TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-06-27, n. 201601070

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-06-27, n. 201601070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601070
Data del deposito : 27 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01083/2013 REG.RIC.

N. 01070/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01083/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. F M, F S, con domicilio eletto presso la prima in Firenze, viale S. Lavagnini 45;

contro

Ministero della Giustizia in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione del 28.3.2013, notificato il 30.4.2013;
con il quale all'odierna ricorrente veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle "note di -OMISSIS-" senza concessione dell'equo indennizzo e veniva poi respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-sx" ed il conseguente diritto a fruire dell'equo indennizzo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La ricorrente, arruolata nel Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria il 12.6.1993, premette di aver prestato servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- e attualmente presta servizio, nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria, presso la stessa Casa Circondariale in situazione di distacco.

Afferma, altresì, che in qualità di agente di polizia penitenziaria, ha svolto dal 1993 al 2003 servizio di sezione, in maniera ripetuta e protratta nel tempo espletando dei turni giornalieri di ore 8, incluso orari notturni, con compiti di vigilare sui detenuti compresi quelli in crisi di astinenza, di sedare le frequenti risse tra i detenuti , di sentinella armata, di perquisizioni all’entrata e all’uscita dalla Casa Circondariale e di perquisizione delle celle.

La Sig.ra -OMISSIS- è stata impiegata anche per la vigilanza (nelle garitte poste sulle mura di cinta). Per quest’ultima attività, la ricorrente era tenuta a vigilare sui detenuti – per tutto il turno – con le armi in dotazione (pistole e PM 12).

Aggiunge, ancora, che tra i vari servizi svolti c’era anche il servizio armato di accompagnamento, piantonamento e traduzione dei detenuti all’esterno del carcere.

Specifica, ulteriormente, che nel 1995, ha frequentato per tre mesi, presso la Scuola di -OMISSIS-, un Corso di aggiornamento durante il quale ha frequentato le lezioni in aula e partecipato alle esercitazioni di tiro a fuoco e a quelle relative alle tecniche di disarmo e difesa personale, dopo di che ha partecipato a tutte le esercitazioni annuali presso i poligoni dell’amministrazione.

2- Con decreto del 28.3.2013, notificato il 30 aprile 2013, l’amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle “note di -OMISSIS-, ma ha negato la dipendenza della “-OMISSIS-”.

Avverso il predetto diniego parziale la dipendente propone i seguenti motivi: violazione art.5, c.II, DPR. n.461/2001;
eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti.

Si prospetta dalla ricorrente un profilo di eccesso di potere poiché il decreto impugnato attribuisce alla ricorrente il richiesto equo indennizzo per la malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (-OMISSIS-) e, poi, nega la dipendenza dell’altra patologia (-OMISSIS-), non tenendo in considerazione quanto risultato dagli atti del procedimento e aderendo acriticamente alla tesi sostenute dal Comitato di Verifica, senza aver adeguatamente motivato le ragioni di tale scelta.

Si lamenta, quindi, il mancato riconoscimento del richiesto equo indennizzo per la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio (-OMISSIS-) e che il Ministero non si è pronunciato su un punto decisivo della domanda di concessione dell’equo indennizzo.

3 - Con lo stesso motivo si censura che l’amministrazione abbia negato la dipendenza da causa di servizio per la -OMISSIS- con un richiamo generico e approssimativo al “tipo di prestazioni di lavoro”.

Il difetto di motivazione del parere del CVCS si manifesterebbe vieppiù per la mancata considerazione e valutazione delle concrete condizioni di lavoro, quali: le violente sollecitazioni e microtraumi dovuti all’uso delle armi e lo svolgimento dell’attività in luoghi malsani responsabili dell’insorgenza di patologie a carico del -OMISSIS-.

Né potrebbe utilmente invocarsi dall’amministrazione una predisposizione organica costituzionale della ricorrente: tale predisposizione non è, infatti, necessariamente di ostacolo al riconoscimento della sussistenza del rapporto di concausalità necessaria e preponderante tra un-OMISSIS- e l’attività svolta.

La ricorrente chiede, altresì, in via istruttoria una C.T.U..

4 - L’amministrazione si è costituita contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso.

La ricorrente ha replicato con memoria.

La causa è stata dapprima chiamata all’udienza del 24-2-2016 e poi, per consentire all’interessata di valutare il decreto di concessione per-OMISSIS--OMISSIS- è stata rinviata e trattenuta in decisione all’udienza del 22 giugno 2016.

5 - Il ricorso è inammissibile per la parte relativa al riconoscimento dell’equo indennizzo per la -OMISSIS-. Infatti, la relativa domanda è stata accolta con decreto n.509/2013 del 28 maggio 2013, anteriore quindi alla notifica del ricorso stesso.

Tuttavia, il predetto decreto risulta notificato all’interessata addirittura dopo 3 anni, in data 22.3.2016 (doc.12 deposito Avvocatura): sicchè la causa di inammissibilità non può dar luogo a condanna alle spese.

6 – Il ricorso è invece infondato per la parte relativa-OMISSIS-.

Vale brevemente ricordare la giurisprudenza ormai consolidata di questo TAR (e non solo), secondo cui

nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati;
con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni normalmente coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ( cfr. TAR Toscana 25/02/2016 N. 335;
ma v. pure T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 16/01/2015, n. 330;
T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936).

Nella specie la ricorrente ha delineato un ambiente di lavoro ed una tipologia di attività del tutto connaturali alle sue mansioni di agente di polizia penitenziaria, che comportano normalmente (salvo prova contraria di condizioni particolarmente gravose rispetto alla pluralità mansionale incombente su tutti gli agenti di custodia) servizi di vigilanza interna ed esterna con armamento, accompagnamento e scorta di detenuti, esercitazioni saltuarie di tiro per mantenere sempre vigile l’attenzione e la capacità nell’uso delle armi, ecc., rientranti tra le ordinarie varie funzioni e compiti istituzionali affidati al Corpo della 'Arma dei Carabinieri ed esercitate dai suoi appartenenti.

In mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche e circostanziate condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta - per la loro anomalia - un collegamento qualificato con le -OMISSIS- in argomento, sì da assurgere a fattore quanto meno concausale della patologia denunciata, le censure proposte con i motivi di ricorso non sono da condividere(cfr. ancora, sull'onere della prova in questo ambito, T.A.R. Milano Lombardia sez. III, n. 2057 del 02 agosto 2013;
T.A.R. Puglia, Bari, I, 31 maggio 2013, n. 884).

Il ricorso va conclusivamente dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato ma sussistono motivi di compensazione delle spese in relazione allo scorretto modo di operare, procedimentale e processuale, dell’amministrazione .

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi