TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-05-12, n. 202205915

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-05-12, n. 202205915
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205915
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2022

N. 05915/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08332/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8332 del 2019, proposto da
P P, M P, rappresentati e difesi dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Zagarolo, non costituito in giudizio;

per l’accertamento,

A) - dell'illegittimità dell'occupazione dei terreni siti nel del Comune di Zagarolo, identificati catastalmente: a) al Foglio n. 42 p.lla 359 di mq. 570 e Foglio 42 p.lla 360 di mq. 340, e b) al Foglio 44 particella n.147 di mq. 1.010, per un totale di mq. 1.920, in ragione:

(i) del mancato perfezionamento del procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, omessa determinazione ed offerta dell'indennità di occupazione temporanea e d'urgenza ed omesso deposito della medesima, e, in ogni caso, per l'inutile decorso del termine entro il quale avrebbe dovuto essere adottato il decreto di esproprio dello stesso immobile;

(ii) nonché della mancata adozione del decreto di esproprio delle aree di cui sopra, interessate da occupazione temporanea e d'urgenza per la realizzazione delle opere di cui al presente atto e della conseguente loro irreversibile, illegittima, trasformazione;

B) - della effettuata – con il presente ricorso - rinuncia abdicativa dei signori P P e M P al loro diritto di proprietà in ordine ai terreni siti nel del Comune di Zagarolo, identificati catastalmente al Foglio n.42 p.lla 359 e 360, e al Foglio 44 particella n.147, stante la intervenuta irreversibile trasformazione dei terreni;

e, per l'effetto, PER LA CONDANNA

del Comune di Zagarolo, in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale risarcimento:

a) del danno subito in conseguenza dell'illegittima ed abusiva occupazione e sottrazione dei terreni di loro proprietà;

b) del danno da illegittima occupazione degli immobili stessi per il periodo intercorrente tra il giorno della occupazione e quello dell'avvenuta trasformazione irreversibile del bene;

c) dei danni morali;

d) dei danni materiali per le azioni difensive intraprese dai ricorrenti avverso atti dell'Agenzia del Territorio;

e) di quei danni, comunque qualificati, anche eventualmente come esistenziali, conseguenti al comportamento intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del Comune di Zagarolo

ALTRESI' DISPONENDO

(stante la natura abdicativa e non traslativa dell'atto di rinuncia) che il provvedimento con il quale il Comune di Zagarolo procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando questo la condizione risolutiva che gli odierni ricorrenti intendono con il presente atto apporre alla loro rinuncia abdicativa - costituisce atto da trascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo all'amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I signori P P e M P, anche quali eredi del padre Sig. L P, sono proprietari: (a) delle aree site in Comune di Zagarolo, identificate catastalmente al Foglio n.42 p.lla 359 e 360, e (b) con l'usufrutto dell'ormai deceduto loro zio, Sig. C P, delle aree site in Comune di Zagarolo, identificate catastalmente al Foglio 44 particella n.147.

Tali aree venivano interessate da procedure espropriative che non si concludevano con regolare provvedimento ablativo.

Più precisamente, quanto a quella sub “a”, con Deliberazione di Consiglio n. 245 del 23.10.1981, il Comune di Zagarolo approvava il piano particellare di esproprio ed il connesso progetto esecutivo afferente la realizzazione di un impianto di depurazione attinente al Mattatoio comunale di Zagarolo;
in esecuzione della suddetta Deliberazione n.245/1981, con atto prot. n.448 del 12.01.1982, avente ad oggetto: "Costruzione impianto di depurazione mattatoio - Occupazione aree", il Comune comunicava l’immissione in possesso dal 19.01.1982.

Quanto agli immobili sub “b”, con Deliberazione di Giunta Comunale n.269 del 27.04.1982, il Comune approvava il progetto esecutivo afferente l'installazione di un impianto sportivo (campo polivalente) denominato "Valle del Formale". In esecuzione della suddetta Deliberazione n.269/82, con successiva deliberazione n.613 del 28.09.1982 avente ad oggetto: "Lavori di costruzione impianto sportivo - autorizzazione occupazione di urgenza delle aree", il Comune deliberava l'occupazione di urgenza.

