TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-07-29, n. 202401596
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Pubblicato il 29/07/2024
N. 01596/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1919 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Salerno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di ammonimento -OMISSIS-) emesso dal Questore della Provincia di Salerno, in persona del Questore pro-tempore, in data 19.07.2022, a carico di -OMISSIS- ed a lui notificato in data 20.07.2022, con il quale lo si ammoniva intimandogli di comportarsi in maniera conforme alla legge e di porre fine immediatamente alle condotte di violenza domestica di cui si è reso responsabile, astenendosene in futuro;
- di tutti gli atti connessi, pregressi e conseguenziali comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Salerno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 17 novembre 2022, il ricorrente impugna il provvedimento, notificato il 20 luglio 2022, con cui il Questore di Salerno lo ha ammonito, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 119/2013, a seguito dell’istanza presentata dalla ex convivente che lamentava comportamenti offensivi, minacciosi e violenti (anche nei confronti dei propri congiunti) nonché l’aggressione subita in data 26 maggio 2022, aggressione che ha indotto la stessa, a seguito delle percosse e della conseguente caduta, a ricorrere a cure mediche con prognosi di cinque giorni per “trauma contusivo alle ginocchia”;il provvedimento evidenzia la particolare gravità delle circostanze “in considerazione della ciclicità delle condotte riferite dall’istante per le quali sono stati richiesti interventi della locale Stazione Carabinieri” nonché “le dichiarazioni testimoniali di persone informate dei fatti che … hanno confermato il quadro denunciato”.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 del decreto legge n. 93/2013 (convertito dalla legge sopra indicata) in quanto:
- non è stata disposta l’assunzione di informazioni nei confronti degli organi investigativi, necessaria al fine di assicurare il riscontro, nell’ambito di un’attività di indagine, di un serio e concreto pericolo;
- le condotte risultano episodiche e non gravi né reiterate. L’istante ha indicato solo un’unica condotta specificamente riconducibile agli artt. 581 e 582 c.p., non connotata da gravità, riferendo solo genericamente di altre condotte offensive, senza alcuna indicazione dei fatti specifici e delle conferme derivanti dall’attività investigativa della pubblica Autorità;
- l’episodio del 26 maggio 2022 ha origine dall’aggressione perpetrata dall’ex convivente nei confronti del ricorrente in data 24 maggio 2022, episodio riferito, il successivo 26 maggio 2022, dal ricorrente alla madre della ex convivente che quindi lo aggrediva, danneggiava la sua automobile e, “nel tentativo di danneggiare [ulteriormente] l’autovettura, [la ex convivente] in equilibrio precario, dovuto alla rabbia con la quale si era scagliata contro l’auto [del ricorrente], si inginocchiava, senza alcuna interferenza, vicino la ruota anteriore sx”. Si contesta ampiamente la verosimiglianza dell’episodio, come rappresentato dalla controinteressata, la cui esposizione non risulta supportata da un puntuale e rigoroso riscontro, risultando pertanto insussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento viziato anche per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità;
- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento che non ha consentito al ricorrente di contestare i fatti addebitati, considerato anche il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti denunciati e l’intervento del Questore, idonea a escludere qualunque urgenza.
Nell’ambito delle successive memorie il ricorrente chiarisce che nelle more il procedimento penale relativo ai medesimi fatti, avviato per le ipotesi di reato di cui agli artt. 572 e 582 c.p., è stato archiviato.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Si è altresì costituita la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non può trovare accoglimento.
L’art. 3 del decreto legge n. 93/2013 prevede che “Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Occorre rammentare che l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dalle norme sopra indicate, per la cui emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato menzionate, ben potendo il provvedimento monitorio trovare supporto in un quadro istruttorio da cui emergano, anche in via indiziaria, eventi che siano in grado di recare un vulnus all’integrità della persona.
Il provvedimento di ammonimento previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 93/2013 ha, quindi, una funzione preventiva e dissuasiva e implica una valutazione discrezionale diretta non a stabilire responsabilità ma a prevenire la commissione di reati, evitando che condotte potenzialmente aggressive di beni giuridicamente protetti degenerino in atti gravemente offensivi.
In questa prospettiva, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 11 luglio 2022, n. 4658, con riferimento al provvedimento di ammonimento ex art. 3 del decreto legg n. 93 del 2013, ha affermato che “La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'ammonimento, caratterizzandosi per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Piemonte, sez. I, 03/11/2020, n. 665;T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 11/05/2020, n. 81;TAR Lazio, Sez. I, 10 agosto 2018, n. 8968).
