TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-07-29, n. 202401596
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2024
N. 01596/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di Salerno, in persona del Questore pro-tempore, in data 19.07.2022, a carico di -OMISSIS- ed a lui notificato in data 20.07.2022, con il quale lo si ammoniva intimandogli di comportarsi in maniera conforme alla legge e di porre fine immediatamente alle condotte di violenza domestica di cui si è reso responsabile, astenendosene in futuro;
- di tutti gli atti connessi, pregressi e conseguenziali comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Salerno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 17 novembre 2022, il ricorrente impugna il provvedimento, notificato il 20 luglio 2022, con cui il Questore di Salerno lo ha ammonito, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 119/2013, a seguito dell’istanza presentata dalla ex convivente che lamentava comportamenti offensivi, minacciosi e violenti (anche nei confronti dei propri congiunti) nonché l’aggressione subita in data 26 maggio 2022, aggressione che ha indotto la stessa, a seguito delle percosse e della conseguente caduta, a ricorrere a cure mediche con prognosi di cinque giorni per “trauma contusivo alle ginocchia”; il provvedimento evidenzia la particolare gravità delle circostanze “in considerazione della ciclicità delle condotte riferite dall’istante per le quali sono stati richiesti interventi della locale Stazione Carabinieri” nonché “le dichiarazioni testimoniali di persone informate dei fatti che … hanno confermato il quadro denunciato”.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del decreto legge n. 93/2013 (convertito dalla legge sopra indicata) in quanto:
- non è stata disposta l’assunzione di informazioni nei confronti degli organi investigativi, necessaria al fine di assicurare il riscontro, nell’ambito di un’attività di indagine, di un serio e concreto pericolo;
- le condotte risultano episodiche e non gravi né reiterate. L’istante ha indicato solo un’unica condotta specificamente riconducibile agli artt. 581 e 582 c.p., non connotata da gravità, riferendo solo genericamente di altre condotte offensive, senza alcuna indicazione dei fatti specifici e delle conferme derivanti dall’attività investigativa della pubblica Autorità;
- l’episodio del 26 maggio 2022 ha origine dall’aggressione perpetrata dall’ex convivente nei confronti del ricorrente in data 24 maggio 2022, episodio riferito, il successivo 26 maggio 2022, dal ricorrente alla madre della ex convivente che quindi lo aggrediva, danneggiava la sua automobile e, “nel tentativo di danneggiare [ulteriormente] l’autovettura, [la ex convivente] in equilibrio precario, dovuto alla rabbia con la quale si era scagliata contro l’auto [del ricorrente], si inginocchiava, senza alcuna interferenza, vicino la ruota anteriore sx”. Si contesta ampiamente la verosimiglianza dell’episodio, come rappresentato dalla controinteressata, la cui esposizione non risulta supportata da un puntuale e rigoroso riscontro, risultando pertanto insussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento viziato anche per