TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-12-22, n. 202217376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-12-22, n. 202217376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217376
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 17376/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10134/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10134 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero degli Interni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

anche con provvedimento monocratico ex art. 56 c.p.a.

del provvedimento di implicito diniego di sospensione dello sgombero coattivo o limitazione alla sola parte indicata nell'ordinanza di sgombero rinnovazione in autotutela dell'ordinanza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

dell'ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2 della L. n. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) nella parte in cui è stato comunicato lo sgombero dell'intero immobile nonostante questo insiste per più vani in territorio di-OMISSIS- e non sia stato preceduto da ordinanza di sgombero che limita la coattività dell'ordine ad un solo vano indicato nell'ordinanza citata e per l'effetto dell'ordinanza dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata,

dell'ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2 della L. n. 575/1965 1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) notificato in data 10 marzo 2021 e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché incognito previa adozione di decreto cautelare ex art. 56 c.p.a.;

con motivi aggiunti presentati il 24/10/2022:

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2, l. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), prot. 0056322 del 08/09/2022, notificata in data 09/09/2022 nella parte in cui è ribadita l’esecuzione coattiva per la parte di vano ricadente in territorio di-OMISSIS- nonostante l’immobile insista per la quasi totalità nel comune di-OMISSIS- per la quale il termine per l’adempimento spontaneo è fissato in 120 giorni scadenti i primi del 2023 e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché incognito con espressa riserva di depositare e presentare motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Visto il ricorso avverso il diniego di sospensione dello sgombero coattivo o limitazione alla sola parte indicata nell’ordinanza di sgombero rinnovazione in autotutela dell’ordinanza dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dell’ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, comma 2 della l. n. 575/1965 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), nella parte in cui è stato comunicato lo sgombero dell’intero immobile nonostante questo insiste per più vani in territorio di-OMISSIS- e non sia stato preceduto da ordinanza di sgombero che limita la coattività dell’ordine ad un solo vano indicato nell’ordinanza citata e per l’effetto dell’ordinanza dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni confiscati alla criminalità organizzata;

Vista l’ordinanza dell’8 settembre 2022 con cui è stata rettificata la consistenza ed identificazione del bene oggetto della confisca, profilo per il quale era stata richiesta da parte ricorrente la sospensione dello sgombero coattivo disposto con la prima ordinanza notificata a marzo 2021 e divenuta inoppugnabile a seguito del rigetto dei ricorsi prodotti;

Visti i motivi aggiunti avverso la predetta ordinanza dell’8 settembre 2022;

Rilevato che, con riguardo al ricorso principale lo stesso è improcedibile alla luce dell’ordinanza dell’8 settembre 2022 che integra il contenuto della prima ordinanza di sgombero, tenendo conto delle ragioni alla base della richiesta di sospensione di quest’ultimo provvedimento, ovvero della parziale identificazione dei beni da liberare;

che l’ordinanza di sgombero del marzo 2021, avente ad oggetto parte dell’immobile occupato dai ricorrenti, è inoppugnabile essendo stati respinti i ricorsi avverso la stessa con sentenze ormai definitive;

che, con riguardo ai motivi aggiunti, gli stessi sono infondati atteso che i beni oggetto di sgombero risultano confiscati con decreto-OMISSIS-, divenuto definitivo con sentenza della Corte di Cassazione del 27 giugno 2018;

che il bene è stato correttamente identificato nell’ordinanza di sgombero impugnata con motivi aggiunti, come insistente in parte nel comune di-OMISSIS- e in parte nel comune di-OMISSIS-, fermo restando che il ricorrente ben conosceva l’estensione del bene oggetto di confisca;

che l’ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8.1.07, n. 57);

che trattandosi «di un’occupazione ab imis senza titolo […] l’esponente non può godere di alcun beneficio premiale per le dedotte esigenze abitative» (cosí Tar Lazio, sez. I, 29 settembre 2021, n. 10048, ma vedi anche CdS III 5272/2021 sulla irrilevanza “del “diritto all’abitazione” sancito dalla Costituzione e dai Trattati internazionali, che potrebbe casomai riguardare le aspettative di assegnazione degli immobili acquisiti alla proprietà pubblica, una volta liberati dagli occupanti sine titulo come nella fattispecie considerata, in via prioritaria a fini sociali ovvero a nuclei famigliari “fragili” svantaggiati economicamente e socialmente e privi di altre possibilità di reperire un alloggio, anziché agli ex proprietari colpiti dal provvedimento di confisca nell’ambito delle misure di contrasto alla criminalità organizzata”);

che, secondo la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, la confisca definitiva è un provvedimento ablatorio che assume carattere di definitività per il decorso del termine fissato per proporre le impugnazioni ovvero in esito delle impugnazioni previste e, ai fini del presente giudizio, vale il principio secondo cui, una volta divenuto definitivo il relativo provvedimento, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato (Cons. Stato, n. 1499/19 cit. e TAR Lazio, Sez. I, 22.3.19, n. 3890);

che tale definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari (revisione e istituti similari) che si ritiene consentano una tutela risarcitoria, con esclusione della restituzione del bene;

che infatti l’Agenzia ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993;
id. 16 giugno 2016, n. 2682);

che, come reiteratamente affermato da questo Tribunale, il “potere/dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso (da ultimo: TAR Lazio, Sez. I, 5.2.18, n. 1450 e 30.1.17, n. 1450;
Cons. Stato, Sez. III, 23.6.14, n. 3169), con conseguente inconfigurabilità di uno specifico onere motivazionale in ordine all’urgenza del recupero del bene o di comparazione dell’interesse pubblico con quelli privati coinvolti;

che il ricorrente conosceva fin dal 2011 l’avvenuta confisca del bene ed ha avuto modo di esercitare i propri diritti nei tre gradi di giudizio davanti al giudice penale, nonché alcuni anni per trovare una diversa sistemazione alloggiativa;

che eventuali attuali difficoltà prospettate non sono imputabili all’Amministrazione, bensì al mancato volontario rilascio di beni definitivamente confiscati fin dal 2018;

che per quanto osservato il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e respinti i motivi aggiunti;

che le spese di lite, alla luce della peculiarità della vicenda per cui è causa, possono essere compensate;

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