TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202000417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202000417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000417
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 00417/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2017, proposto da
B. A., rappresentato e difeso dall’avvocato F G, con domicilio eletto presso il suo studio in Pesaro, piazza Lazzarini, 35;

contro

Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l’annullamento

- del decreto n. -OMISSIS-), emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di pensione e previdenza, notificato il -OMISSIS-;

- per quanto occorrer possa, della delibera di parere n.-OMISSIS-, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, notificata in uno con il decreto sopra richiamato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, del DL n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, il ricorrente, dipendente della -OMISSIS- con la qualifica di -OMISSIS-, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali sono state respinte le proprie richieste di equo indennizzo presentate, in data -OMISSIS-, per l’infermità “ -OMISSIS- ” e, in data -OMISSIS-, per l’infermità “ -OMISSIS- ”, entrambe giudicate non dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito anche CVCS) con parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-, recepito dal Ministero dell’Interno nel decreto impugnato.

Il ricorso è affidato alle censure di illegittimità per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà del presupposto parere del CVCS.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
quest’ultimo, in particolare, ha chiesto, in via preliminare, di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in ragione della natura endoprocedimentale del parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

All’esito della pubblica udienza del 20 maggio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, mediante collegamento “da remoto” dei magistrati componenti il Collegio, la causa è passata in decisione.



2. Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui fa capo il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, atteso che il parere rassegnato da tale organo in subiecta materia ha la valenza tipica di un atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VI, 3 marzo 2016, n.1166;
T.A.R. Campobasso Molise, sez. I, 10 luglio 2013, n. 479;
T.A.R. Potenza Basilicata, sez. I, 14 agosto 2013, n. 522;
Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2028;
Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2636;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 gennaio 2013, n. 106).

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