TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-05-07, n. 201001740

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-05-07, n. 201001740
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001740
Data del deposito : 7 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02771/1999 REG.RIC.

N. 01740/2010 REG.SEN.

N. 02771/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2771 del 1999, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso V A P in Bari, via Pizzoli, 8;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. R V, con domicilio eletto presso R V in Bari, via P.Amedeo, 26;

per l'annullamento

del provvedimento della XXV Ripartizione – Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n. 32272 del 29.06.1999, notificato in data 16.08.1999, recante diniego di condono edilizio (diniego di sanatoria n. 76 del 1999);

di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale e, segnatamente, della comunicazione di avvio del procedimento di diniego di sanatoria, nonché del parere reso dalla C.E.C. nella seduta del 7.10.1998..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il Pres. dott. V M e uditi per le parti i difensori avv. V.A.Pappalepore e avv. A.Farnelli, su delega dell'avv. R.Verna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato e depositato rispettivamente In data 11 novembre 1999 ed in data 3 dicembre 1999, la ricorrente ha impugnato il diniego di condono di cui in epigrafe riguardante un locale adibito a garage realizzato in Ceglie del Campo alla ex strada provinciale Bari-Bitritto-Adelfia in catasto al fg. 6 p.lla 92 sub 2, motivato esso diniego “ai sensi della l.r. n. 56/80 art. 51 l.ett. h, come da parere C.E. del 7.10.1998”.

Deduce in unico ed articolato motivo di gravame: Violazione ed erronea applicazione degli art. 51 lett. h l.r. n. 56/80 e 33 legge n. 47/1985. Violazione artt. 32 e 35 legge n. 47/198, violazione art. 1 l.r. n. 31/1996. Rappresenta a riguardo che in loco non ci sono gravine ma solo un avvallamento naturale denominato Aia di Cristo compreso nell’ambito della lama “Baronali”;
e le lame non sono menzionate nell’elenco di cui all’art. 82 dpr 616/77 come modificato dall’art. 1 della legge 431/85. aggiunge che il vincolo in questione avrebbe carattere transitorio e destinato a venir meno con l’approvazione del PUTT e quindi l’amministrazione avrebbe dovuto ex art. 32 della legge n. 47/1985 acquisire il prescritto parere paesaggistico;
aggiunge ancora che la zona è interessata da numerosi insediamenti edilizi e che comunque sulla istanza di sanatoria si era già determinato il silenzio assenso per decorso del termine di un anno di cui all’art. 35 12^comma art. 35 legge n. 47/1985 (come modificato dall’art. 39 co.4^ della legge n. 424/94.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bari che puntualmente contro deducendo ha concluso per il rigetto del gravame.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato. Il fatto che in zona vi fosse la presenza di una lama e non già di una gravina, non rileva ai fini della tutela;
infatti come più volte detto dalla giurisprudenza di questo TAR, (vedi sent. n. 634/2007) i due termini costituiscono specie nell’ambito del genus torrenti, e sono particolari configurazioni geologiche del territorio pugliese ed entrambe risultano tutelate dal vincolo di inedificabilità nella fascia di 200 mt. dalla lama o gravina ex art. 51 lettera h della L.R. 56/80 ribadito successivamente dalla l.r. n. 90/80.Sull’efficacia transitoria sino all’approvazione del PUTT su cui insiste parte ricorrente, basti osservare, disattendendo la particolare censura, che l’efficacia temporale di essi vincoli è stata, come accennato, più volte prorogata: sino al 31/12/99 giusto art. 12 della al.r. n. 17/1999 e quindi sino al 31.12.2000 giusto art. 43 della l.r. n. 9 2000. Il fatto poi che in zona vi siano già numerosi interventi edilizi, non può certo comportare ulteriore degrado della zona per mancato rispetto della fascia di 200 mt. a tutela della lama, richiamandosi pure lil pericolo che una edificazione incontrollata possa compromettere ed in modo irreversibile la funzione programmatoria dello strumento urbanistico PUTT, il che serve ad escludere ipotesi di realizzatosi silenzio assenso. In tema va pure considerato che espressamente al 17 co. dell’art. 35 si parla di esclusione di ipotesi di silenzio assenso nei casi di cui all’art. 33 e che già intervenuta giurisprudenza in ordine all’applicazione o meno del particolare istituto come individuato dall’art. 35 della legge n. 47/1985 ha avuto modo di affermare che non si forma il silenzio assenso quando la domanda viene a riguardare un immobile soggetto a vincolo di inedificabilità (Tar Piemonte n. 1997/2005), ovvero ancora che l’accoglimento per silentium della domanda una volta decorso il termine di 24 mesi persegua la finalità di snellimento della procedura ma non modifica le condizioni sostanziali per conseguire la sanatoria, nel senso cioè che ove l’opera non sia effettivamente sanabile diventa irrilevante il decorso del menzionato periodo di 24 mesi (Tar Latina n. 2038/2004). .

In conclusione, come più volte detto dalla giurisprudenza di questo TAR ( sent. nn. 889/2010;
1987/2009;
634/2007;
111/1999) nonché dallo stesso C.d.S. ( dec. Sez. V n. 342/2001), l’art. 51 della l.r. n. 56/80 pone un vincolo di inedificabilità assoluta con conseguente applicazione dell’art. 33 della legge n. 47/85, e non dell’art. 32 di essa legge.

Il provvedimento gravato, pertanto, va qualificato legittimo con rigetto del ricorso in epigrafe;
spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza, annotandosi che nella relativa liquidazione il Collegio tiene conto della presenza di altri similari ricorsi chiamati alla stessa pubblica udienza e decisi nella stessa camera di consiglio.

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