TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-09-10, n. 201400790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-09-10, n. 201400790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400790
Data del deposito : 10 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00559/2007 REG.RIC.

N. 00790/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00559/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2007, proposto da:
Società Spe.Ga.M. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G B C e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Ancona, via De Bosis, 3;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 256 del 3.7.2007, a firma del Dirigente dell’Ufficio Funzione Competitiva e Sviluppo dell’impresa Agricola della Regione Marche, con cui è stata disposta la revoca del contributo finanziario di €. 334.683,45, in precedenza concesso alla società ricorrente per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Misura “G”, in quanto la stessa non ha ottemperato nei termini previsti, agli adempimenti di rendicontazione stabiliti nel relativo bando di attuazione della misura “G” di cui al DDS/SAR n. 207 del 12.5.2004, con il contestuale invito a restituire entro 30 giorni la somma di €. 167.341,72, corrispondente all’importo dell’anticipo erogato del contributo suddetto;

- di ogni altro atto presupposto,propedeutico e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori G B C e L D I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con decreto DDS/SAR n. 197 del 30.4.2004 la regione Marche adottava il bando per l’erogazione di contributi volti al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Misura “G”, fissando al 21 luglio 2004 la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Con successivo decreto DDS/SAR n. 207 del 12.5.2004, la Regione pubblicava un nuovo Bando in sostituzione del precedente, in cui fissava quale data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione quella del 21 giugno 2004, ossia anticipandola di un mese rispetto a quella precedentemente fissata;
detta ultima data veniva poi prorogata al 28 giugno 2004 con decreto DDS/SAR n. 224 del 19.5.2004.

La ricorrente, certa che il termine di scadenza fosse quello indicato nel bando di cui al decreto del 30 aprile 2004, pubblicato sul BUR Marche in data 19 maggio 2004, avendone i requisiti, in data 20 luglio 2004 presentava la propria domanda di partecipazione.

Avendo la Regione comunicato alla società Spegam l’inammissibilità delle propria istanza, in quanto inoltrata oltre il termine di scadenza del 28 giugno 2004, quest’ultima impugnava la propria esclusione con ricorso iscritto innanzi a questo Tribunale al n. 1150/2004;
veniva poi ammessa con riserva alla selezione in forza del pronunciamento cautelare favorevole n. 675/2004. Sulla scorta di ciò la Regione Marche, ad istruttoria ultimata, comunicava alla ricorrente la concessione del contributo di € 334.683,45 in suo favore, sulla base del quale essa dava avvio ai lavori di cui al finanziamento.

Tuttavia, con il provvedimento odiernamente gravato, la Regione Marche disponeva la decadenza dal concesso contributo e il recupero delle somme erogate, sul rilievo che non era stato adempiuto l’obbligo di realizzazione e rendicontazione dell’intervento, almeno per il 50% dell’importo totale della spesa, entro il termine del 30 giugno 2006 imposto dal bando.

Di qui il presente ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca sotto distinti profili.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione regionale intimata.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Reputa il Collegio che la controversia in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, spettando invece la cognizione di essa al giudice ordinario.

Ed invero, è principio pacifico che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata;
di conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an , il quid, il quomodo dell’erogazione;
la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo ove la controversia riguardi una fase procedimentale, precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 2014, n. 2446;
nello stesso senso, T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 7 luglio 2014, n. 427;
T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 29 maggio 2014, n. 1379;
T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 15 marzo 2014, n. 222).

Non rinvenendo il Collegio alcun motivo per discostarsi dal suesposto indirizzo giurisprudenziale ed essendo, il provvedimento di revoca del contributo in questione, stato disposto sulla base di un inadempimento verificatosi nella fase di esecuzione del rapporto nato dal provvedimento di concessione del contributo medesimo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la controversia in esame alla giurisdizione del giudice ordinario;
infatti, in tal caso, il giudice non è chiamato ad alcuna verifica di legittimità del procedimento concessorio, né è stata messa in discussione la sua conformità all’interesse pubblico.

Il giudizio, pertanto, potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (principio della c.d. translatio iudicii ), innanzi al giudice ordinario.

III. Rimanendo impregiudicata ogni decisione riguardo al merito della controversia da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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