TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-12-13, n. 202301376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-12-13, n. 202301376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301376
Data del deposito : 13 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2023

N. 01376/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2020, proposto da
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Grecuccio in Lecce, via Francesco Petrelli, 27;

contro

Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza n. 50 del 2 maggio 2020, emessa dal Dirigente dell’Area 8, Sorveglianza e Sicurezza, del Comune di Castellaneta, contenente l’ordine impartito al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ed al Commissario Straordinario del medesimo Consorzio di eseguire, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della stessa, interventi di disinfestazione preventiva larvicida, nonché disinfestazione adulticida contro la zanzara, con cadenza mensile, da maggio a settembre 2020, e per gli anni successivi, per tutta la lunghezza del Canale di Bonifica Stornara e Tara che attraversa il territorio di Castellaneta Marina, a mezzo di Ditta specializzata in materia;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata il 19 ottobre 2023 con la quale il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, 84, ultimo comma e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to V. Ciavarella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Consorzio di Bonifica ricorrente impugna, con ricorso notificato alla controparte il 12 maggio 2020 e depositato in giudizio il 29 maggio 2020, l’ordinanza dirigenziale n. 50 del 2020, con cui il Comune di Castellaneta gli ha ordinato di eseguire, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della stessa, interventi di disinfestazione preventiva larvicida, nonché disinfestazione adulticida contro la zanzara, con cadenza mensile, da maggio a settembre 2020, e per gli anni successivi, per tutta la lunghezza del Canale di Bonifica Stornara e Tara che attraversa il territorio di Castellaneta Marina, a mezzo ditta specializzata in materia.

2. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

2.1 Nullità dell’ordinanza dirigenziale n. 50 del 2 maggio 2020 per errata individuazione del soggetto tenuto all’esecuzione dell’ordine impartito. Eccesso di potere per irrazionalità, contraddittorietà, illogicità e straripamento di potere;
stridente difetto di motivazione.

Con questo primo ordine di motivi, il Consorzio di Bonifica ricorrente lamenta che l’avversato provvedimento sarebbe stato erroneamente indirizzato personalmente al Direttore del medesimo Consorzio ed al suo Commissario Straordinario, laddove, invece, avrebbe dovuto essere rivolto esclusivamente al Consorzio di Bonifica e per esso al suo organo rappresentativo, il Commissario Straordinario Dott. A B, in quanto unico soggetto legittimato ad agire in nome e per conto del medesimo Consorzio nelle relazioni intersoggettive.

2.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 50, comma 5, e 54 del D. Lgs. n. 267/2000. Illegittima emissione di un’ordinanza dirigenziale. Eccesso di potere per straripamento di potere, contraddittorietà, illogicità manifesta, irrazionalità ed arbitrarietà nonché stridente difetto di motivazione, sotto altro profilo.

Con questo secondo articolato motivo, il Consorzio ricorrente contesta l’impiego dello strumento giuridico dell’ordinanza dirigenziale “ per la disciplina di una situazione in fatto ed una materia (la salute e l’igiene pubblica) per la regolamentazione e disciplina della quale il legislatore ha espressamente previsto l’utilizzazione di altro strumento, ovvero le ordinanze sindacali ”, alla stregua dell’art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, l’unico strumento che il Comune di Castellaneta avrebbe potuto, in ipotesi, utilizzare, per ordinare al Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara di eseguire, a proprie cura e spese, la disinfestazione del canale di Bonifica ubicato a ridosso dell’abitato di Castellaneta Marina, sarebbe stata l’emissione di un’ordinanza sindacale, come dimostrato anche dalla circostanza che, nelle premesse dell’impugnato provvedimento, si dà atto della: “ urgente necessità che siano effettuati interventi mirati nel canale di bonifica del consorzio Stornara e Tara al fine di contrastare e rafforzare la lotta alle zanzare …”.

