprio e, quindi, atto autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini (T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 luglio 2018, n. 775). Di qui, in definitiva, l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso sia infondato per le seguenti ragioni:
- secondo la giurisprudenza espressasi sulla questione dell’accesso alla denuncia di successione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2013, n. 1103;T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 7), dall’art. 24 della l. n. 241 del 1990 si ricava la regola per cui persistono, nell’ordinamento, categorie di documenti sottratti all’accesso;
- tale regola era espressamente stabilita dal comma 5 dell’art. 24 cit., nel testo antecedente alla l. n. 15 del 2005, che faceva salva ogni “ disposizione attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti amministrativi ” (cfr. C.d.S., Sez. IV, 16 gennaio 2003, n. 159;T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 marzo 2002, n. 352). Pur a fronte dell’intervenuta modifica di tale comma (che non contiene più l’ora vista clausola di salvezza), la persistente esistenza, nell’ordinamento, di categorie di documenti sottratti all’accesso si ricava – precisa la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1103/2013, cit.) – da altri commi dell’attuale art. 24 della l. n. 241 cit. e, in specie: dal comma 1 (che individua i casi in cui l’accesso è escluso);dal comma 2 (che demanda alla P.A. di individuare le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all’accesso ai sensi del precedente comma 1);e dal comma 6 (che attribuisce ad un regolamento governativo, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988, il potere di sottrarre i documenti all’accesso nelle ipotesi elencate dallo stesso comma 6);
- in base a tale disciplina, la materia dell’accesso alla denuncia di successione deve ritenersi tuttora regolata dall’art. 18 del d.P.R. n. 131 del 1986 (“ Testo Unico della disposizioni concernenti l’imposta di registro ”), anche alla stregua del rinvio che a tale disposizione fa l’art. 60, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (“ Testo Unico delle imposte di successione e donazione ”);
- orbene, il terzo comma dell’ora menzionato art. 18 così recita: “ Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall’art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento ”;
- ciò premesso, nella vicenda in esame – al pari di quelle decise dai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati – non è possibile riconoscere a colui che ha richiesto l’accesso (sig. -OMISSIS-) né la qualità di parte contraente (o suo avente causa), né quella di soggetto nel cui interesse è eseguita la registrazione. In altre parole, l’odierno ricorrente non rientra in alcuna delle categorie di soggetti che, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, cit., possono accedere alla denuncia di successione. A lui si applica, quindi, l’ulteriore regola stabilita dal medesimo art. 18, terzo comma, per la quale “ il rilascio di copie ad altre persone ” è subordinato alla previa autorizzazione del G.O.;
- non avendo, tuttavia, il sig. -OMISSIS-dimostrato il possesso di detta autorizzazione, correttamente l’Agenzia delle Entrate gli ha negato l’ostensione dei documenti richiesti, adducendo a fondamento del diniego la carenza del titolo autorizzatorio, poiché una simile carenza comporta l’insussistenza di un obbligo dell’Amministrazione finanziaria di consentire l’accesso e rilasciare copia della denuncia richiesta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I. n. 1103/2013, cit.;T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, n. 7/2011, cit.;T.A.R Abruzzo, Pescara, n. 352/2002, cit.);
- la necessità per il richiedente di munirsi della previa autorizzazione del G.O. emerge anche tenuto conto delle argomentazioni addotte dal medesimo e dalla difesa erariale, rispettivamente, a favore e contro l’accoglimento dell’istanza ostensiva;
- il sig. -OMISSIS-, infatti, osserva che egli non sarebbe un terzo, ma l’erede del sig. -OMISSIS-, cosicché non gli si applicherebbe l’art. 18, terzo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986. La difesa erariale invoca, invece, l’art. 525 c.c., a tenor del quale la revoca della rinuncia all’eredità è impedita dall’acquisto dell’eredità da parte di altri chiamati: circostanza che si sarebbe verificata nel caso di specie, ai sensi degli artt. 522 e 581 c.c., avendo la sig.ra -OMISSIS- accettato l’eredità del padre, nonché, dopo la rinuncia della sig.ra -OMISSIS-, accettato per accrescimento anche la quota dell’eredità del de cuius che spettava a costei: perciò la revoca, da parte dell’esponente, della rinuncia che la madre aveva fatto all’eredità del sig. -OMISSIS-, non varrebbe a fare di lui l’erede di quest’ultimo;
- orbene, da un lato, deve ribadirsi che il sig -OMISSIS-non può essere considerato, secondo il tenore letterale della norma, né uno dei contraenti, né un avente causa dagli stessi, né un soggetto “ nel cui interesse la registrazione è stata eseguita ”. Da questo punto di vista, egli potrebbe, casomai, essere qualificato, alla luce delle sue stesse affermazioni, un controinteressato (pur se successivo) rispetto alla registrazione dell’atto e, dunque, un soggetto contro cui – e non nel cui interesse – la registrazione è stata fatta (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1103/2013, cit.);
- per altro verso, le suindicate argomentazioni vertono tutte sulla possibilità o meno di qualificare il sig. -OMISSIS- come erede del sig. -OMISSIS-, ma si tratta di questione attinente allo status di erede (Trib. Roma, Sez. VIII, 6 novembre 2019, n. 21267) e, quindi, sottratta alla cognizione di questo G.A., ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a., che preclude al G.A. la possibilità di conoscere, anche incidenter tantum , le questioni attinenti allo stato ed alla capacità delle persone. Di qui, perciò, la conclusione che a conoscere della qualità o meno del sig. -OMISSIS-di erede del sig. -OMISSIS- non possa essere altri che il G.O., in sede di autorizzazione all’accesso;
- alla luce di quanto finora esposto si ricava, dunque, l’infondatezza del ricorso, essendo legittima la motivazione del diniego impugnato addotta dall’Agenzia delle Entrate, incentrata sull’assenza della previa autorizzazione all’accesso da parte del G.O. e non avendo alcuna rilevanza le censure dedotte nel ricorso avverso l’ulteriore motivazione del diniego stesso. In proposito, infatti, deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui un provvedimento amministrativo, qualora sia fondato su più motivazioni, tra di esse autonome, può superare il giudizio di annullamento nel caso in cui anche una sola di tali motivazioni resista al sindacato di legittimità (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. IV, 15 maggio 2019, n. 3140;T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 1144;T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 aprile 2017, n. 717);
- invero, “ ove un provvedimento amministrativo risulti sorretto da una pluralità di motivazioni, in base al cd. principio di resistenza, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste alla base di tale provvedimento è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, cosicché il venir meno di un’altra motivazione non può comunque portare all’annullamento del provvedimento impugnato ” (v. T.A.R. Veneto, Sez. II, 29 gennaio 2019, n. 115;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 dicembre 2017, n. 5728);
Ritenuto in conclusione, per tutto ciò che si è esposto, che il ricorso debba essere respinto, in quanto complessivamente infondato nel merito;
Ritenuta, peraltro, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, attesa la novità e la complessità delle questioni trattate