TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-11-28, n. 201902536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-11-28, n. 201902536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902536
Data del deposito : 28 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2019

N. 02536/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02545/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2545 del 2016, proposto da
Var S.r.l., Evergreen S.r.l., Azienda Agricola Allevi S.r.l., Alan S.r.l., Eco-Trass S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati P F e E R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, piazza E. Duse, 4;

contro

Comune di Filighera;
non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26 luglio 2016, di approvazione del “Nuovo Regolamento di polizia rurale” nonché, per quanto possa occorrere, del Regolamento medesimo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 circa lo spandimento dei fanghi biologici di cui al D.lgs. 99/92, nonché dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato 1.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 novembre 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il regolamento impugnato, il Comune intimato, che non si è costituito in giudizio, ha disciplinato lo “spandimento di liquami” sul proprio territorio, introducendo in particolare le seguenti prescrizioni:

- divieto di spandimento di fanghi di depurazione ad una distanza inferiore a 500 metri dall’abitato (articolo 13 del Regolamento, articolo 3 dell’Allegato);

- divieto di spandimento di fanghi di depurazione ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile (articolo 3 dell’Allegato);

- divieto di spandimento di fanghi di depurazione nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 agosto di ogni anno (articolo 3 dell’Allegato), nelle ore di variante termica;

- limitazione delle operazioni di spandimento nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 agosto, e comunque in tutti periodi dell’anno, laddove la temperatura media esterna superi i 30 °C negli orari 5.30-7.30 e 13.30-16.30 (articolo 3 dell’Allegato);

- divieto di spandimento di fanghi di depurazione nelle aree in cui le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di 1,50 m. dal piano di campagna (articolo 4 dell’Allegato).

Le ricorrenti, società attive nel recupero dei fanghi provenienti da impianti di depurazione, contestano le suindicate prescrizioni, in quanto adottate senza avere previamente svolto una specifica attività istruttoria, e contrastanti poi palesemente, da un lato, con la disciplina nazionale (D.lgs. 99/92) e regionale (DGR 2031/2014, DGR 5269/2016) che regola gli spandimenti di fanghi in agricoltura e, dall’altro, con la normativa comunitaria (Direttiva 86/278/CE) e nazionale (d.lgs. 152/2006) che favoriscono l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione come modalità maggiormente sostenibile di recupero di siffatti rifiuti, ritenendo infine l’insussistenza di plausibili ragioni tecniche che giustifichino l’adozione di siffatti divieti e limitazioni.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., mediante richiamo a precedenti conformi.

Con censura avente carattere assorbente la ricorrente sostiene che i comuni non avrebbero potestà regolamentare in materia di disciplina dell’attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, competenza che l’art. 6 del d.lgs. n. 99 del 1992 attribuisce in via esclusiva alle regioni.

Il motivo è fondato atteso che, per giurisprudenza unanime, deve considerarsi sottratta ai Comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regionale, che non l’ha delegata agli enti locali (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17.4.2019 n. 861, 29.5.2015 n. 1280, C.S., Sez. V, 15.10.2010, n. 7528, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4.4.2012, n. 1006).

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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