TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800013
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Pubblicato il 03/01/2018
N. 00013/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2000, proposto da:
Elle Immobiliare Spa Già Elletre Spa, in persona del legale rappresentante p.t., e Dell'Antonio Odino, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, S C, con domicilio eletto presso lo studio S C in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati A I, N O, M B, M M, domiciliato nella sede municipale in Venezia, S. Marco, 4091;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della variante per la Città Antica di Venezia al Piano Regolatore Generale approvata dalla Regione Veneto con deliberazione 9.11.1999 n. 3987 e adottata dal Comune di Venezia con deliberazione consiliare n. 277 del 2 dicembre 1996, integrata per controdeduzioni alle osservazioni, con deliberazione consiliare n. 340 del 29-30 settembre 1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 dicembre 2017 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le parti ricorrenti sono comproprietari di un complesso immobiliare sito a Venezia e prospiciente Piazzale Roma.
Nel presente giudizio hanno impugnato la variante per la Città Antica di Venezia al Piano Regolatore Generale, nella parte in cui ha previsto:
- un prolungamento del rio S. Andrea per costruire una darsena a servizio della stazione autobus e dell'autoporto per lo scarico e carico bagagli;
- la costruzione di un ponte pedonale sopra il suddetto prolungamento del rio S. Andrea;
- il divieto di accessi carrabili agli edifici privati e allo scavo di un tratto del rio S. Andrea.
Il ricorso è affidato a un unico e articolato motivo di gravame, con cui i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnata variante per violazione di legge ed eccesso di potere, dolendosi in particolare del mancato accoglimento delle osservazioni presentate in sede di adozione della variante al P.R.G. e dell’illogicità delle avversate previsioni di piano.
Resiste il Comune, contrastando analiticamente le avverse pretese.
Il ricorso non merita accoglimento.
L’impugnata variante al P.R.G. della città antica è stata adottata all’esito di una congrua istruttoria.
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati (Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 845;Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 23 ottobre 2009, n. 6521;Consiglio di Stato sez. IV - sentenza 7 luglio 2008 n. 3358).
Le scelte effettuate dall’Amministrazione pubblica, nell’adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni” (Consiglio di Stato sez. IV 8 maggio 2017 n. 2089;ex multis anche n. 1700/2017;874/2017;2643/2016).
Nel caso di specie non sussistevano affidamenti qualificati in capo alle parti ricorrenti: le scelte urbanistiche effettuate dal Comune, compresa quella di eliminare i passi carrabili a Piazzale Roma, non appaiono manifestamente illogiche o irragionevoli, inserendosi in un più ampio progetto di risistemazione di Piazzale Roma e dell'intera parte occidentale della città storica, nell'ambito della quale è stato ridisegnato il sistema dei quattro terminals (marittimo-ferroviario-carrabile-ciclabile), conservando i frammenti di tessuto antico lungo il Canale S. Chiara, il Canal Grande e tra il rio S.Andrea e il rio delle Burchielle.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della problematicità delle questioni trattate.