TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-06-20, n. 201401113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-06-20, n. 201401113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401113
Data del deposito : 20 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00829/2013 REG.RIC.

N. 01113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00829/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2013, proposto da:
Società Agricola di Dellarossa Claudio e Massimo F.lli, rappresentata e difesa dall’avv. E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 30;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Centro Latte Centallo s.r.l.;

per l'annullamento

1) della richiesta-intimazione di versamento del prelievo esigibile ex art. 8 quinquies legge 33/2009 di cui alla comunicazione INL 33-03951543-P Prot. N. Agea Dir. gen. 2013.522 dell'11/6/2013 spedita con raccomandata A.R. 147577453677 ricevuta il 25/6/2013 con richiesta di pagamento di euro 371.338,68 di cui euro117.350,47 per interessi;

2) nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto, in particolare dei provvedimenti AIMA/AGEA di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97;
nonché della comunicazione

AIMA

8/9/1999 inviata con la raccomandata indicata nella Tabella 1 dell'Allegato 1 all'intimazione di versamento di cui al punto che precede;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’azienda agricola ricorrente impugna gli atti in epigrafe, recanti l’intimazione di versamento ai sensi dell’art.

8-quinquies del decreto legge n. 5 del 2009 per il prelievo esigibile in relazione alle annate casearie 1995/96 e 1996/97 (a titolo di prelievo per superamento delle quote latte e di interessi).

Deduce motivi così riassumibili:

- quanto al prelievo, illegittimità dell’iscrizione nel registro nazionale dei debiti per difetto di preventiva comunicazione di accertamento, difetto di motivazione e violazione degli artt.

8-ter e 8-quater del decreto legge n. 5 del 2009;

- quanto agli interessi di mora, illegittimità per difetto di preventiva notificazione dell’imputazione del prelievo.

Si è costituita AGEA, chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda di sospensiva è stata parzialmente accolta, con ordinanza di questa Sezione del 10 ottobre 2013, limitatamente alla debenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2014 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Può darsi per nota la ricostruzione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte (si rinvia, in specie per il regime giuridico delle annate qui controverse, alle sentenze di questa Sezione n. 1125 del 25 ottobre 2012 e n. 1067 dell’11 ottobre 2012).

Il ricorrente contesta, quanto al prelievo, l’illegittimità dell’iscrizione nel registro nazionale dei debiti per l’asserita violazione dell’onere di preventiva comunicazione di accertamento, nonché per difetto di motivazione e violazione degli artt.

8-ter e 8-quater del decreto legge n. 5 del 2009.

La censura è infondata.

In primo luogo, va rilevato che, per giurisprudenza pacifica, l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo non vizia il provvedimento, quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2012 n. 2286).

Con riguardo alla vicenda in esame, la procedura disciplinata dall’art.

8-quinquies del decreto legge n. 5 del 2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009) è costituita da tre fasi, nelle quali è garantito il contraddittorio endo-procedimentale preordinato all’individuazione, in via definitiva, dei debiti “esigibili” per i quali si potrà accedere alla rateizzazione.

Dapprima l’AGEA intima, infatti, a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili (ovvero anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale), poi il produttore interessato può presentare all’AGEA la richiesta di rateizzazione e, infine, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

Non v’è, pertanto, motivo di dubitare che l’azienda ricorrente, laddove ne avesse avuto interesse, avrebbe potuto fornire il proprio apporto partecipativo, anche a prescindere dalla comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

In ogni caso, la ricorrente non esplicita quali elementi conoscitivi avrebbe rappresentato all’amministrazione nel corso dell’istruttoria.

Ugualmente infondata è l’affermazione secondo cui l’AGEA non avrebbe previamente accertato la debenza degli importi per cui ha intimato il versamento e non avrebbe motivato circa l’addebito al bilancio nazionale, da parte della Commissione europea, dei debiti per prelievo latte dei quali ha chiesto il pagamento.

Al di là del fatto che non viene in alcun modo smentito che sia comunque avvenuta l’iscrizione degli importi ora in contestazione nel registro nazionale dei debiti, non può trascurarsi che la comunicazione impugnata si riferisce ad imputazioni di prelievo divenute esigibili successivamente all’invio di precedenti intimazioni riguardanti le campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 (si vedano le tabelle allegate alla comunicazione impugnata).

Ciò pare sufficiente al Collegio per ritenere previamente accertata la debenza degli importi per i quali viene ora intimato il pagamento.

Quanto al fatto che i debiti di che trattasi non sarebbero addebitati al bilancio nazionale da parte della Commissione europea e, pertanto, non avrebbero potuto essere iscritti nel registro nazionale, va in contrario osservato che il Consiglio Europeo, con decisione del 16 luglio 2003, ha autorizzato l’Italia a concedere un aiuto di Stato (poi sfociato nell’art. 10 della legge n. 119 del 2003, con cui è stato concesso ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari di rateizzare i debiti, per le annate dal 1995/1996 al 2001/2002, senza l’imputazione degli interessi), previo riconoscimento del debito fino ad allora dovuto dai produttori pari ad euro 1.386.475.250,00 e previa sostituzione ai produttori nel pagamento del predetto importo totale dovuto alla Comunità (che, poi, lo Stato italiano avrebbe recuperato mediante i pagamenti differiti dei produttori – cfr. 6° considerando della decisione CE del 16 luglio 2003).

Da ciò deriva che l’iscrizione nel registro nazionale risulta effettuata in conformità a quanto previsto dall’art.

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