2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 33 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, nonché dell’art. 259 del Regio Decreto n. 1265 del 1934. Eccesso di potere per straripamento di potere, contraddittorietà, illogicità manifesta, irrazionalità ed arbitrarietà nonché stridente difetto di motivazione, sotto altro profilo.

Sotto tale profilo, il Consorzio di Bonifica ricorrente rileva che con il provvedimento in contestazione il Comune di Castellaneta avrebbe trasferito, peraltro per un tempo indefinito (“ la validità del presente atto è a tempo indeterminato [..]” si legge nel medesimo provvedimento), un’importante porzione di compiti su di esso gravanti, quali quelli volti alla tutela della salute e dell’igiene ambientale, sul medesimo Consorzio, benchè tali attribuzioni non rientrino tra i fini istituzionali che quest’ultimo è tenuto a perseguire con la propria attività. Laddove, al contrario, “ le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ” rientrerebbero ex professo proprio tra i compiti facenti capo ai Comuni, come si evincerebbe dagli artt. 3, 33 e 259 (in tema, rispettivamente, di vigilanza igienica e profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose) del R.D. n. 1265 del 1934, confermati dagli artt. 27 e 32 del D.P.R. n. 616 del 1977 (in materia, inter alia , di igiene urbana e prevenzione di ogni tipo di malattia).

2.4 Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Violazione del procedimento amministrativo per difetto di instaurazione del preventivo contraddittorio procedimentale. Carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione e dei presupposti di legge. Violazione del giusto provvedimento. Violazione del principio di buona fede.

Con quest’ultimo ordine di censure, il Consorzio di Bonifica ricorrente lamenta che la gravata ordinanza dirigenziale sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, in quanto non preceduta dall’obbligatoria comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all’adozione della medesima ordinanza, in tal modo impedendo la doverosa instaurazione del contraddittorio procedimentale con il relativo destinatario.

3. Ad esito della Camera di Consiglio del 23 giugno 2020, fissata per la trattazione della incidentale domanda cautelare di parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 423 del 24 giugno 2020, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati alla stregua della motivazione di seguito riportata: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso appare infondato atteso che: - l’ordinanza impugnata è da intendersi emessa nei confronti del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara risultando correttamente indirizzata alle persone fisiche che rivestono il ruolo di rappresentanti legali pro tempore del medesimo;
- la competenza ad emettere l’ordinanza impugnata spetta ex art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e sss.mm. al Dirigente comunale, atteso che non ricorrevano, nel caso che occupa, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm., non essendo in atto, al momento dell’adozione del provvedimento (avvenuta agli inizi del mese di maggio e, dunque, prima dell’inizio della stagione estiva), una situazione di “emergenza sanitaria o di igiene pubblica”;
- l’area interessata dall’ordine impugnato non è pubblica né ad uso pubblico, ma è nella disponibilità, a titolo di concessione ex lege per uso speciale, del Consorzio Bonifica Stornara e Tara e l’attività di disinfestazione in questione rientra nell’alveo della manutenzione ordinaria a cui è tenuto il concessionario;
- l’impugnata ordinanza si fonda su accertamenti istruttori idonei e risulta adottata ad esito di apposito sopralluogo;
- secondo il disposto del comma 1 dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990 e ss. mm. l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo può essere giustificata dalla sussistenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” e il Comune di Castellaneta ha espressamente indicato i motivi di “urgente necessità” che, in un’ottica di prevenzione, nell’imminenza della stagione estiva, sorreggono l’impugnato ordine di disinfestazione
.”

