TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-05-27, n. 202201760
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Pubblicato il 27/05/2022
N. 01760/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sull'istanza della ricorrente per la revisione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000;
Per l'accertamento dell'obbligo e la condanna
del Comune di Palermo e dell'A.s.p. di Palermo di provvedere all'istanza dalla ricorrente per la revisione del progetto individuale di assistenza ex. art. 14 della legge 328/2000 ed art. 1 comma 2 ex lege 112 del 22/06/2016;
nonché per il riconoscimento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto alla revisione del progetto individuale ex art. della legge n. 328 del 2000;
ed infine per la condanna
del Comune di Palermo e dell'A.s.p. di Palermo al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2022 il dott. Bartolo Salone;nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato e depositato il giorno 8 dicembre 2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che, con istanza del 7 ottobre 2020, aveva invitato, rispettivamente, il Comune di Palermo e l'ASP di Palermo, ciascuno per la propria competenza, a predisporre con modificazioni un nuovo progetto individuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della l. n. 328/2000, dato che quello preesistente era scaduto nel mese di luglio del 2020.
Non avendo ottenuto alcun riscontro nei termini di legge, ha chiesto che venga accertata l’illegittimità del silenzio mantenuto su tale istanza e, conseguentemente, che siano condannate le Amministrazioni intimate a provvedere entro un congruo termine e sia nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Ha, altresì, chiesto che venga accertata la fondatezza dell’istanza e riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della mancata tempestiva definizione del procedimento.
Il ricorso è stato affidato essenzialmente alla censura della violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990.
La ricorrente ha, inoltre, argomentato in ordine alla fondatezza della pretesa azionata e alla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, rappresentando di avere trasmesso l’istanza di rinnovo e rimodulazione del Progetto alla Commissione UVM che avrebbe dovuto convocare a visita la ricorrente.
L’ASP di Palermo è rimasta invece contumace.
Con la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata in seguito alla camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, il Collegio, prendendo atto della mancata predisposizione del progetto individuale in favore del disabile grave nei termini di legge, ha accolto l’azione avverso il silenzio, condannando “ il Comune di Palermo e l’ASP di Palermo, ciascuno per la propria competenza, a provvedere sull’istanza della ricorrente entro il termine di 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza” e nominando “quale commissario ad acta, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega ” per l’eventuale esecuzione in via sostitutiva;quanto alla domanda di risarcimento del danno, ha disposto invece la conversione del rito e fissato la pubblica udienza del 23 maggio 2022 per la trattazione con il rito ordinario ai sensi dell’art. 117, co. 6, cod. proc. amm..
A seguito della sentenza n-OMISSIS-la P.A. ha convocato in data 13/05/2021 la ricorrente per la revisione del suo progetto individuale, sottoscritto dalla ricorrente per presa visione e accettazione in pari data.
Con memoria del 12 aprile 2022, la ricorrente ha insistito nella domanda di risarcimento del danno dovuto al ritardo nella revisione del progetto individuale e ha chiesto, altresì, il pagamento, in ogni caso, dell’indennizzo da mero ritardo previsto dall’art. 2 bis, comma 1 bis, L. 241/1990.
All’udienza pubblica del 23 maggio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno (non patrimoniale) da ritardo deve essere rigettata.
Assume al riguardo la ricorrente che il ritardo nella revisione del progetto abbia comportato anche “ un ritardo nell’erogazione dei servizi (assistenza domiciliare) essenziali e necessari a condurre una vita dignitosa, causando alla ricorrente danni non patrimoniali e da perdita di chances ”. Inoltre, con la memoria finale, riferisce che il ritardo nell’aggiornamento del progetto individuale avrebbe compromesso ulteriormente le già precarie condizioni di salute (anche psicologica) e familiari, “ costringendo la ricorrente a rivolgersi ad uno psicologo-psicoterapeuta per affrontare le sue problematiche esistenziali ”.
Rileva il Collegio che, secondo le regole generali della responsabilità civile, il richiedente è tenuto ad allegare e provare in termini reali il pregiudizio subito, anche se collegato a valori riconosciuti a livello costituzionale, e ciò perché la categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., pur nei casi in cui la sua applicazione consegua alla violazione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un'ipotesi di danno-conseguenza e non un mero danno-evento, “il cui ristoro è in concreto possibile solo a seguito dell'integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato (cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008, n. 26792;Cass. Sez. III, 24 settembre 2013, n,, 21865;Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2014, n. 34)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/6/2019 n. 4454;idem, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 25/2/2019 n. 10526;T.A.R. Umbria, 7/11/2019 n. 573).
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata invece ad allegare, in termini puramente astratti e ipotetici, il pregiudizio non patrimoniale, senza fornire alcun attendibile principio di prova, anche indiziario, sui riferiti aggravamenti della propria sfera personale, familiare e sulle condizioni di salute. A tal fine non si può utilmente invocare, come principio di prova, la mera attestazione del trattamento psicoterapico che la ricorrente segue ormai da diversi anni (precisamente dal 2011), poiché tale attestazione evidenzia soltanto l’esistenza di un disagio psicologico legato alla complessiva e gravosa situazione esistenziale legata alla risalente malattia, ma non denota – né dalla stessa è possibile inferire, anche solo indirettamente – un peggioramento delle condizioni di salute fisica e psichica specificamente riferibile, con nesso di causa-effetto, al ritardo nell’aggiornamento del progetto individuale da ultimo richiesto con l’istanza del 7/10/2020.
Dal confronto tra il progetto individuale datato 11/07/2019 e il progetto revisionato il 13/05/2021, emerge inoltre che alla ricorrente è stato riconosciuto un incremento delle ore di assistenza domiciliare di due ore giornaliere (dalle sei ore previste dal precedente progetto alle otto ore attuali) senza che sia mai venuta meno la continuità dell’assistenza, sebbene per un numero di ore inferiore a quelle poi riconosciute, nelle more del procedimento di revisione (circostanza della quale dà atto lo stesso Commissario ad acta nella propria relazione, di cui alla nota prot. -OMISSIS-presente in atti).
Il quadro fattuale così delineato ridimensiona fortemente la presunzione di danno apoditticamente prospettata in ricorso e rende inverosimile la gravità delle conseguenze che la ricorrente assume di avere risentito contestualmente nella propria sfera personale, familiare e sanitaria e di cui chiede il ristoro.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va quindi rigettata, in quanto non è stata addotta la prova, anche solo indiziaria, del danno-conseguenza (al di là di una attestazione di trattamento psicoterapico alla quale, come si è visto, non si può attribuire alcun valore significativo) né del nesso di derivazione causale tra il pregiudizio prospettato e il ritardo nella revisione del progetto individuale per cui è controversia.
La domanda di pagamento dell’indennizzo da mero ritardo, dal canto suo, è inammissibile sotto due aspetti.
Essa, in primo luogo, è stata introdotta con una memoria ex art. 73, c.p.a. (che, come è noto, deve limitarsi a illustrare gli argomenti a sostegno delle ragioni dedotte nel ricorso e non è pertanto idonea ad ampliare il thema decidendum ) invece che con la proposizione di un atto ritualmente notificato alle controparti (motivi aggiunti). Invero, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo costituisce domanda nuova e va nettamente distinta da quella prevista dal comma 1 dell'art.