TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-03-27, n. 201403367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-03-27, n. 201403367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403367
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13776/2001 REG.RIC.

N. 03367/2014 REG.PROV.COLL.

N. 13776/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n.13776 del 2001, proposto dall’Azienda Agricola

ZORZAN

Rosa, in persona dell’omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv. M A, E E e A T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

l’AGEA - AGENZIA per le EROGAZIONI in AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

1- del provvedimento AGEA ex art. 1, comma 5, l.n.79 del 2000 di compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1.4.2000/31.3.2001 – non conosciuto – in relazione agli effetti che lo stesso esplica nei confronti dell’azienda ricorrente;

2- del provvedimento AGEA datato 26 luglio 2001, prot. n.1184, ad oggetto “Regime quote latte – Compensazione nazionale, periodo 2000/2001”, a firma Direttore dell’Organismo pagatore, codice azienda n.139586, ricevuto il 3.8.2001, con il quale è stato comunicato all’azienda ricorrente informazioni sul quantitativo del “…Suo esubero produttivo e l’esito delle operazioni di compensazione…”;

- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto, compresa la nota AGEA prot. n. 1071 del 6 luglio 2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2014 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Agricola Zorzan Rosa ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo una pluralità di vizi di carattere sostanziale e formale, analoghi a quelli già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie simili esaminate e decise da questa Sezione, riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio in rappresentanza della Agea, per resistere al ricorso e ha depositato memoria conclusionale, insistendo per la reiezione dello stesso.

In prossimità dell’odierna pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria e documentazione a sostegno e maggiore illustrazione delle proprie ragioni, eccependo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio.

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Preliminarmente la richiesta di sospensione del processo avanzata dalla parte ricorrente deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla norma invocata (art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 del c.p.a.).

Al riguardo, va rilevato che per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che, tra due liti, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra.

La fattispecie non si realizza nel caso in esame posto che il giudizio penale di che trattasi, pendente presso il Tribunale di Roma (RG n.33068/2010, concluso con ord. del 14.11.2013), non costituisce l'antecedente logico giuridico “indispensabile” per la decisione del ricorso in esame.

3. Nel merito, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi, dalle cui conclusioni non ha motivo di discostarsi.

Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.

D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 8 novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.

In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacchè le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.

Il Supremo Consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.

Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.

In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.

Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:

- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem , mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;

- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;

- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;

- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.

In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

4. Le spese del giudizio possono essere compensate, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in materia.

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