4. In data 19 ottobre 2023 la difesa del Consorzio di Bonifica ricorrente ha depositato agli atti della causa propria memoria nella quale dà atto che: “ in seguito all’interposizione del ricorso il Comune di Castellaneta ha disposto la revoca dell’ordinanza impugnata, emettendo in sua sostituzione altra ordinanza sindacale la n. 60 del 2020, la quale ha parzialmente modificato gli ordini impartiti nei confronti del Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara. Anche tale provvedimento è stato annullato in ragione di un’intesa raggiunta tra le parti in contenzioso e la comune volontà di operare in modo congiunto nell’esecuzione degli interventi tesi alla disinfestazione preventiva larvicida, nonché in quelli di disinfestazione adulticida contro la zanzara “Tigre” nelle aree che costeggiano il Canale di bonifica, ricadenti nel territorio del Comune di Castellaneta”. Conseguentemente, il medesimo difensore dichiara “la rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere, stante l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 50 del 2020, emessa dal Comune di Castellaneta ”.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che - ormai - l’eventuale (ipotetico) accoglimento del gravame non potrebbe più produrre alcuna utilità pratica per il Consorzio di Bonifica ricorrente.

In particolare, il Collegio rileva che il Comune di Castellaneta, a seguito dell’adozione dell’ordinanza dirigenziale n. 60 del 12 giugno 2020, rubricata “ Ordinanza per la lotta contro la redes albopticus “Zanzara Tigre” e le altre specie di zanzare a carico del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara ”, ha, dapprima, annullato d’ufficio con propria ordinanza n. 67 del 30 giugno 2020 l’ordinanza dirigenziale n. 50/2020, oggetto del gravame proposto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e successivamente, con ordinanza sindacale n. 123 del 17 settembre 2020 ha, altresì, disposto “ la revoca della propria ordinanza n. 60 del 12/06/2020 ”, che aveva preso il posto dell’annullata ordinanza n. 50/2020. A tanto, tuttavia, l’Amministrazione Comunale intimata è pervenuta non già decidendo di ritirare “ sic et simpliciter” il gravato provvedimento (il che avrebbe giustificato l’invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, u.c., c.p.a.), ma in ragione della disponibilità mostrata dal Consorzio ricorrente a cooperare con la medesima Amministrazione nell’opera di bonifica dell’area di che trattasi, segnatamente “ in ragione di un’intesa raggiunta tra le parti in contenzioso e la comune volontà di operare in modo congiunto nell’esecuzione degli interventi tesi alla disinfestazione preventiva larvicida, nonché in quelli di disinfestazione adulticida contro la zanzara “Tigre” nelle aree che costeggiano il Canale di bonifica, ricadenti nel territorio del Comune di Castellaneta ”.

A ben vedere, tale vicenda sopravvenuta (nel caso di specie) risulta annoverabile tra quei fatti e atti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo e a concretare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte del Consorzio ricorrente;
come anche provato dalla circostanza che il difensore di quest’ultimo, in vista dell’udienza pubblica, ha espressamente, ancorchè irritualmente ( ex art. 84, u.c., c.p.a.), affermato di rinunciare al ricorso (e per univoca giurisprudenza “ la rinuncia irrituale - in quanto non notificata alla parte che non vi ha prestato esplicita adesione -, può costituire idoneo presupposto della declaratoria di improcedibilità per “sopravvenuta carenza di interesse” del rinunciante ”: cfr. ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, n. 1070, del 22/09/2023;
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 6225 del 4/10/2021).

Inoltre, un consolidato orientamento giurisprudenziale insegna che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa più per qualsiasi motivo produrre alcun concreto risultato utile per la parte ricorrente, come tipicamente avviene allorché nel corso del giudizio sopraggiunga – come nella fattispecie per cui è causa – una situazione di fatto o di diritto tale da rendere chiara e definitiva l’inutilità di un’eventuale pronuncia di annullamento dell’atto impugnato (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6824/2021; Idem , Sezione VI, n. 2224/2021; Idem , Sezione II, 7337/2020).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile essendo venuta meno la condizione dell’azione dell’interesse ad causam ex art. 100 c.p.c. richiamato dall’art. 39 c.p.a. (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sezione IV, 24 luglio 2017, n. 3658;
Consiglio di Stato, Sezione V, 9 luglio 2018, n. 4191).

2. Le illustrate ragioni della presente pronuncia giudiziale di rito giustificano la disposta irripetibilità delle spese del giudizio.

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