TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202417027
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 17027/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6648 del 2024, proposto da:
Criwal S.r.l., Impresa Edile D’CO CO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Po, 22;
contro
RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7288/2019 del 25.10.2019, pubblicata in data 25.10.2019 emessa all’esito del procedimento iscritto al R.G.N. 367/2012, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, RO, Sezione II, n. 3900/2011 del 26.01.2011, pubblicata in data 6.05.2011, emessa all’esito del procedimento iscritto al R.G.N. 10016/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di RO TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 11.6.2024 a RO TA nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritualmente depositato il 17.6.2024, le imprese ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale ex art.112 cpa per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7288/2019 del 25.10.2019, pubblicata in data 25.10.2019 emessa all’esito del procedimento iscritto al R.G.N. 367/2012, passata in giudicato, che ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, RO, Sezione II, n. 3900/2011 del 26.01.2011, pubblicata in data 6.05.2011, emessa all’esito del procedimento iscritto al R.G.N. 10016/2007.
2. In esito al ricorso promosso dalle imprese Criwal s.r.l., Impresa edile D’CO CO e Soc. Impresa Costruzioni Appalti Pubblici s.r.l. contro il Comune di RO e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tar Lazio-RO, con sentenza n.3900/2011, pubblicata il 6.5.2011, accogliendo parzialmente il ricorso disponeva, oltre all’annullamento degli atti impugnati (afferenti ad una risoluzione municipale istitutiva di un senso unico di traffico), la condanna di RO TA (già Comune di RO) al risarcimento del danno patito nei riguardi della sola ricorrente Criwal, respingendolo, per difetto di prova sul nesso causale, nei confronti delle ulteriori ricorrenti. Per l’effetto, RO TA veniva condannata al pagamento della somma di euro “106.386,00 oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge”.
Il Consiglio di Stato, adito in appello, con la sentenza n.7288/2019, pubblicata il 25.10.2019, respingeva gli appelli, principale ed incidentale, confermando integralmente la summenzionata sentenza del Tar RO n.3900/2011.
Nel corpo del presente ricorso, parte ricorrente evidenzia che, a fronte della suddetta sentenza n.3900/2011, RO TA ha provveduto, in data 2.3.2022, al pagamento in acconto del 50% sulla sorte capitale e che i reclamati accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) maturati dal 6.11.2006 (data di adozione della risoluzione n.54/2006, annullata dal giudice amministrativo) al 4.7.2008 (data della dichiarazione di dissesto) appartengono alla competenza liquidatoria della Gestione Commissariale istituita dall'art. 78 del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n.133/2008, mentre quelli dovuti successivamente (ossia dal 5.7.2008 all’effettivo soddisfo) rientrano nella gestione ordinaria dell’Amministrazione comunale.
3. Con il presente ricorso, le imprese ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla summenzionata sentenza del Tar Lazio- RO n.3900/2011, con le seguenti richieste:
1) “ordinare a RO TA, in persona del Sindaco p.t., e/o al competente Municipio di adottare la determinazione per il riconoscimento del debito