Con maggiore precisione si è affermato che l'istituto dell'ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali. Detto provvedimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato ad impedire che gli atti persecutori o violenti siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili. In tali evenienze, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se e il quando emanare il provvedimento di ammonizione;oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può infatti decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della l. n. 241/1990 e ciò, stante la natura eminentemente cautelare di tale istituto, sovente volto a far fronte ad una situazione di emergenza con la massima urgenza (T.R.G.A, Trento, 08/06/2020, n. 85).
Quanto all'omissione del contraddittorio procedimentale, la costante giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il decreto di ammonimento di cui all'art. 8 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 non presuppone l'acquisizione della prova del fatto penalmente rilevante punito dall'art. 612 bis c.p., ma - nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'amministrazione - richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l'avvenuto compimento di atti persecutori. Per questo motivo, il Questore deve soltanto apprezzare la fondatezza dell'istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità e attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice: in questo caso, dunque, qualora emergano consistenti indizi di una condotta aggressiva e disdicevole, non è indispensabile l'attivazione del contraddittorio tra le parti né che il provvedimento sia preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 28/01/2011, n. 183)” (cfr. anche TAR Campania – Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2024, n. 410 che ha ritenuto che “ L’istruttoria può, dunque, ritenersi completa anche senza l’instaurazione del contraddittorio quando le prove siano tali da dimostrare l’evento ”).
Poste tali coordinate ermeneutiche, occorre considerare che, nel caso di specie, il provvedimento dà atto di non occasionali comportamenti minacciosi e offensivi posti in essere dal ricorrente nei confronti della ex compagna e dei suoi congiunti, fino all’episodio del 26 maggio 2022.
La controinteressata aveva infatti già presentato nel febbraio del 2022 altra denuncia - querela (depositata in giudizio) in cui riferiva di condotte verbalmente aggressive e oltraggiose tenute dal ricorrente a suoi danni;l’atto presentato riferisce di episodi circostanziati e esattamente collocati nel tempo (settembre 2021 e gennaio 2022), peraltro avvenuti alla presenza di altre persone o oggetto di registrazioni effettuate dalla stessa controinteressata.
Risulta poi un intervento dei Carabinieri, non smentito, per condotte analoghe in data 19 marzo 2022.
Tale contesto di forte tensione è culminato nei fatti del 26 maggio 2022, che rivelano caratteristiche di particolare gravità per l’aggressività non solo verbale ma anche fisica e che hanno comportato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione (pur non presenti al fatto) e il ricorso a cure mediche (secondo quanto emerge dal verbale di intervento e dal referto medico depositati).
L’episodio in questione è stato poi confermato ampiamente dalle informazioni assunte dalle persone che hanno assistito allo stesso, anche estranee alla famiglia della controinteressata.
Lo stesso provvedimento di archiviazione peraltro non esclude la veridicità della vicenda ma mette in evidenza che la frequenza degli episodi non consente di integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 572 c.p. Anzi dallo stesso provvedimento emerge che una specifica relazione resa dai competenti servizi sociali aveva già rilevato la particolare litigiosità della relazione tra il ricorrente l’ex convivente, il rifiuto del percorso di mediazione familiare da parte della controinteressata, il tentativo di quest’ultima di inasprire i rapporti rendendo difficoltosi gli incontri tra padre e figlia e il verificarsi di comportamenti aggressivi reciproci.
Tuttavia l’episodio da ultimo occorso risulta aver raggiunto un livello di gravità superiore ai precedenti, in ragione dell’accertato contatto tra le parti e delle conseguenze fisiche, elementi questi che lasciano presagire più gravi eventi e che giustificano pertanto il provvedimento adottato.
Pertanto non si può dire che l’Amministrazione abbia condotto un’istruttoria incompleta, avendo adottato il provvedimento una volta acquisiti (mediante le querele presentate, le segnalazioni dei Carabinieri e le persone informate dei fatti) elementi ritenuti e risultati sufficienti a confermare il comportamento del ricorrente e a evidenziarne le caratteristiche in relazione alle finalità del provvedimento, non risultando necessaria, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la partecipazione procedimentale del medesimo ricorrente, stante anche l’urgenza tipica dei provvedimenti della specie proprio al fine di scongiurare esiti più gravi.
7. In conclusione il ricorso infondato e va respinto.
I profili di peculiarità della controversia, legati anche alla non totale estraneità della stessa controinteressata a condotte aggressive (cfr. provvedimento di archiviazione del procedimento penale), giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.