TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202305121
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 05121/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04865/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4865 del 2019, proposto da Autosoccorso Vesuvio di V M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S G P e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
del Comune di San Giorgio a Cremano al risarcimento danni da ritardo nella stipula di contratto appalto di servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio A Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 5.11.2019, l’impresa individuale Autosoccorso Vesuvio Di V M (in seguito anche: Autosoccorso Vesuvio) ha chiesto al Comune di San Giorgio a Cremano di essere risarcita del danno connesso al ritardo per la stipula del contratto di appalto per il servizio di “rimozione, deposito e custodia veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/92”, da determinarsi, anche in via equitativa, tenuto conto del danno emergente, del lucro cessante, della perdita di chance e del pregiudizio curriculare.
1.1. In fatto ha esposto:
-di svolgere da svariati anni l'attività di parcheggio, rimessa, vendita autoveicoli, rimozione, deposito e custodia veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/92, avendo prestato il detto servizio anche per il Comune di San Giorgio a Cremano, in forza di reiterati affidamenti temporanei;
- di aver svolto la suddetta attività sul suolo, detenuto in forza di contratto di locazione, sito in via Di Giacomo n. 8;
- di aver partecipato alla gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, indetta dal Comune di San Giorgio a Cremano, con determina n. 65, per l’appalto del servizio di “rimozione, deposito e custodia veicoli ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 285/92, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al rialzo sull'aggio percentuale complessivo delle tariffe di cui all'art. 6 del capitolato d'oneri, per l’importo presunto stimato in € 39.906,44;
- di essersi posizionata al primo posto nella graduatoria provvisoria;
- che, dopo una richiesta di chiarimenti avanzata con nota prot. n. 31928 del 24.7.2017, il Comune di San Giorgio a Cremano ha ritenuto di escludere la ricorrente dalla gara in questione, dal momento che non sarebbe risultato provato il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 5 (ma anche 4.2) del Capitolato d'oneri che prevedeva che “il concessionario abbia la disponibilità di un'idonea area di deposito per la custodia dei veicoli ubicata all'interno del territorio del Comune di San Giorgio a Cremano o entro 3,5 Km.... che permetta il normale accesso di tutte le tipologie di veicoli previsti dall'art. 47 comma 2 lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e il ricovero di almeno 50 veicoli (categoria M1)” integrando – a parere della S.A. - anche una falsa dichiarazione;
- che l’impresa è stata quindi esclusa con nota del 6.11.2017, prot. n. 46948, aggiudicandosi l’appalto alla Fratelli Palumbo snc;
- di aver impugnato l’esclusione davanti a questo Tar (RG 4836/17) che con sentenza del 25.1.2018, n. 670, ha accolto il ricorso annullando i provvedimenti impugnati, sentenza passata in giudicato;
- che il Tar ha affermato nella predetta sentenza che “pur a fronte di una superficie complessiva che potrebbe ospitare, laddove idoneamente sfruttata, ben oltre 50 autovetture nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dal menzionato decreto ministeriale (cfr. in particolare il paragrafo 3.3), è suddivisa in spazi di parcamento insufficienti a garantire il ricovero del numero minimo di autoveicoli: essa dovrebbe essere conformata in maniera diversa e contemplare un numero di stalli superiore, beninteso senza rendere impraticabili le vie di accesso all’autorimessa ed i necessari spazi di manovra anche in caso di vetture allineate;... in altri termini, ferma restando l’inidoneità