TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-31, n. 201802613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-31, n. 201802613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802613
Data del deposito : 31 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2018

N. 02613/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00133/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 133 del 2018, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall’avvocato P P L Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre n. 19;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore e Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati V R e M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Università degli Studi di Catania, in Catania, Piazza Università n. 2;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina n.149;

nei confronti

C M, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiorella Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Aloi n. 26;

Leonardo M, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare

- del provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali adottato nell’adunanza del 17.05.2017, col quale è stato eletto il componente di designazione del Dipartimento e i componenti sorteggiabili per formare la Commissione Giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia – settore concorsuale 05/C1-SSD BIO/07 Ecologia, avviata ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L. n. 240/2010;

- del provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali adottato nell’adunanza del 19.06.2017 col quale è stata modificata la rosa dei docenti sorteggiabili per formare la Commissione giudicatrice;

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania del 27.06.2017 Rep. 2382, di nomina della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, settore scientifico 05/C1 Ecologia;

- del parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Consiglio Universitario Nazionale reso nell’adunanza del 06.06.2017 di corrispondenza della posizione di Principal Research Scientist presso il RIVM di Utrecht con quella di professore associato;

- dei giudizi individuali e collegiali e di quelli comparativi espressi dalla Commissione giudicatrice della procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 5/C1 presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania di cui ai verbali n. 2 dell’11.10.2017, n. 4 del 12/10/2017, ore 20,00, nonché della relazione finale della predetta Commissione;

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania del 06.11.2017, Rep. decreti n. 4422 con il quale è stato decretato che il dott. C M è stato individuato dalla Commissione quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata ad un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

- del provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali adottato nell’adunanza del 22.11.2017, con il quale è stata deliberata la chiamata del dott. M a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 – Ecologia;

- di ogni ulteriore atto - con esclusione del solo bando di indizione della procedura selettiva di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia presso il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali – antecedente o successivo comunque connesso e/o consequenziale a quelli su indicati, pregiudizievole degli interessi e diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di C M, dell’Università degli Studi di Catania e del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania Rep. n. 976 del 27 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 29 del 14 aprile 2017, è stata bandita una procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 Ecologia, struttura di afferenza Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali.

Alla selezione hanno partecipato cinque candidati, tra cui il ricorrente, ing. G B.

A seguito della procedura, la commissione ha individuato il dott. C M quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata.

Successivamente, il Consiglio del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali, nell’adunanza del 22 novembre 2017, ha deliberato la chiamata di M con decorrenza giuridica dal 10 dicembre 2017 a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/C1 - settore scientifico disciplinare - profilo BIO/07 Ecologia.

Avverso gli atti della procedura, meglio indicati in epigrafe, ha proposto ricorso l’ing. B, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Ne ha dedotto l’illegittimità, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

- si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., la delibera del Consiglio di Dipartimento con la quale è stato scelto il commissario interno e ciò poiché è stata adottata quando già erano noti i partecipanti alla procedura;
inoltre, la votazione, con la quale i membri del Consiglio hanno deliberato la scelta dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione, non si è svolta a scrutinio segreto;
infine, sarebbe illegittima la sostituzione, nella lista di tali docenti, del prof. R, individuato dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 17 maggio 2017, con la prof.ssa M A D E (primo motivo);

- sarebbe illegittima l’ammissione alla procedura del prof. M, essendo, questi, privo della qualifica di professore associato o di qualifica equivalente;
sarebbe, inoltre, viziato il parere con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Consiglio Universitario Nazionale, il 6 giugno 2017, ha ritenuto la corrispondenza della posizione di Principal Research Scientist presso il RIVM di Utrecht con quella di professore associato (secondo motivo);

- la commissione avrebbe valutato l’attività didattica, scientifica e le pubblicazioni dei cinque candidati in un tempo irragionevolmente ristretto (sette ore);
inoltre, non avrebbe dato applicazione al primo dei criteri dalla stessa elaborati per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ossia: “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” ;
sarebbe, infine, viziata la valutazione dell’attività didattica e della produzione scientifica di M (terzo motivo);

- la valutazione dell’attività didattica del ricorrente e di M sarebbero inoltre viziate da irragionevolezza e da disparità di trattamento: benchè B abbia svolto, secondo la tesi esposta in ricorso, un’attività didattica di livello e consistenza superiore a quella svolta dal controinteressato, la commissione illogicamente avrebbe valutato come “molto buona” quella di quest’ultimo e come “buona” quella svolta dal primo (quarto motivo).

Si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Ministero, l’Università, il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali ed il controinteressato, C M.

L’Università e il controinteressato hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato, questo, notificato al dott. M solo dopo il decorso del termine decadenziale a ciò previsto dalla legge.

Alla camera di consiglio del 22 marzo 2018, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

In vista dell’udienza pubblica del 22 novembre 2018, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese. L’ing. M ha anche rilevato l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di interesse: il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura, avendo lo stesso intrattenuto rapporti di servizio ex art. 18 co. 4, L. 240/10 con l’Università di Catania nel triennio precedente.

All’udienza pubblica del 22 novembre 2018, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Occorre, preliminarmente, prendere in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica al controinteressato.

L’Università e l’ing. M hanno rilevato:

a) che quest’ultimo sarebbe l’unico controinteressato e che, quindi, non rileverebbe, ai fini dell’ammissibiltà del ricorso, la notifica al dott. Leonardo M;

b) che non può considerarsi validamente effettuata la notifica all’ing. M presso l’Università, trattandosi di un ufficio pubblico e la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2 c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all'ufficio” si riferirebbe esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari;

c) che la notifica tentata all’estero, presso la residenza olandese dell’ing. M, non si è compiuta, perché nel frattempo il controinteressato aveva spostato la sua residenza a Catania (come dichiarato dall’ambasciata italiana con nota del 23 febbraio 2018, pervenuta al dott. B il successivo 2 marzo);

d) che solo in data 2 marzo 2018, e perciò, decorso ampiamente il termine decadenziale di legge

per l’impugnazione degli atti amministrativi (anche a voler considerare quello più ampio di 90 giorni anziché 60 previsto per le notificazioni da effettuarsi in Europa ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a.), il ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso nei confronti dell’ing. M;

L’eccezione è infondata.

Ed invero, “qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio;
ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso”
(Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2013, n. 20830).

Nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di notifica al controinteressato presso la sua residenza all’estero entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 41, co. 5 c.p.a.

Successivamente, dopo l’esito negativo di tale tentativo di notifica, il dott. B ha richiesto una ulteriore notifica presso la nuova residenza di Catania del dott. M e a ciò ha provveduto in data 2 marzo 2018, ossia entro un termine ragionevolmente breve da quando ha ricevuto dall’ambasciata, con nota del 23 febbraio 2018, notizia della mancata notifica all’estero.

È, invece, inammissibile l’eccezione avanzata dal controinteressato con memoria del 22 ottobre 2018.

Il difetto di interesse al ricorso in capo al dott. B, stando a quanto asserito dal controinteressato, discenderebbe dalla mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, con conseguente impossibilità di partecipare alla selezione e, quindi, di risultarne vincitore.

Poiché il ricorrente è stato ammesso a partecipare alla procedura con un provvedimento amministrativo, il controinteressato avrebbe dovuto dedurre i vizi di tale atto con lo strumento processuale a tal fine offerto dall’ordinamento, ossia con il ricorso incidentale di cui all’art. 42 c.p.a. e non con semplice memoria.

Passando, ora, all’esame nel merito del ricorso, occorre considerare, preliminarmente, le censure mosse avverso l’ammissione alla procedura dell’ing. M (secondo motivo), la valutazione della sua attività didattica e della sua produzione scientifica (punto 3. del terzo motivo) e i giudizi relativi all’attività didattica del ricorrente e a quella del controinteressato, ritenuti viziati da illogicità e disparità di trattamento, attesa la supposta irragionevolezza della scelta della commissione di attribuire un giudizio più favorevole al controinteressato (quarto motivo).

Ad avviso del Collegio, le descritte censure sono inammissibili per difetto di interesse.

Nelle procedure concorsuali e selettive, il ricorrente, in forza di un consolidato principio giurisprudenziale, deve fornire almeno un principio di prova in ordine alla possibilità di conseguire un risultato utile dall’accoglimento del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099). Nella fattispecie per cui è causa, invece, non risulta che dall’annullamento dell’ammissione alla procedura del controinteressato – contestata con il primo motivo di ricorso – il ricorrente possa ricavare un risultato utile. Tenuto conto dei giudizi espressi dalla commissione, infatti, non può affatto dirsi che, nel caso di esclusione di M dalla procedura, la scelta della commissione sarebbe ricaduta sul ricorrente B.

Dal verbale n. 4, infatti, risulta che la commissione ha espresso i seguenti giudizi sintetici nei confronti dei cinque candidati:

B: buono, buono, buono, discreto;

M: ottimo, ottimo, ottimo, molto buono;

M: ottimo, buono, ottimo, ottimo;

M: eccellente, molto buono, eccellente, eccellente.

R: molto buono, buono, molto buono, buono (i quattro giudizi espressi nei confronti di ciascun candidato si riferiscono, nell’ordine, a preparazione scientifica, esperienza didattica, produzione scientifica, prova didattica).

Ne discende l’inammissibilità del secondo motivo.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle ulteriori due doglianze in esame. Laddove i giudizi relativi a M venissero ritenuti illegittimi per irragionevolezza, anche tenuto conto del raffronto con i giudizi relativi all’attività didattica di B, non potrebbe, comunque, discenderne un risultato utile per il ricorrente, che non ha dimostrato (né, peraltro, dedotto) che la sua preparazione scientifica, la sua esperienza didattica, la sua produzione scientifica e la prova didattica dallo stesso resa siano meritevoli di una valutazione più favorevole di quella espressa dalla commissione nei confronti di ciascuno degli altri candidati.

Sono, invece ammissibili le ulteriori censure, tendenti ad un travolgimento dell’intera procedura, potendo riconoscersi, in capo al ricorrente, un interesse al raggiungimento di tale risultato.

Le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso sono, però, infondate.

Non può infatti condividersi l’assunto di parte ricorrente, per il quale la nomina della commissione in un momento successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento.

In materia di pubblici concorsi, non vige, invero, la regola dell’anteriorità della nomina dei commissari rispetto alla presentazione delle domande dei candidati.

Nella diversa materia degli appalti pubblici, il legislatore ha affermato il principio opposto, ossia quello per il quale “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte” (art. 77, co. 7 d.lgs. 50/2016;
in senso analogo, già l’art. 84, co.10 d.lgs. n. 163/2006) e ciò al fine di “evitare che vi possano essere, con la preventiva conoscenza dei nominativi dei commissari, inaccettabili contatti e collusioni dei candidati con gli stessi commissari” (così Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2016 n. 3039).

In materia di concorsi, la giurisprudenza ha affermato l’illegittimità della nomina della commissione in fase successiva alla presentazione delle domande di partecipazione, quando una norma regolamentare (comunale) espressamente stabiliva che la nomina della commissione dovesse precedere il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 70);
in assenza di una simile previsione, è stato, invece, riaffermato il principio generale, desumibile anche dalle sopra richiamate disposizioni in tema di affidamento di appalti pubblici, per il quale “l’anteriorità della nomina della Commissione giudicatrice rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva e alla stessa emanazione e pubblicazione del bando mina in radice il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7 luglio 2015, n. 323).

Né può accogliersi la censura relativa al voto palese reso dal Consiglio di Dipartimento all’atto della scelta dei docenti da inserire nella rosa di nominativi tra i quali estrarre i componenti della commissione;
il ricorrente, infatti, non indica la norma, anche regolamentare, violata. Peraltro, dalle disposizioni che, in talune ipotesi, prevedono la segretezza del voto concernente le persone (art. 83, co. 3 Cost., art. 184 O.R.E.L. Sicilia, art. 289 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148) non può farsi discendere il principio generale per il quale, anche in mancanza di una disposizione normativa espressa, ogni votazione che, anche latamente esprima un giudizio su una persona, debba svolgersi a scrutinio segreto.

Neppure conducente, ai fini della decisione, è il rilievo per il quale sarebbe illegittima, sotto più profili, l’inserimento della prof.ssa Eguileor nella rosa di nomi tra i quali sarebbe stato estratto uno dei componenti della commissione. La sostituzione del prof. R con la prof.ssa Eguileor, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima perché: a) la sostituzione non era necessaria, atteso che non poteva ravvisarsi un’incompatibilità in capo al prof. R, solo per essere stato, questi, membro della commissione per le abilitazioni del SSD BIO/07 della tornata 2012/2013;
b) inoltre, la docente non afferirebbe al macrosettore disciplinare di interesse.

La censura è inconducente, atteso che la docente in questione non è stata estratta a sorte, con la doglianza non è sorretta dal necessario interesse, non avendo spiegato, la scelta denunciata quale illegittima, nessuna efficienza causale sulle successive fasi della procedura concorsuale.

Passando, infine, ad un esame delle censure esposte nel terzo motivo di ricorso, va, anche in questo caso, rilevata la loro infondatezza.

Per un verso, infatti, non risulta viziato da palese irragionevolezza l’operato della commissione, che ha esaminato in un tempo pari a sette ore i curricula e le pubblicazioni dei cinque candidati, dovendo, anzi, ritenersi la congruità di tale tempo, trattandosi di un esame operato da soggetti esperti nella materia di interesse.

Infine, non può accogliersi neppure la censura relativa al mancato utilizzo, da parte della commissione, del criterio dalla stessa elaborato per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ossia: “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” .

Per un verso, infatti, il ricorrente non dimostra che, se anche avesse ottenuto un giudizio diverso rispetto al “buono”, che gli è stato attribuito, sarebbe stato selezionato (ciò che può dubitarsi, tenuto conto del complesso dei giudizi espressi e sopra ricordati), con conseguente inammissibilità della censura.

Peraltro, l’utilizzo di tale criterio può desumersi, sia pure implicitamente, dai sintetici giudizi espressi dai commissari in merito all’argomento oggetto delle pubblicazioni o al “livello ottimo” delle pubblicazioni.

Per le superiori considerazioni, il Collegio reputa il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato.

Tenuto conto della complessità della questione e del rigetto delle eccezioni relative all’ammissibilità del ricorso, le spese del giudizio possono essere compensate.

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