TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2009-10-20, n. 200900645
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N. 00645/2009 REG.SEN.
N. 00154/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 154 del 1997, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 9 di Locri, rappresentato e difeso dagli avv. L C, Giuseppe Galli', con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;Inpdap - ex Enpas - di Reggio Cal., Ministero del Tesoro, Inpdap;Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di liquidazione dell indennità di buonuscita della ricorrente, nella parte in cui non è stata utilizzato quale base di calcolo l'importo dell'ultimo stipendio dalla stessa effettivamente percepito;
e per la condanna
degli Enti obbligati al pagamento delle relative differenze, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in conseguenza della riliquidazione dell'indennità sulla base dello stipendio di livello XI (apicale);.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 9 di Locri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente, dipendente dell’ASL di Locri, ha impugnato il provvedimento di liquidazione della propria indennità di buonuscita, nella parte in cui non è stato utilizzato quale base di calcolo l'importo dell’ultimo stipendio dalla stessa effettivamente percepito, e ha chiesto la riliquidazione dell’indennità sulla base dello stipendio di livello XI (apicale), con conseguente condanna degli Enti obbligati al pagamento delle relative differenze, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con unico motivo di gravame, la ricorrente ha lamentato “violazione delle norme dei principi sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti”, osservando di essere risultata vincitrice del concorso interno per Responsabile del Servizio VII (Servizi Sociali), con conseguente assegnazione ad un posto di livello apicale (livello XI), mentre l’indennità di buonuscita era stata calcolata e liquidata sulla base del livello IX.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Nel corso del giudizio, il Collegio ha ordinato alla parte ricorrente di depositare il prospetto della liquidazione della Leonardo e il ricorso amministrativo dalla stessa presentato (come dichiarato dal difensore della ricorrente in sede di udienza pubblica). Inoltre, il Tribunale ha ordinato all’Azienda Socio-Sanitaria n. 9 di Locri di depositare documentati chiarimenti in ordine all’effettiva e formale acquisizione del livello XI da parte dell'odierna ricorrente a seguito dell’espletamento del concorso interno per Responsabile del Servizio VII (Servizi Sociali). Infine, si è ordinato all’I.N.P.D.A.P. di depositare documentati chiarimenti in ordine al provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui si discute, specificando se tale indennità sia stata effettivamente calcolata sulla base del livello IX, anziché livello XI.
Nella pubblica udienza del 7 ottobre 2009, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
I) Nel merito del gravame, in forza della documentazione in atti, specie con riferimento alla documentazione offerta al giudizio da parte dell’INPDAP, avvenuta mediante deposito dei relativi atti e di una relazione illustrativa in data 12 dicembre 2008, è possibile rilevare che il calcolo dell’indennità di buonuscita è stato operato dall’Inpdap in riferimento al livello di inquadramento IX effettivamente posseduto dalla ricorrente, la quale si è trovata solo temporaneamente inquadrata al livello XI, in forza dell’assegnazione al ruolo di responsabile dei servizi socio-sanitari, avvenuta con delibera nr. 1069/C del 26.11.1992 espressamente fino al termine della copertura del posto da assicurarsi previo esperimento di concorso pubblico.
Quest’ultimo incarico, come reso palese dalla lettura del bando e della documentazione in atti, non ha dunque comportato il reinquadramento della ricorrente nel ruolo corrispondente alla XI qualifica, ma solo l’attribuzione temporanea delle relative funzioni (e contestuale collocamento in aspettativa dal posto di inquadramento).
Invero, dalla corrispondenza depositata in giudizio da parte dell’INPDAP si evince chiaramente che la stessa ricorrente ha cessato dal servizio in un inquadramento corrispondente al livello IX, ossia quello la cui retribuzione è stata effettivamente utilizzata ai fini del calcolo della indennità.
Va dunque ritenuto che il ricorso, così come proposto, è infondato, posto che la domanda è stata formulata sull’assunto, rivelatosi inesatto, che la ricorrente fosse stata inquadrata all’XI livello.
Sul punto, invero, la giurisprudenza ha chiarito che l'idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita viene definito dal regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, ovvero dalla sua espressa previsione, non essendo sufficiente né la sua natura retributiva, né la sua pensionabilità, dal che la conseguenza che, alla data di collocamento a riposo dei dipendenti interessati, il computo agli effetti della base di calcolo dell'indennità di buonuscita resta ammesso soltanto per gli assegni e le indennità tassativamente previsti dall'art. 38, d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché per la tredicesima mensilità e per l'indennità integrativa speciale, secondo quanto previsto rispettivamente, dall'art. 2 l. n. 75 del 1980 e dall'art. 1 l. n. 87 del 1984 (Consiglio Stato , sez. VI, 28 gennaio 2009 , n. 482;Consiglio Stato , sez. VI, 18 maggio 2009 , n. 3049) risultandone escluse voci come gli straordinari( Cons. Stato, 3049/2009 cit.) o la retribuzione di posizione (Consiglio Stato , sez. VI, 23 marzo 2009 , n. 1707;Consiglio Stato , sez. VI, 28 gennaio 2009 , n. 482) ovvero emolumenti connotati dalla precarietà e dalla non stabilità della percezione. Inoltre, l'art. 3, comma terzo, della l. 29 dicembre 1973 n. 1032, di approvazione del t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato, stabilisce che ai fini della determinazione della base contributiva per la liquidazione dell'indennità di buonuscita « si considera l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione integralmente percepiti » dal dipendente interessato. Il riferimento della disposizione in esame alla nozione di « percezione » nella sua interezza del trattamento economico in costanza di impiego comporta che concorrono a formare la base contributiva gli emolumenti che siano stati riconosciuti ed attribuiti, in base alle norme del comparto di impiego di appartenenza, con carattere di effettività al dipendente interessato ed hanno, quindi, costituito l'ultimo trattamento di attività percepito (Consiglio Stato , sez. VI, 28 maggio 2009 , n. 3305).
L’elaborazione della giurisprudenza è dunque orientata nel senso di ritenere utili ai fini del calcolo della buonuscita le retribuzioni percepite stabilmente ed in forza dell’inquadramento ordinario ed effettivo del dipendente, a nulla rilevando incarichi temporanei che danno luogo a percezioni retributive straordinarie che esulano dalla base di calcolo normale in assenza di una specifica previsione di contratto (che, peraltro, secondo il consueto riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., essendo elemento costitutivo del diritto fatto valere, avrebbe dovuto essere allegata da parte ricorrente: cfr. Cass. Civ. 30 ottobre 1981, n. 5746;9 aprile 1975, n. 1304;20 dicembre 1971, n. 3696).
In assenza di ogni indicazione in proposito nelle fonti di regolamentazione del rapporto di impiego, è dunque da ritenersi che non sono da computarsi nella base di calcolo utile alla determinazione della indennità di buonuscita gli emolumenti percepiti da una dipendente ASL per l’incarico temporaneo di responsabile del servizio, comportante mansioni superiori a quelle di effettivo inquadramento come tali compensate con stipendio non stabilmente percepito dal dipendente.
Il ricorso è dunque infondato e come tale va respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00