TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400274
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2024
N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2023, proposto da
N L, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, I.N.P.S. Filiale di Chieti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 17803 del 29 marzo 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria in data 19 giugno 2024, con cui il ricorrente chiede il passaggio della causa in decisione senza discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa M S e dato atto della su indicata richiesta del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio nell’Arma dei Carabinieri (Stazione Carabinieri di Grado) con le mansioni di Brigadiere Capo sino al collocamento in quiescenza a domanda, avvenuto in data 31 dicembre 2020 per maturazione dei requisiti previsti (42 anni di servizio utile a fini pensionistici e 56 anni di età), ha chiesto l’annullamento, occorrendo, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio in epigrafe compiutamente indicati, nella parte in cui non gli attribuiscono i 6 (sei) scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 -bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, denunciandone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n.232/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - violazione dell'art. 36 della Costituzione”.
Lamenta, in particolare, l’erroneità che affliggerebbe la decisione assunta, che si pone in contrasto con la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Assumendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ha chiesto, in ogni caso, a questo giudice anche di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che lo riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, o alla diversa somma che risulterà di giustizia.
L’Istituto intimato non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente evocato.
Il ricorrente si è riportato alle difese già svolte ed ha chiesto il passaggio della causa in decisione, senza discussione.
Celebrata l’udienza pubblica del 12 giugno 2024, l’affare è stato, quindi, introitato per essere deciso.
Il Collegio ritiene che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., atteso che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , Tar Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133;16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381;17 dicembre 2021, n. 383;19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831;22 marzo 2023, nn. 2888, 2889;18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912;15 maggio 2023, n. 4844) e/o divenuta comunque inoppugnabile e ben nota all’amministrazione resistente in quanto riconfermata anche nelle più recenti pronunce nn. 321/2023, 311/2023, 309/2023, 195/2023 e 92/2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Tali precedenti riguardano, invero, Forze di polizia ad ordinamento militare che godono del beneficio de quo in forza del richiamo all’art. 6 -bis del d.l. 387 del 1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare.
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o per le ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore avv. S S, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare analogamente al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.