TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201702001
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/12/2017
N. 02001/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avv. B A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avv. M M G, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, in via Francesco Rubichi, n. 23;
Comune di San Donaci, n.c.;
nei confronti di
Ecotecnica s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pietro Marti, n. 9/A;
per l'annullamento:
- con il ricorso introduttivo:
a) della Determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2017, notificata a mezzo p.e.c. in data 11 luglio 2017;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
- con i motivi aggiunti depositati il 20 settembre 2017:
a) della Determinazione dirigenziale n. 598 del 2 agosto 2017, notificata a mezzo p.e.c. in data 7 agosto 2017;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi, nei limiti dell'interesse della ricorrente, di tutti i verbali di gara e della segnalazione all’A.N.A.C. inoltrata con nota prot. n. 25967 dell’11 agosto 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e della società controinteressata Ecotecnica s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avv.ti B.A. Pasqualone, M. Sanapo e L. Vergine, quest'ultimo in sostituzione dell’Avv. M.M. Guadalupi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, la società -OMISSIS-. - prima classificata, su tre ditte partecipanti, e aggiudicataria, a seguito di espletamento, da parte della Provincia di Brindisi (Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Donaci), della “gara-ponte” telematica (procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. “c” del D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente, gestione del centro di raccolta comunale. Gestione transitoria 18 mesi” - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
a) la Determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2017, notificata a mezzo p.e.c. in data 11 luglio 2017, con cui la Stazione Unica Appaltante ha disposto l’esclusione della Società medesima dalla procedura di gara de qua , dando, altresì, atto che “non si procede alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto in questione, disposta a favore dell’impresa medesima” con la precedente determinazione dirigenziale n. 103 del 13 febbraio 2017;
b) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;artt. 56, 57 e 101 della Direttiva 2014/24/UE;punto 3.1.2 paragrafo 5 della Lettera di Invito;violazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6;violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);violazione dell’art. 12 delle Preleggi;eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede concorsuale e di par condicio dei concorrenti;
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;artt. 56, 57 e 101 della Direttiva 2014/24/UE;punto 3.1.2 paragrafo 5 della Lettera di Invito;violazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), violazione del principio “ tempus regit actum ”, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede concorsuale e di par condicio dei concorrenti.
Con ordinanza 6 settembre 2017 n. 436, questo Tribunale (premessa l’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, del rito cd. “specialissimo” o “ super speciale”, di cui ai commi 2- bis e 6- bis del citato articolo 120 c.p.a.) ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata, con il ricorso introduttivo, dalla Società ricorrente.
Con i motivi aggiunti depositati il 20 settembre 2017, la Società ricorrente ha, altresì, impugnato:
a) la Determinazione dirigenziale n. 598 del 2 agosto 2017, notificata a mezzo p.e.c. in data 7 agosto 2017, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi in favore della società Ecotecnica s.r.l.;
b) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compresi, nei limiti dell’interesse della ricorrente, tutti i verbali di gara e la segnalazione all’A.N.A.C., inoltrata con nota prot. n. 25967 dell’11 agosto 2017.
A sostegno dei suddetti motivi aggiunti ha dedotto:
1) violazione e falsa applicazione di legge (art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50/2016), violazione e falsa applicazione della Lettera di Invito, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede concorsuale e di par condicio dei concorrenti;
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, artt. 56, 57 e 101 della Direttiva 2014/24/UE;punto 3.1.2 paragrafo 5 della Lettera di Invito;Linee Guida A.N.A.C. n. 6;art. 97 Costituzione e art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta , violazione dei principi di buona fede concorsuale e di par condicio dei concorrenti;
3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;artt. 56, 57 e 101 della Direttiva 2014/24/UE;punto 3.1.2 paragrafo 5 della Lettera di Invito;Linee Guida A.N.A.C. n. 6;art. 97 della Costituzione e art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), violazione del principio “ tempus regit actum ”, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona fede concorsuale e di par condicio dei concorrenti, illegittimità derivata.
Si è costituita in giudizio la società aggiudicataria Ecotecnica s.r.l., eccependo in limine l’improcedibilità del ricorso (sostenendo, in qualità di “controinteressata sopravvenuta”, di non essere stata resa edotta dei motivi a sostegno del ricorso principale relativo all’esclusione dell’-OMISSIS-. e, quindi, lamentando di non aver potuto controdedurre, a salvaguardia dell’integrità del contraddittorio, in ordine all’esclusione, pur avendone interesse). Ha, poi, contestato, nel merito, le avverse pretese e chiesto la reiezione del gravame.
Si è costituita in giudizio, altresì, la Provincia di Brindisi, parimenti contestando le censure avverse e chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza in Camera di Consiglio del 7 novembre 2017, le parti, su invito del Presidente del Collegio, hanno rinunciato all’istanza cautelare (incidentalmente formulata con i predetti motivi aggiunti) e ai termini a difesa, al fine della definizione nel merito dell’intera controversia. Indi, nella pubblica udienza in pari data, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione del merito.
DIRITTO
0.1 - Occorre innanzitutto ribadire (come già anticipato nella fase cautelare del giudizio) che (premesso che la Società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale n. 496 del 30 giugno 2017, con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della medesima, prima graduata/aggiudicataria giusta precedente determinazione dirigenziale n. 103 del 13 febbraio 2017, dalla gara-ponte “ufficiosa” de qua ), ad avviso del Collegio, non si applica alla fattispecie in esame il rito c.d. “specialissimo” o “ super speciale”, di cui ai commi 2- bis e 6- bis del citato articolo 120 c.p.a..
Ed invero, la novella di cui all’art. 120 del c.p.a. disegna, per le gare pubbliche, un nuovo modello complessivo di contenzioso “a duplice sequenza”, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la (celermente) raggiunta (ed incontestabile) certezza (giuridica) preventiva circa la “ res controversa ” della prima (precedente all’aggiudicazione) è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda (arg. ex Consiglio di Stato, V, ordinanza 14 marzo 2017, n. 1059): tale novella è “ applicabile unicamente nei casi in cui vi sia una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione >>(T.A.R. Puglia, Bari, III, 14 aprile 2017, n. 394), distinzione, invece, non ricorrente nella vicenda che ci occupa (trattandosi di esclusione disposta dopo l’aggiudicazione).
0.2 - Ciò chiarito, il Collegio ritiene che si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso introduttivo è infondato nel merito e va respinto e i motivi aggiunti sono (conseguentemente) inammissibili per difetto di interesse.
1. - Con il ricorso introduttivo, la Società ricorrente deduce, sostanzialmente: che sarebbe stata indotta in errore dalla stessa P.A., avendo reso le proprie dichiarazioni utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione appaltante, riportanti soltanto le condanne elencate al comma 1 dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;che non ricorrerebbe un’ipotesi di “falsa dichiarazione”, essendosi la Ditta premurata di acquisire i certificati penali del socio amministratore, non riportanti condanna alcuna (e ciò determinerebbe pure l’insussistenza dei presupposti per procedere alla - pure impugnata - segnalazione all’A.N.A.C.);che la gravata esclusione sarebbe contraddittoria ed illogica, per avere la P.A., nella determinazione dirigenziale impugnata, da un lato, “riconosciuto” che la nuova formulazione delle ipotesi di esclusione contenuta nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ha “tipizzato delle ipotesi di reato che determinano l’esclusione dalla gara” e non ha previsto l’“espresso obbligo dell’operatore di dichiarare tutte le condanne riportate”, e, dall’altro, affermato che la ricorrente “ha di fatto impedito a questa SUA di compiere e, conseguentemente esprimere ogni necessaria considerazione sull’affidabilità dell’impresa stessa”;che, comunque, non sarebbe più contemplato (come, invece, nel previgente art. 38, comma 1, lett. “c” del Decreto Legislativo n. 163/2006) un espresso obbligo dell’operatore economico (partecipante alla selezione pubblica) di dichiarare tutte le condanne penali riportate (nessuna esclusa), bensì (recependo la Direttiva 2014/24/UE) soltanto quelle espressamente e tassativamente elencate nei commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (con la conseguente - pretesa - limitazione/eliminazione del potere discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla gravità e/o incidenza delle condanne penali subite dal partecipante);che la condotta del legale rappresentante della Società, penalmente sanzionata (reato tributario accertato con sentenza passata in giudicato), non concreterebbe l’ipotesi di “grave illecito professionale” ex art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in cui rientrerebbero unicamente i comportamenti posti in essere nell’esecuzione di contratti pubblici o nel corso dell’espletamento di precedenti gare di appalto, gravi, significativi e sintomatici di persistenti carenze professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali o nello svolgimento di procedure di evidenza pubblica (richiama a tale proposito le Linee Guida n. 6 dell’A.N.A.C. ed il parere n. 2286/2016 del Consiglio di Stato), che ne hanno causato la risoluzione anticipata, le quali, alternativamente, non siano contestate in giudizio dall’affidatario o risultino confermate all’esito di un giudizio (e non avendo la P.A. neppure contestato le ragioni dell’incidenza della riportata condanna sulla affidabilità professionale della Società ricorrente).
1.1 - Le articolate (e pur suggestive) censure formulate con il ricorso introduttivo non colgono nel segno.
L’art. 80, comma 5° del D. Lgs. n. 50/2016 dispone, alla lett. c), che “ Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico ” qualora dimostrino “ con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ”.
E’ stato, innanzitutto, condivisibilmente rilevato che “ l’elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c), non è tassativa, ma esemplificativa, come si evince dalla formula di apertura del periodo («Tra questi rientrano…») recante l’elenco dei casi rientranti in questa nozione ” (Consiglio di Stato, V, 27 aprile 2017, n. 1955;in termini, Consiglio di Stato, parere n. 2286/2016): la disposizione nazionale de qua , pertanto, non contempla un numero chiuso di “ gravi illeciti professionali ”, ma ricomprende, sostanzialmente, quali fattispecie meramente esemplificative di tale categoria “aperta”, alcune situazioni (cfr. art. 57, comma 4, lettere “g”, “h”, “i” della Direttiva 24/2014/UE) già previste dal Legislatore comunitario quali specifiche cause di esclusione e ascrivibili, con ogni evidenza, alla generica voce generale di cui all’art. 57, comma 4, lett. c) della medesima Direttiva 24/2014/UE (statuente che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico … c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità ”).
Osserva il Collegio che la disposizione in parola mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico (potenzialmente affidatario di commesse pubbliche), consentendo alla Stazione appaltante di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo: il concetto di “ grave illecito professionale ” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 non introduce, infatti, una forma di esclusione automatica (essendo, comunque, necessaria una concreta valutazione al riguardo da parte della P.A.) e “ ricomprende … ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa ” (Consiglio di Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192).
Ciò chiarito, ad avviso della Sezione, in ogni caso, i reati commessi nell’esercizio dell’impresa, in quanto potenzialmente idonei ad incidere in maniera sostanziale sul rapporto fiduciario tra la Stazione appaltante e l’operatore economico, anche se non più previsti quali autonome cause di esclusione tout court (stante la mancata “riproduzione”, ai commi 1 e 2 dell’art. 80 medesimo, della previgente previsione - automaticamente escludente - di cui all’art. 38, comma 1, lett. “c” del D. Lgs. n. 163/2006, inerente ai “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ”), possono, comunque, rilevare ai fini dell’apprezzamento, da parte della P.A., della sussistenza dei “ gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la … integrità o affidabilità ” del partecipante alla procedura selettiva pubblica.
Persiste, infatti (T.A.R. Campania, Salerno, I, 2 gennaio 2017, n. 10), anche con l’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti, “ in capo alla Stazione appaltante un coefficiente di discrezionalità (cosiddetta monobasica), il cui esercizio comporta la esatta riconduzione della fattispecie astratta contemplata dalla norma (grave illecito professionale) a quella concretamente palesatasi nella singola gara ”, dovendo, tuttavia, ribadirsi che “ spiragli di discrezionalità in favore delle stazioni appaltanti attengono non alla individuazione delle fattispecie espulsive – che senz’altro compete al legislatore, in materia di requisiti generali, secondo una elencazione da considerare tassativa – bensì alla riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta, siccome descritta genericamente mediante l’uso di concetti giuridici indeterminati (peculiarità compendiata nel suddetto sintagma, di conio dottrinale, della discrezionalità monobasica) ”.
In siffatto contesto, deve ritenersi che, anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, sussiste l’obbligo del concorrente di dichiarare, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del nuovo Codice degli Appalti, tutte le condanne penali riportate, comunque attinenti l’esercizio dell’impresa, sicchè il suddetto obbligo non è circoscritto all’indicazione delle condanne penali riferibili alle fase di esecuzione di un contratto pubblico (si pensi, ad esempio, ai reati di cui agli artt. 355 e 356 Codice Penale, rispettivamente “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture” e “Frode nelle pubbliche forniture”) o di svolgimento di una procedura di gara (si vedano, in via esemplificativa, i reati di cui agli artt. 353 - “Turbata libertà degli incanti”, 353- bis - “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” e 354 - “Astensione dagli incanti” del Codice Penale): e tanto al fine di consentire alla Stazione appaltante di verificare, con piena “cognizione di causa”, nell’esercizio della discrezionalità ad essa (tuttora) spettante “ in subiecta materia ”, la consistenza e la gravità dei fatti ascrivibili all’operatore economico partecipante e decidere in maniera consapevole sull’ammissione alla gara del medesimo, valutando compiutamente “ la sua integrità o affidabilità ” (cfr. Consiglio di Stato, V, cit., n. 4192/2017).
Non vi è dubbio, infatti, che, “ anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera c), comma 5, dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, vige la regola secondo la quale la gravità dell'evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali ed a rimettersi alla valutazione della stazione, non essendo configurabile in capo all'impresa partecipante ad una gara alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo, al contrario, l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza ” (T.A.R. Veneto, III, 16 febbraio 2017, n. 171).
In definitiva, deve “ riaffermarsi il principio fondato sulla giurisprudenza formatosi sulla base del vecchio codice degli appalti, …. – secondo cui il concorrente non può operare alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara – in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. V, Sent., 11/04/2016, n. 1412;Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943;14 maggio 2013, n. 2610;IV, 4 settembre 2013, n. 4455;III, 5 maggio 2014, n. 2289) ” (Consiglio di Stato, V, cit., n. 4192/2017): sicchè, in tale contesto, la violazione degli obblighi dichiarativi risulta, ex se , idonea a giustificare il provvedimento espulsivo.
1.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, la Società ricorrente è stata esclusa dalla procedura selettiva de qua all’esito dell’acquisizione d’ufficio (ai sensi dell’art. 28, in relazione all’art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) - in sede di verifica, da parte della S.A., del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara dall’aggiudicataria - dei Certificati Penali, dai quali è risultata la sussistenza, in capo al legale rappresentante - socio amministratore della Società stessa, di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato (“sentenza in sede di rinvio della Corte di Appello di Lecce irrevocabile il 20/05/2016”), relativa a “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 2 D. Lvo 10/03/2000 n. 74” (recante “ Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ”), invece non dichiarata in sede di gara.
Ritiene il Collegio che la dichiarazione resa in sede di gara dal legale rappresentante della società -OMISSIS-. (peraltro, effettuata dallo stesso soggetto - socio amministratore della s.n.c. - attinto dalla condanna penale di cui innanzi) sia, da un lato, non veritiera (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta inerente all’omessa indicazione, e, dunque, dalla colposità o dolosità della condotta, che non rilevano ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara) e, in ogni caso, incompleta, non consentendo alla Stazione appaltante di svolgere le verifiche di competenza circa il possesso dei requisiti di moralità professionale: tale violazione degli obblighi dichiarativi, costituenti palese violazione del principio di leale collaborazione cui i concorrenti sono tenuti nei confronti della Stazione appaltante, non ha consentito a quest’ultima di svolgere tempestivamente, nell’esercizio della propria discrezionalità, i dovuti consapevoli approfondimenti e ciò risulta, ex se (come correttamente ritenuto dalla P.A.), sufficiente a giustificare la gravata esclusione.
Quanto all’invocata buona fede della Società ricorrente (per non essere le omesse informazioni nella disponibilità della Società medesima, in quanto non risultanti dai Certificati Penali che “la ditta si era premurata di richiedere”), e alla (asseritamente) conseguente insussistenza dei presupposti per la segnalazione all’A.N.A.C., il Collegio, fermi restando i dirimenti rilievi di cui innanzi, osserva che: per un verso, gli invocati ed esibiti Certificati Generali del Casellario Giudiziale (del 26 aprile 2016 e del 24 giugno 2016), allegati alle controdeduzioni del 10 aprile 2017, risultano, per tabulas , acquisiti (su richiesta dell’interessato), ai sensi dell’art. 24 (“ Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ”) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (non riportante alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle per le quali sia stato ottenuto il beneficio della “non menzione”) e non già ex art. 33 del medesimo D.P.R. n. 313/2002 (“ Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell’ente interessato ”, statuente che “ La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 ”, norma alla quale, peraltro, espressamente si riferisce l’invocata sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 3104 del 26 giugno 2017);e, dall’altro, che “ la segnalazione all'ANAC, ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel casellario informatico delle imprese, oltre a costituire un obbligo per la stazione appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 15.4.2016, n. 719 e 26.5.2015, n. 1235;T.A.R. Roma, sez. III, 5.2.2015, n. 2129;T.A.R. Palermo, sez. I, 17.7.2015, n. 1757;Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3428/2012)” (T.A.R. Campania, Napoli, V, 28 aprile 2017, n. 2267).
In relazione, infine, alla dedotta induzione in errore a causa dell’utilizzo di moduli predisposti dalla P.A., è dirimente rilevare che, comunque, tali moduli espressamente riportavano la possibilità di indicazione, con separata “appendice 2”, degli eventuali “ illeciti professionali potenziali ”, espressamente “allo scopo di consentire alla Stazione appaltante di valutarne l’eventuale gravità”: sicchè non può, in proposito, invocarsi alcuna tutela dell’affidamento del concorrente.
2. - Con ulteriore censura, la Società ricorrente deduce di avere, in ogni caso, tempestivamente posto in essere (a seguito della conoscenza della condanna penale de qua , sopravvenuta soltanto a seguito della comunicazione del 4 aprile 2017 inoltrata dalla S.U.A. della Provincia di Brindisi) idonee misure “riabilitative” di “ self cleaning ”, procedendo alla rinnovazione degli organi societari, ed essendo stato il legale rappresentante - socio amministratore anche invitato a cedere tutte le quote societarie in suo possesso e a rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti (quote e incarichi, rispettivamente, in effetti, poi, cedute e rinunciati). Sostiene, poi, che non potrebbero, all’uopo, invocarsi le Linee Guida A.N.A.C. n. 6/2016, approvate (solo) con delibera n. 1096 del 16 novembre 2016 e pubblicate in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017 (successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, definitivamente fissato al 22 dicembre 2016 e, pertanto, “ ius superveniens ” rispetto al procedimento di gara).
2.1 - Anche tale assunto non convince.
Al riguardo è dirimente rilevare (come già osservato nella fase cautelare del giudizio) che le misure di “ self cleaning ” devono essere adottate prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, essendo tale principio immanente al sistema e non configurandosi la sopravvenuta adozione delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 6/2016 (pubblicate nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017) quale “ ius superveniens ” (non avendo le stesse carattere regolamentare).
Tale assunto, invero, è espressione del principio generale secondo il quale i requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dai concorrenti al momento della domanda di partecipazione alla gara e permanere fino alla stipulazione del contratto.
3. - In definitiva, la gravata esclusione risulta immune dai vizi denunciati e il ricorso introduttivo, quindi, è infondato e va respinto.
4. - Dalla legittimità dell’esclusione impugnata con il gravame introduttivo discende l’inammissibilità, per difetto d’interesse, dei motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione alla società controinteressata Ecotecnica s.r.l..
Ed invero, anche la più recente (condivisibile) giurisprudenza ha ribadito che è inammissibile l’impugnativa proposta dall’impresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, “ dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti, giacché il suo è un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo a impugnarne gli atti, pur essendo portatore di un interesse alla caducazione dell’intera procedura al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2016 n. 4180;Id., sez. IV, 20 aprile 2016 n. 1560) ” (T.A.R. Piemonte, Torino, II, 25 marzo 2017, n. 407).
Nel caso di specie, essendo le imprese in gara più di due, e non risultando neppure dedotti, con i motivi aggiunti, medesimi vizi comuni anche all’altra offerta oltre quella dell’odierna controinteressata (sicchè dall’accertamento dei vizi censurati con i motivi aggiunti potrebbe ragionevolmente ed eventualmente derivare l’esclusione anche di queste ultime, in via di autotutela, con la conseguente rinnovazione della procedura e conservazione di una chance di aggiudicazione dell’appalto controverso), deve escludersi, nel caso concreto, che dall’accoglimento dei motivi aggiunti la Società ricorrente possa ritrarre vantaggio alcuno, neanche in via mediata e strumentale (neppure con il limitato effetto dell’indizione di una nuova procedura), con conseguente insussistenza dell’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1 c.p.a. (arg. ex Consiglio di Stato, III, 26 agosto 2016, n. 3708).
5. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso introduttivo è infondato e va respinto e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse.
6. - Sussistono i presupposti di legge (l’assoluta novità di taluna delle questioni trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.