TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-01-02, n. 202400036
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Pubblicato il 02/01/2024
N. 00036/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15312 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Repubblica (n. -OMISSIS-), adottato il 12 settembre2022 e notificato per il tramite del Consolato Generale d’Italia a Londra il 12 ottobre 2022, recante l’annullamento del decreto emesso il 26 gennaio 2016 di concessione della cittadinanza italiana;
- di ogni altro atto connesso, compreso l’eventuale decreto del Ministro dell’Interno di rigetto dell’originaria istanza di concessione della cittadinanza italiana, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. – Si controverte sulla legittimità del decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2022, con cui è stato annullato il precedente decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, emesso in data 26 gennaio 2016 nei confronti del ricorrente.
II. - A fondamento del provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rappresentato che il decreto di concessione della cittadinanza, già emanato in favore del ricorrente, “ è divenuto oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Roma (n. -OMISSIS- e n. 13469/2017 R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta definizione favorevole, pur in presenza di gravi elementi ostativi, di circa 500 pratiche di concessione della cittadinanza, tra le quali risulta ricompresa anche quella dell’istante ”. L’atto impugnato riferisce, inoltre, che da tale procedimento penale era stato stralciato un ulteriore procedimento, “ il n. -OMISSIS-, definito con giudizio abbreviato con la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Roma, che ha condannato una dipendente della Direzione centrale per la cittadinanza del Ministero dell’Interno per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo ”;che la sentenza del Tribunale di Roma “ è stata confermata in secondo grado, con la sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Roma, e in ultimo grado, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione nr. -OMISSIS-, diventando definitiva ”;che “ la medesima dipendente, coimputata, in associazione con altri soggetti, anche nel richiamato procedimento penale presso il Tribunale di Roma, di cui è oggetto il succitato d. P.R. di concessione, nell’ambito del più alto numero di pratiche di cittadinanza, è stata già nuovamente condannata, con sentenza ex art. 444 e 445 c.p.p. n. -OMISSIS-del G.U.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma ”.
Il provvedimento di concessione della cittadinanza, nei confronti dell’odierno ricorrente, sarebbe pertanto risultato “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione ”.
Nella motivazione dell’atto, inoltre, si dà conto della nota ministeriale, datata 22 dicembre 2021, con la quale, nei confronti dell’odierno ricorrente, è stata data comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, e si aggiunge che “ non sono stati forniti nuovi elementi utili per una decisione favorevole ”.
Viene peraltro esclusa la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla parte privata, ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, “ sulla base della considerazione che il decorso del tempo non può ingenerare un affidamento in buona fede in capo a coloro che hanno ottenuto la cittadinanza in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti, tenuto peraltro conto che l’Amministrazione è venuta a conoscenza degli ulteriori fatti criminosi solo con la recente richiesta di rinvio a giudizio ”. L’amministrazione, dunque, si sarebbe mossa “ tempestivamente ”, pur nella consapevolezza che non sarebbe applicabile il termine “ ragionevole ” di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 allo specifico procedimento di concessione dello status di cittadino, e ciò “ per incompatibilità con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza ” (sono qui richiamate alcune sentenze di questo TAR).
Sono, infine, spese ulteriori considerazioni atte a sostenere la sussistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla rimozione dell’atto di riconoscimento della cittadinanza, anche nel bilanciamento con il contrapposto interesse della parte privata, nel soddisfacimento dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
III. – Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura: Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti , assumendo il ricorrente di essere estraneo alle vicende poste alla base del provvedimento di ritiro;che, malgrado la discrezionalità dell’autorità procedente, l’amministrazione non ha fornito un’adeguata motivazione delle sue scelte, congrua, ragionevole e proporzionale, non avendo tenuto peraltro conto del suo livello di integrazione sociale;di possedere tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza che infatti gli è stata concessa prima di essergli revocata.
IV. – Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando documenti e una relazione difensiva.
V. – Con ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 7717 è stata respinta la domanda cautelare per mancanza del requisito del fumus boni iure .
VI. – In vista dell’udienza pubblica la difesa erariale ha depositato ulteriori documenti e una relazione difensiva, con cui ha insistito per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento oggetto dell’odierno ricorso.
VII. – All’udienza pubblica del 4 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
II. - La vicenda oggetto del presente giudizio è nota alla giurisprudenza della Sezione, che su di essa si è già pronunciata con diversi precedenti.
Si tratta della vicenda che ha visto coinvolta una funzionaria infedele del Ministero dell’interno la quale, a seguito di un procedimento penale, è stata condannata per aver alterato, in ragione di indebiti accessi nelle rispettive procedure informatiche, un numero notevole di pratiche afferenti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di richiedenti stranieri. Le fondamentali circostanze di fatto della vicenda, che hanno orientato l’amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, sono sufficientemente e adeguatamente descritte nella motivazione dell’atto gravato, nel quale si dà conto del procedimento penale stralciato dal filone principale, conclusosi con la condanna definitiva, dopo tre gradi di giudizio, nei confronti della funzionaria infedele;si dà altresì conto, degli ulteriori sviluppi che la vicenda ha fatto registrare, rappresentati dall’avvenuta condanna, in primo grado, della medesima funzionaria anche per le imputazioni di cui al filone principale, nell’ambito del quale risulta compresa la pratica di cittadinanza dell’odierno ricorrente. In particolare, nella relazione della p.a. resistente del 15 dicembre 2022 si legge che “ L’attuale procedimento penale costituisce il filone principale della nota vicenda conclusasi, in un procedimento stralcio, con la condanna in tutti i gradi del giudizio di una dipendente del Ministero dell’interno per l’illegittima concessione di circa 100 cittadinanze ” e che “ In relazione a tale ulteriore procedimento, la suddetta dipendente e il coniuge della medesima, pure coinvolto, hanno presentato richiesta di patteggiamento, che è stata accolta dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma, il quale in data 11.05.2022 ha emanato nei loro confronti una sentenza di condanna. Il suddetto Giudice ha inoltre disposto il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati ”.
