TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-10-11, n. 202202222
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Pubblicato il 11/10/2022
N. 02222/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, quale amministratore di sostegno della sorella -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato U F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 54;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, C C, Elisabetta D'Auria, A M, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6;
Mm S.p.A. di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-del 27 settembre 2019, emesso dal Direttore di Area assegnazione alloggi ERP, con il quale veniva dichiarata la decadenza della Sig.ra -OMISSIS- dall’assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Milano ubicato in -OMISSIS-, con conseguente risoluzione del contratto di locazione, e contestuale intimazione alla stessa del rilascio del suddetto alloggio entro 30 giorni dalla notifica dell’atto nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, e comunque connesso, tra cui, in particolare, il rapporto informativo redatto da MM S.p.a. - Divisione Casa, in data 6 marzo 2019, nonché il rapporto di Polizia locale in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
- il sig. -OMISSIS-, quale amministratore di sostegno della sorella -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza della signora -OMISSIS- dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo altresì la sospensione dell’atto;
- la domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 289/2020, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione V n. 5051/2020;
- il ricorrente ha altresì chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l’istanza è stata respinta con decreto n. -OMISSIS- della Commissione istituita presso il TAR Lombardia, per la manifesta infondatezza delle pretese che l’istante intendeva fare valere in giudizio, in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati;
- il ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 126 del DPR n. 115/2002 contro il decreto della Commissione di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestando l’insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza dell’istanza e affermando la fondatezza dei tre motivi di ricorso proposti;
- il difensore del ricorrente ha, poi, presentato istanza di ricusazione di alcuni giudici del TAR Lombardia, che è stata dichiarata inammissibile con ordinanza della Sezione n. 909/2021;
- il ricorrente ha altresì proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 10, cod.proc.amm. e degli artt. 41 e 367 c.p.c.;
- con ordinanza n. 2319/2021 il Tar ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione ed ha disposto di non doversi procedere sul reclamo contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sino alla decisione della Corte di Cassazione;
- la Corte di Cassazione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 maggio 2022, ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
- conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, stante la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.;
- il reclamo contro il decreto n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va respinto;
- in primo luogo, le ragioni addotte nel reclamo, attinenti al merito della controversia, non possono essere esaminate da questo giudice che, come affermato dalla Corte di Cassazione, è privo di giurisdizione;
- in secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la liquidazione dei compensi professionali al difensore della parte ricorrente: l’art. 130 bis, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 prevede, invero, che “ quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso ” (cfr. analogamente Tar Lombardia, sez. III, sent. n. 946/2021;Tar Campania, sez. II, sent. n. 2142/2022;Tar Calabria, Catanzaro, sent. n. 1062/2022;sent. n. 545/2022;Tar Emilia Romagna, Bologna, ord. n. 498/2022;Tar Piemonte, sent. 476/2022);
- per le incertezze in ordine alla questione di giurisdizione le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.