Le occupazioni divenivano illegittime a partire dal: - 12.01.1987 per l’Area sub a) [immissione in possesso del 12.01.1982];
- 25.01.1988 per l’Area sub b) [immissione in possesso del 25.01.1983].

Su tali basi, deducono che la mancata conclusione del procedimento espropriativo integra una fattispecie di cattivo uso del potere, con la conseguente illegittimità degli atti eventualmente adottati nel corso della procedura e della stessa occupazione.

Chiedono condannarsi l’Ente al risarcimento del danno conseguente all’illecito spossessamento della proprietà, alla restituzione della quale preferiscono la monetizzazione del relativo valore (con rinuncia abdicativa).

Il Comune non si è costituito.

In vista dell’udienza del 27 aprile 2022 la difesa della parte ricorrente chiede rinvio essendo impossibilitata a partecipare all’udienza per la concomitante presenza in altro ufficio giudiziario (TAR Toscana) ed in subordine l’accoglimento della domanda sulla base degli scritti difensivi.

Nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

1) Preliminarmente, non v’è luogo ad accordare il rinvio della trattazione della causa, come pure prospettato dal difensore della parte ricorrente nell’istanza depositata in atti, posto che, una volta fissata la causa a ruolo d’udienza per la decisione, la cancellazione degli affari pendenti non è consentita ed i rinvii sono consentiti esclusivamente al ricorrere di speciali ed eccezionali circostanze, come meglio disposto all’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a., che non ricorrono nel caso di specie, laddove la richiesta di rinvio è funzionale solo ad adempimenti che sono agevolmente risolvibili mediante apposite deleghe.

II) In fatto, non risulta intervenuto alcun decreto di esproprio, né alcun atto negoziale valido ed efficacie che, come tale, abbia disposto il trasferimento della proprietà dagli odierni ricorrenti all’Amministrazione.

Come anche da ultimo ribadito in giurisprudenza (v. TAR Reggio Calabria, 28 aprile 2022, nr. 294, pubblicata nelle more della stesura della presente decisione e dalla quale sono tratti i riferimenti a seguire), dall’illegittima occupazione causata dalla sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione d’urgenza ed in assenza di un procedimento espropriativo conclusosi con un regolare e tempestivo atto ablatorio, discende, secondo l’ormai costante interpretazione (v. da ultimo, TAR Reggio Calabria n. 590 del 9 ottobre 2019 e n. 628 del 22 ottobre 2018, nonché le sentenze n. 2 e n. 4 del 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), l’obbligo per l’Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, in via alternativa:

- o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione;

- o tramite l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 (con corresponsione del relativo risarcimento secondo i paramenti ivi disciplinati, applicabile anche alle situazioni pregresse (in tal senso Corte Cost. n. 71/2015).

Allo stesso modo, non risulta neppure esclusa la possibilità che tra le parti intervenga una definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene, nonché in ordine al ristoro dei danni derivanti dall’occupazione illegittima subita.

Solo in tal modo può, infatti, essere adeguato lo stato di fatto a quello di diritto in maniera coerente sotto il profilo ordinamentale.

Ciò comporta che, a seguito dell’orientamento prevalso in sede di Adunanza Plenaria (decisioni nn. 2 e 4 /2020 sopra richiamate), non può trovare più applicazione, in caso di procedimento espropriativo non conclusosi con il decreto di esproprio, l’istituto della rinuncia abdicativa ai fini del solo risarcimento del danno.

Il ricorso può quindi trovare solo parziale accoglimento, in relazione alla domanda formulata sub A, punti “i” e “ii” dell’epigrafe, ovvero in ordine all’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione a far data dalla scadenza dei termini di occupazione legittima degli immobili (come dedotti, senza repliche, né contestazioni, da parte della ricorrente), con conseguente affermazione dell’obbligo del Comune di provvedere a far cessare tale illecito (che è permanente), mediante la restituzione del terreno agli aventi diritto, salvo che, nei termini come appresso indicati, non ritenga sussistenti le condizioni ed i presupposti per adottare un decreto ex art. 42 bis del TU Espropri;
mentre, non può trovare accoglimento la domanda articolata sub “C” tesa ad accertare l’intervenuta acquisizione della proprietà degli immobili in capo al Comune per effetto della c.d. “rinuncia abdicativa”, con conseguente obbligo di trascrizione del relativo titolo.

III) Quanto alla domanda di risarcimento, come variamente articolata in ricorso, deve rilevarsi quanto segue.

La domanda di risarcimento dei danni morali o esistenziali è generica, in quanto prospettata come mera conseguenza dell’illecito senza alcuna specificazione dei relativi profili costitutivi sia in termini oggettivi che di imputazione alla colpa dell’Amministrazione.

E’ infondata e va respinta la domanda di risarcimento riferita al pregiudizio asseritamente subito in conseguenza di attività di altra Amministrazione (riferite ad imposizione tributaria sugli immobili dell’Amministrazione comunale, che sarebbero stati attribuiti ai ricorrenti ai fini fiscali), poiché non v’è allegazione alcuna di avvenuti pagamenti, né dimostrazione di attività giudiziaria di difesa svolta nelle opportune sedi giurisdizionali, intesa a contestare i presupposti dell’accertamento tributario (laddove l’estraneità dei ricorrenti alla proprietà dei cespiti superficiari avrebbe potuto facilmente essere dimostrata).

Di fatto, la parte ricorrente prospetta tutte tali evenienze come fonti di un danno “in re ipsa”, che ne trascura del tutto sia l’autonomia oggettiva, vertendo le relative fattispecie in ordine ad interessi diversi da quelli meramente patrimoniali o di ristoro economico (quanto alle prime due domande), sia il necessario regime della prova (a carico del danneggiato).

Quanto alle altre voci di danno, parte ricorrente non dimostra in giudizio quale fosse il valore del bene al momento della scadenza dell’occupazione legittima, né quale sia il valore attuale del cespite.

Ne deriva che la domanda di risarcimento può essere accolta solo nei limiti conseguenziali all’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla cessazione dello stato di illegittima occupazione, quindi demandando al procedimento del Comune l’accertamento del valore dei beni (che andrà svolto, secondo i consueti principi, con ogni garanzia di partecipazione degli interessati e con obbligo di dedurre quanto dovesse risultare a suo tempo eventualmente già corrisposto loro o ai loro danti causa).

Pertanto, entro i termini indicati a seguire, l’Amministrazione dovrà valutare se sussistono i presupposti per l’adozione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR nr. 327/2001;
in difetto, dovrà provvedere alla restituzione del terreno agli aventi diritto, previa riduzione in pristino;
ai proprietari dovrà essere corrisposto l’indennizzo per l’occupazione illegittima a far data dalla scadenza dell’occupazione legittima – come dedotta dai ricorrenti – e fino all’effettiva restituzione, nella misura del 5% annuo del valore degli immobili, da calcolarsi dal momento della cessazione dell’occupazione legittima e fino alla loro restituzione.

Su tali somme, andranno corrisposti gli accessori come per legge.

III) In ordine alla quantificazione della misura del risarcimento, laddove l’Amministrazione si determini all’adozione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, dovrà essere osservata la commisurazione di legge, in ordine al contenuto della quale questo giudice non può pronunciarsi ulteriormente (ovvero direttamente accertando l’importo mediante CTU come le parti ricorrenti hanno chiesto), non essendo fornito di giurisdizione.

Invero, nelle more del presente giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “ Sono devolute al giudice ordinario e alla corte d'appello in unico grado, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore come unicum non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa ed autonoma natura e funzione a ciascuna di esse. Di conseguenza, l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi, cioè il mancato godimento del bene per occupazione senza titolo del cespite da parte dell'amministrazione, che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario il quale non fa valere una duplice legittimazione di soggetto avente titolo ora a un indennizzo ora a un risarcimento di un danno scaturito da un comportamento contra ius dell'amministrazione .” (Cass.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi