TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-10-22, n. 202106646
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Pubblicato il 22/10/2021
N. 06646/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03113/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3113 del 2014, proposto da
M E, rappresentato e difeso dall'avvocato V D, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, C.Direzionale Is.E/4 Pal.Fadim;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n.15/2014 con cui il Comune di Pomigliano d'Arco ha ordinato la demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza di smaltimento del 19 ottobre 2021, celebrata da remoto, la relazione del consigliere Paolo Corciulo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Esposito Maria ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento n. 15 del 13 marzo 2014 con cui il Comune di Pomigliano d’Arco le ha ordinato, quale proprietario e responsabile, la demolizione di un “ampliamento mediante chiusura del terrazzo ubicato al secondo piano, di dimensioni di ml 8,40 x 10,50, pari a mq 88,20 e di altezza pari a ml 3.00 con struttura verticale in pilastri in c.a. e muri perimetrali in mattoni forati e copertura in latero cemento”.
Espone parte ricorrente che le opere riguardano un immobile realizzato con permesso di costruire n. 325 del 18 dicembre 2017.
A fondamento dell’impugnazione ha posto i seguenti quattro motivi.
Con la prima censura si contesta la carenza di motivazione in ordine alla persistenza dell’interesse pubblico alla demolizione rispetto al tempo trascorso, mentre con la seconda si denuncia la violazione dell’art. 34 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 per non avere l’amministrazione la praticabilità della demolizione rispetto alla assenza di pregiudizio per la restante parte dell’immobile, legalmente assentito. Al terzo motivo è affidata la contestazione della mancata indicazione delle norme urbanistiche ed edilizie concretamente violate, nonché la mancata indicazione della destinazione di zona del PRG relativa all’area interessata dalle opere.
Con il quarto motivo è stata, infine, denunciata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Pomigliano d’Arco non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 19 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Invero, non è meritevole di accoglimento il primo motivo, atteso che «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino» (ex multis Consiglio di Stato , sez. VI , 02/08/2021 , n. 5704).
Parimenti infondato è il secondo motivo, in quanto secondo orientamento fatto proprio dalla Sezione «la valutazione circa la possibilità di dare corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra demolizione d'ufficio ed irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione. La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria — disciplinata con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio dall 'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 — viene infatti valutata in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto alla diffida a demolire ossia quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione in danno delle opere edili costruite. Conseguentemente, l'esito negativo di tale valutazione non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma al più della fase di esecuzione in danno». (T.A.R. Campania, Napoli , sez. II , 05/10/2020 , n. 4202).
Da respingere è anche il terzo motivo, posto che «l'obbligo di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione deve ritenersi assolto attraverso la puntuale indicazione delle opere abusive, ciò in quanto tale provvedimento costituisce una conseguenza automatica e dovuta dell'accertamento dell'abuso e non necessita di ulteriore motivazione sull'interesse pubblico o sulle norme violate» (T.A.R. Campania, Napoli , sez. II , 16/06/2020 , n. 2448);va comunque specificato che del tutto irrilevante sarebbe stata l’indicazione della destinazione urbanistica dell’area, atteso che non si discute della realizzazione abusiva di un intero immobile, ma di un ampliamento di un fabbricato assentito, con la conseguenza che, ove fosse stata realmente rilevante, la destinazione urbanistica era già nota a parte ricorrente titolare del permesso di costruire.
Va, infine, respinto l’ultimo motivo, atteso che, secondo costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, «l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (ex multis, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 26.8.2016, n. 4097;sez. II, 3.5.2016, n. 2195)».
Nulla per le spese, in assenza di costituzione del Comune di Pomigliano d’Arco.