TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-07-09, n. 201900631

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-07-09, n. 201900631
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900631
Data del deposito : 9 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2019

N. 00631/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 258 del 2019, proposto da
P R, rappresentato e difeso dagli avvocati B B, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di La Maddalena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unipolsai Assicurazioni S.p.A non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. C_E425 – LA MADDALENA - 1- 2019 - 02 - 22 - 0003931 del Comune di La Maddalena, datata 22 febbraio 2019, a firma del dirigente della Direzione Affari generali e Sociali, con la quale il Comune di La Maddalena ha rigettato l'istanza di accesso ai documenti amministrativi datata 22 gennaio 2019 presentata dal ricorrente

e per la condanna

- del Comune di La Maddalena all'esibizione ed all'estrazione e consegna di copia dei documenti richiesti dal ricorrente con istanza del 22 gennaio 2019 (prot. Comune n. 1651 del 23 gennaio 2019).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Maddalena;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente che, con sentenza n. 576/14 della Corte dei Conti, egli è stato condannato a versare al Comune di La Maddalena la somma di circa € 50.000,00, a titolo di danno erariale, per vicende occorse quando rivestiva il ruolo di dirigente dell’area tecnica del Comune.

Avendo contezza che il Comune aveva stipulato con la compagnia Unipol un’assicurazione (polizza n. 28439773) a copertura dei danni cagionati dai propri dipendenti apicali, l’Ing. Russo ha in un primo momento denunciato direttamente il sinistro alla compagnia, invitandola a provvedere senza tuttavia ottenere riscontro.

Non avendo a disposizione il testo della polizza ed i documenti connessi, l’Ing. Russo, in data 22 gennaio 2019, ha quindi inoltrato un’istanza di accesso al Comune di La Maddalena che, nel frattempo, aveva comunicato di voler procedere coattivamente nei suoi confronti al recupero delle somme definite dalla sentenza della Corte dei Conti.

L’ing. Russo ha espressamente precisato di avere interesse ad accedere ai documenti richiesti, al fine di agire anche in giudizio per ottenere il pagamento delle somme da parte dell’assicurazione ed addivenire all’estinzione della pretesa erariale.

Afferma che la conoscenza dei dettagli della polizza e degli altri documenti richiesti ed il possesso di questi è infatti essenziale per la tutela giudiziale dei diritti ed interessi del ricorrente;
e ciò per valutare la tipologia e l’adeguatezza delle iniziative da intraprendersi eventualmente tanto nei confronti dell’amministrazione comunale che della compagnia assicurativa.

Il Comune di La Maddalena ha negato l’accesso, con la seguente motivazione:

“La scrivente Amministrazione ritiene che difetti un interesse specifico e differenziato all’esibizione della documentazione richiesta, in particolare per l’assenza di strumentalità alla tutela di un interesse concreto e meritevole di protezione.

Non sussiste, infatti, un obbligo di escussione preventiva dell’eventuale garanzia con cui sia stato assicurato il rischio di perdite patrimoniali cagionate all’Ente di appartenenza per responsabilità amministrativa – contabile;
l’eventuale copertura assicurativa non può comunque porre il danneggiante al riparo dalle iniziative esecutive che l’Amministrazione danneggiata è tenuta a porre in essere.

Né l’istante potrebbe azionare pretese dirette e/o indirette nei confronti della Compagnia al fine di farsi manlevare.”

Avverso il diniego è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione degli articoli 22, 23, 24, e 25 della l. 241/1990, violazione e falsa applicazione degli articoli 1882, 1891 e 2740 del codice civile.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione ad esibire, estrarre copia e consegnare all’Ing. P R i documenti da lui richiesti con istanza del 22 gennaio 2019.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

E’ vero che l'accesso agli atti, anche se strumentale all'esercizio del diritto di difesa, deve essere, pur sempre, sorretto da un interesse conoscitivo personale, attuale e concreto (art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990 e 2, d.P.R. n. 184/2006);
il suo esercizio non può perseguire finalità emulative né avere carattere esplorativo o tradursi in un controllo generalizzato dell'attività amministrativa (ex multis, T.a.r. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 22 settembre 2018, n. 303).

Ma occorre precisare che la disciplina dell'accesso agli atti amministrativi non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in maniera attenuata, sicché la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti e/o documenti oggetto dell'accesso abbiano cagionato o siano idonei a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto. Ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, il requisito della necessaria sussistenza di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione, non significa che l'accesso sia da configurare come meramente strumentale alla difesa in giudizio sulla situazione sostanziale principale;
esso, invece, assume una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale (T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 22 ottobre 2018, n. 10210).

E’ questo il caso che occupa il Collegio in cui, a prescindere dalle ragioni che il Comune sosterrà, il ricorrente ha un evidente interesse a conoscere le condizioni della polizza, conoscenza che l’amministrazione non può negare.

Il ricorso è, in definitiva, fondato e deve essere accolto.

Le spese, stante la assoluta particolarità della vicenda controversa, e il contegno complessivo delle parti in causa in questa vicenda, possono essere compensate con obbligo in capo al Comune di restituzione del contributo unificato.

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