TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-09, n. 201500989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-09, n. 201500989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500989
Data del deposito : 9 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00163/2015 REG.RIC.

N. 00989/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2015, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. Carla Saltarelli, alla via Piccinni, 59;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al Decreto della Corte di Appello di Bari n. 2413/2012 depositato in data 11 settembre 2012: equa riparazione L. n. 89/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Udito nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 per la parte ricorrente l’avv. Flavio Lorusso, per delega dell'avv. S D P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’avv. Claudio Latessa chiedeva l’esecuzione, nella parte di proprio interesse, del Decreto della Corte di appello di Bari, meglio precisato in epigrafe, reso all’esito del giudizio promosso dal sig. Presutti Antonio per conseguire l’equa riparazione per eccessiva durata del processo ex lege 89/2001. Con il citato Decreto, il giudice adito condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra l’altro, a corrispondere la somma di € 805,50, oltre C.A.P., a titolo di spese di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei difensori Ilenia Guadagno e A L.

I.1 Esponeva il ricorrente che siffatta decisione, munita della formula esecutiva in data 9 luglio 2014, veniva ritualmente notificata il successivo 23 luglio 2014 all’Amministrazione intimata, che non corrispondeva le somme dovute in forza del suindicato titolo.

I.2 Perdurando l’inadempimento, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata decisione civile nelle more passata in giudicato per mancata proposizione di impugnazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che questo Giudice Amministrativo:

a) ordinasse al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento delle somme sopra specificate, prescrivendo le misure reputate opportune per l’esecuzione in parte qua del Decreto della Corte di Appello di Bari indicato in narrativa;

b) disponesse, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta , al fine di provvedere agli atti e alle operazioni necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato;

c) condannasse l'Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.

I.3 Alla camera di consiglio del 24 giugno 2015, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa, non avendo ancora l’Amministrazione, nel frattempo costituitasi in giudizio, adempiuto all’obbligazione di pagamento.

II. Ciò premesso in punto di fatto, questo Collegio ritiene che il predetto ricorso sia fondato e pertanto vada accolto nei modi di seguito specificati.

II.1 Va preliminarmente rilevato che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).

In atti è presente il certificato (reso in data 3 febbraio 2015) della Corte di Appello di Bari in ordine alla mancata impugnazione del decreto in esame.

L’azione risulta inoltre correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.

Va anche precisato che l’avv. A L, in qualità di difensore anticipatario della parte vittoriosa, è legittimato ad adire il giudice amministrativo per l’ottemperanza della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio (cfr. Tar Bari, sez. I, 23 giugno 2015, n. 937)

Sul punto giova richiamare la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441, che ha chiarito che “Il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa;
per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.”.

II.2 Considerato, inoltre, che non risulta l’adempimento in parte qua dell’Amministrazione intimata al giudicato formatosi sul decreto in questione, la domanda va accolta.

II.3 Pertanto, va ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di pagare, in adempimento all’epigrafato decreto della Corte d’Appello di Bari, le somme indicate in dispositivo, oltre accessori dovuti per legge, a titolo di spese di giudizio in favore dell’avv. A L, in qualità di difensore della parte vittoriosa, anticipatario.

II.4 Al precisato adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere nel termine che il Collegio ritiene di fissare in giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

II.5 Per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, viene inoltre nominato fin da ora un commissario ad acta affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

II.6 Vanno, infine, poste a carico del predetto Ministero le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).

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