TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-11-10, n. 201501531
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N. 01531/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2010, proposto da:
Solvay Bario e Derivati s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. G L P, G M, F C, con domicilio eletto presso G M in Firenze, Via Lamarmora 14;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Autorità Portuale di Marina di Carrara, Istituto Superiore di Sanità, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, Provincia di Massa Carrara in persona del Presidente pro tempore, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Dipartimento Provinciale di Massa Carrara, Comune di Carrara in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Massa in persona del Sindaco pro tempore, Asl 1 - Massa Carrara in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Imerys Minerali s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della conferenza di servizi del 22.1.2010, laddove (i) "attesi isuperamenti riscontrati nelle ac:que di falda per il parametro Triclorometano (n. 5 superamenti, valore massimo risc:ontrato 3.33 mg/ l rispetto ala CL di 0.15 mg/l , Tetracloroetilene (n. 3 superamenti, max 6.10 mg/ I rispetto alla CLA di 1.10 mg/ I - hot spot), So!fati (n. 2 superamenti, max 639 mg/ I rispetto alla CLA di 250 mg/ l, Ammoniac:a (valore massimo 19.2 mg/ I, valore di riferimento indicato dall'ISS 0.5 mg/ l e Bario (valore massimo riscontrato103 mg/l, rispetto al valore di riferimento jissato dall'ISS in 100 mg/ l nel parere prot. 30425 del 16/06/09, acquisito dal MATTM al prot.12941 /QdV/DI del 22/06/09) richiede innanzitutto all'Azienda di avviare, entro 10 giorni dalla presente Conferenza di Servizi, misure di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda consistenti nella realizzazione di una serie di pozzi di emungimento delle acque di falda, comprendenti quelli risultati contaminati, e successivo trattamento, in grado di impedire Ia diffusione della contaminazione verso l'esterno dell'area in esame, ai sensi del D.Lgs. n. 4 del16.1.08, nonchè di presentare, entro 30 giorni dalla medesima data, il progetto di bonifica delle acque falda;(ii) nonchè laddove ritiene "necessario considerare nell'analisi di rischio anche i superamenti riscontrati per il parametro Bario rispetto ai valori di riferimento fissati da ISS nel parere prot. 30425 del 16/06/09, acquisito dal MATTM al prot. 12941/QdV/DI del 22/06/09" ;- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ o consequenziale, tra cui certamente il parere dell'Istituto Superiore della Sanita. prot. n. 48930 del 26.9.2007 conosciuto a seguito del richiamo che di esso viene fatto nel verbale della Conferenza di servizi 22.1.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Autorità Portuale di Marina di Carrara e Istituto Superiore di Sanità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è proprietaria di aree ricadenti nel S.I.N. di Massa, perimetrato con il d.m. 21 dicembre 1999.
Con il presente ricorso, impugna il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi il 22 gennaio 2010 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, nella sola parte relativa all’imposizione alla ricorrente dell’obbligo di realizzare, entro 10 giorni, misure di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, consistenti nella realizzazione di una serie di pozzi di emungimento delle acque di falda e di presentare, entro 30 giorni, un progetto di bonifica delle acque di falda, elaborato con riferimento ad un presunto superamento dei parametri fissati per il bario.
A base del ricorso, sono poste censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 246 e 252-bis del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per svariate figure sintomatiche e, segnatamente, per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento e/o erronea interpretazione dei fatti, difetto assoluto di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza;2) violazione e falsa applicazione degli artt. 242, 246 e dell’Allegato 5 al Titolo V del d.lgs. 152/2006, incompetenza, eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca.
Si costituivano in giudizio i Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del territorio, della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, l’ISPRA, l’Istituto superiore di Sanità e l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Da lungo tempo, la giurisprudenza della Sezione ha, infatti, già concluso per l’inammissibilità delle impugnazioni indirizzate nei confronti di atti (verbali delle conferenze decisorie non ancora recepiti da atti direttoriali), sforniti di valore provvedimentale: <<il Collegio rileva che … il ricorso introduttivo …(è rivolto) avverso verbali di conferenza di servizi, non essendo ancora intervenuto il provvedimento finale di adozione delle relative conclusioni, ex art. 14 ter l.n. 241/90, poi adottato ed oggetto dei secondi motivi aggiunti.
Ebbene, per tale profilo, il ricorso …, secondo quanto concluso da questa Sezione in diverse occasioni (da ult: TAR Toscana, Sez. II, 22.12.10, n. 6795), è inammissibile per carenza di interesse in quanto rivolto avverso atti non lesivi, come anche rilevato nelle difese delle parti intimate.
Infatti, anche all'indomani della novella normativa introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, deve individuarsi una distinzione sistematica tra la determinazione conclusiva della conferenza di servizi (anche se decisoria) e il successivo provvedimento finale e solo al secondo di tali atti può essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con la conseguenza che unicamente in relazione ad esso sorge l'onere dell'immediata impugnazione, mentre alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi deve esser riconosciuto carattere meramente endoprocedimentale, con il corollario che solo nei riguardi del provvedimento finale deve effettuata la valutazione circa gli effetti lesivi (TAR Toscana, Sez. II, 19.5.10, n. 1523);
Tale conclusione è stata anche recentemente condivisa dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria di cui all’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., specie dopo la novella introdotta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale e, pertanto, è inammissibile un ricorso proposto contro la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria in mancanza del provvedimento finale di recepimento (da ult: Cons. Stato, Sez. VI, 9.11.11, n. 5921 e 9.11.10, n. 7981;cfr. anche Sez. VI, 15.7.10, n. 4575 e 11.11.08, n. 5620)>>(T.A.R. Toscana, sez. II, 18 novembre 2011 n. 1780).
Del resto, si tratta di soluzione pacificamente affermata anche dalla giurisprudenza più recente (T.A.R. Liguria, sez. I , 17 settembre 2015, n. 744;T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 giugno 2015, n. 250;T.A.R. Basilicata, 7 giugno 2014, 367;Cons. Stato, sez. VI , 10 aprile 2014, n. 1718) e che non può certo essere superata dal generico riferimento ad una <<chiara manifestazione di volontà prescrittiva>>del Ministero competente all’adozione del provvedimento finale, contenuto nella memoria conclusionale della ricorrente;l’esame del fascicolo non evidenzia, infatti, un qualche atto del Ministero competente all’adozione del provvedimento finale (il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) che possa portare a concludere per l’attribuzione di una qualche valenza esoprocedimentale e prescrittiva agli esiti della conferenza di servizi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;le spese di giudizio
delle Amministrazioni costituite devono essere poste a carico della società ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Nulla sulle spese nei confronti delle Amministrazioni che non si sono costituite in giudizio.