TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-03-16, n. 202400290
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2024
N. 00290/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da
Consorzio Stabile Sac Costruzioni Società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9597875103, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci – Co.C.I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cir Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Govoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Geovertical s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti relativi alla gara per l''affidamento dei lavori di realizzazione delle barriere antirumore ferroviarie nella tratta compresa da pk 44+700 a pk 52+215 Pozzolo-Tortona nell''ambito dei lavori di realizzazione del Terzo Valico. Numero di riferimento: 9597875103. CUP: F81H92000000008 CIG: 9597875103, per un importo a base di gara di € 12.174.802,95:
1 – comunicazione di esclusione del 14.09.2023, prot. LB/gp/05175/23;
2 - provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio COCIV in data 8 settembre 2023, con cui è stato deciso di non aggiudicare la gara al ricorrente Consorzio SAC, e di escluderlo dalla gara;
3 – disciplinare di gara, nella parte oggetto di censura dei motivi di ricorso
(ove interpretato nel senso che le dichiarazioni omesse siano richieste a pena di esclusione);
4 – provvedimento di scorrimento della graduatoria, ed aggiudicazione della gara all''ATI CIR AMBIENTE/GEOVERTICAL
nonché per l''adozione
ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia, dei provvedi-menti di cui agli artt. 121 e ss. del codice del processo amministrativo, e segnatamente:
- per la dichiarazione di inefficacia dell''eventuale contratto stipulato con la controinteressata;
- per l''aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione;
- con riserva, ove ciò non sia possibile, di proporre separato ricorso per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci – Co.C.I.V. e di Cir Ambiente S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con bando in data 18 gennaio 2023, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci CO.C.I.V. ha indetto una gara a “ Procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle barriere antirumore ferroviarie nella tratta compresa da pk 44+700 a pk 52+215 – Pozzolo – Tortona, nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC “Terzo valico dei Giovi ””.
La gara è stata bandita per un valore di euro 12.174.802,95, di cui euro 11.893.141,43 per lavori ed euro 281.661,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e una durata di 226 giorni ed è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. - Alla procedura di gara hanno partecipato tre concorrenti ed è stata stilata la seguente graduatoria: al primo posto, il ricorrente Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni, con il punteggio complessivo di 92,2 punti e, al secondo posto, l’RTI CIR AMBIENTE / GEOVERTICAL, con punti 76,43.
3. - La verifica dei requisiti della prima classificata ha avuto esito negativo nei confronti della consorziata designata esecutrice -Alfa- s.r.l., in quanto la società ha subito un provvedimento di sospensione dal Sistema di Qualificazione di RFI, in ragione di un procedimento penale pendente a carico del proprio amministratore. Dalla sospensione sono derivate esclusioni da gara bandite da RFI Il provvedimento di sospensione è sono stati impugnato dinnanzi al T.A.R. Lazio che, con sentenza n. 3999/2023, ha respinto il ricorso; analoga sorte hanno avuto i conseguenziali provvedimenti di esclusione.
4. - Nella seduta del 13 luglio 2023, dopo aver esaminato la memoria e la documentazione prodotta dal ricorrente, il seggio di gara ha proposto di non procedere all’esclusione del ricorrente e di monitorare lo stato del procedimento per eventuali successive valutazioni, dipendenti da fatti nuovi suscettibili di determinare una diversa qualificazione probatoria dei fatti, quale, ad esempio, il provvedimento di rinvio a giudizio del soggetto indagato.
5. – Disattendendo tale valutazione, il Comitato Direttivo del Consorzio CO.C.I.V., con delibera in data 8 settembre 2023, ha disposto l’esclusione del Consorzio S.A.C., comunicata con nota del 14 settembre 2023.
6. - Con ricorso in data 16 ottobre 2023, il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni ha impugnato: i) la comunicazione di esclusione del 14 settembre 2023, prot. LB/gp/05175/23; ii) il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo del Consorzio CO.C.I.V. in data 8 settembre 2023 con cui è stato deciso di non aggiudicare la gara al ricorrente Consorzio S.A.C. e di escluderlo dalla gara; iii) il disciplinare di gara in parte qua , ove interpretato nel senso che le dichiarazioni omesse comportino esclusione); iv) il provvedimento di scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione della gara all’ATI CIR AMBIENTE/GEOVERTICAL.
Nel dettaglio, il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I) “1° motivo – Violazione degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti. Violazione del disciplinare di gara. In subordine, illegittimità della clausola del disciplinare”;
II) “2° motivo – Violazione dell’art. 80 codice dei contratti”;
III) “3° motivo – Violazione dell’art. 80 del codice dei contratti. Difetto di motivazione (motivazione apparente). Violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata. Contraddittorietà.”;
IV) “4° motivo – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, c. 5, lettera c- bis . Difetto di adeguata motivazione.”;
V) “5° motivo – illegittimità derivata”.
7. - Si è costituito in giudizio il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci CO.C.I.V., contestando tutto quanto ex adverso dedotto nel ricorso avversario, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto.
8. - Si è costituita altresì CIR AMBIENTE SPA, regolarmente intimata, senza svolgere difese.
9. - Nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023, questo T.A.R., con ordinanza n. 419/2023, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 marzo 2024.
10. - Interposto appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4826 pubblicata in data 1° dicembre 2023, ha confermato l’ordinanza gravata.
11. - Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 6 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene all’attenzione del Collegio una controversia concernente l’esclusione del Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.r.l. dalla procedura di gara aperta indetta dal Consorzio Collegamenti Integrati Veloci CO.C.I.V. per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle barriere antirumore ferroviarie nella tratta compresa da pk 44+700 a pk 52+215 - Pozzolo-Tortona, nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi”.
Per quanto qui rileva, lo sviluppo procedimentale ha registrato: dapprima, la predisposizione della graduatoria che ha visto, al primo posto, il Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni s.r.l. e la formulazione in favore del ricorrente della proposta di aggiudicazione; dipoi, emerso che la -Alfa- s.r.l., impresa designata dal Consorzio ricorrente per l’esecuzione dei lavori, è stata oggetto di provvedimenti di sospensione dal Sistema di Qualificazione di RFI e di conseguenti provvedimenti di esclusione da procedure di gara in corso in ragione di un procedimento penale rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 a carico del legale rappresentante della società, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del ricorrente, avendo ritenuto integrate le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c- bis ) d.lgs. cit.
In particolare, l’impresa consorziata -Alfa- s.r.l., pur avendo ritenuto di comunicare alla stazione appaltante, in via collaborativa, tre risalenti pronunce di condanna a carico del proprio legale rappresentante, non ha ritenuto invece di comunicare la sussistenza di una indagine penale aperta da parte della Procura della Repubblica di Roma a carico del proprio amministratore per una ipotesi di reato di turbativa d’asta, ex art. 353 c.p.; l’iscrizione della notizia di reato a carico dell’amministratore risale al mese di luglio del 2021e il medesimo, nel gennaio 2022, è stato destinatario di una perquisizione.
Tali fatti hanno determinato, nel maggio 2022, l’adozione di un provvedimento cautelare di sospensione della qualificazione della -Alfa- s.r.l. dal Sistema di qualificazione di RFI e conseguenti provvedimenti di esclusione da gare bandite dalla stessa RFI; la sospensione è stata confermata dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 3999/2023.
La stazione appaltante, venuta a conoscenza di tali fatti tramite il membro della Commissione di gara designato da RFI, ha provveduto ad acquisire specifiche informazioni da RFI e ha