Dagli atti versati in giudizio, in effetti emerge chiaramente – come si anticipava – che la pratica di cittadinanza dell’odierno ricorrente risulta compresa tra quelle inquinate dall’intervento illecito della funzionaria infedele.
In particolare, nella sentenza di patteggiamento datata 11 maggio 2022 emessa nei confronti della funzionaria infedele e del marito della stessa nonché nel decreto di rinvio a giudizio di tutti gli altri indagati la pratica del ricorrente, codice -OMISSIS-, è richiamata sia nell’elenco delle 486 pratiche alterate sotto la descrizione del capo di imputazione B) per il delitto ex artt. 110, 48 e 479 c.p., contestandosi qui, nei confronti di diversi soggetti, la “ manipolazione del sistema informatico SICITT, in uso al Ministero dell’Interno, nonché la formazione di attestazioni false concernenti il reddito, requisito necessario per l’ottenimento della cittadinanza italiana ”, sia nell’elenco delle 299 pratiche per le quali risultano essere state utilizzate abusivamente le credenziali del dirigente dell’area. Si tratta, in quest’ultimo caso, del capo di imputazione C) per il delitto ex artt. 81, capoverso, 615- ter , comma 1, comma 2, numero 1), e comma 3, e 615- quater c.p., concernente specificamente la persona della funzionaria infedele, la quale, “ con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo essersi abusivamente procurata le credenziali di accesso altrui, abusivamente si introduceva e si manteneva nel sistema informatico denominato SICITT del Ministero dell’Interno, sistema di interesse pubblico munito di misure di sicurezza, per manipolare i dati in esso contenuti e consentire a numerosi stranieri, sprovvisti dei requisiti necessari, di acquisire la cittadinanza italiana ”. Inoltre, l’elenco delle irregolarità versato in atti dalla p.a. in data 28 settembre 2023 evidenzia che l’interessato ha conseguito lo status in presenza delle seguenti irregolarità: “ Utilizzo illecito credenziale "Dirigente Area Terza" per la definizione. Istanza priva del timbro di accettazione della Prefettura di Roma, della marca da bollo e del bollettino di pagamento di 200 Euro – Mancata verifica reddituale delle annualità 2011-2013, a fronte della sola autodichiarazione ”.
Per tutte le pratiche contraffatte l’Amministrazione, assicuratasi del mantenimento della cittadinanza originaria in capo agli interessati, ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione e alla conseguente reiezione delle istanze originarie volte al rilascio della cittadinanza italiana, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti annullati per i figli minori.
III. – Tanto premesso, è ora possibile esaminare i motivi di doglianza dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.
Con l’odierno ricorso l’interessato eccepisce, in primo luogo, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza, che già gli era stata concessa con decreto dal Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 2016. Lo stesso eccepisce, altresì, che le motivazioni del diniego non avrebbero fondamento, in quanto il procedimento indicato non lo coinvolge direttamente, essendo stata condannata una dipendente dell’ufficio preposto alla concessione delle cittadinanze per aver accelerato alcune pratiche, tra le quali si presume quella del ricorrente.
Il ricorrente eccepisce, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente la propria integrazione, non essendo sufficiente un generico richiamo a una condanna penale a giustificare il rigetto dell’istanza, ma dovendo l’Amministrazione fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte.
In relazione a siffatte osservazione, è possibile replicare in maniera congiunta, deducendone l’infondatezza.
IV. - Il Collegio, di contro, rileva che le risultanze istruttorie tracciate in premessa, innanzi tutto, rendono la presunta estraneità del ricorrente al procedimento penale sotteso al provvedimento caducatorio impugnato non dirimente al fine dello scrutinio della legittimità dell’annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione della cittadinanza, vista la gravità del fatto, relativo a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati e visto che la pratica del ricorrente è espressamente indicata nell’elenco di cui ai capi di imputazione e, conseguentemente, rientra tra quelle di cui alla relativa sentenza di patteggiamento dell’11 maggio 2022 sopra menzionata. Ne deriva, pertanto, che l’amministrazione, a fronte dell’acclarata manipolazione abusiva della pratica in oggetto affetta, dunque, da un grave e insanabile vizio di difetto di istruttoria, ha ragionevolmente avviato il procedimento di autotutela per disporre l’annullamento d’ufficio del precedente decreto concessorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2023, n. 5508: “ Circa l’asserita estraneità dell’interessato alla vicenda penale che ha coinvolto la dipendente infedele, è pur vero che il medesimo né risulta destinatario della sentenza del giudice penale confermata in tutti i gradi di giudizio, né d’altra parte ha mai assunto la posizione di indagato, né il suo ruolo nella consumazione dell’illecito è stato compiutamente definito dall’amministrazione.
Tuttavia, tali rilievi non sono idonei a scalfire il legame, rilevante ai fini della presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza all’appellante e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire l’incidenza dei reati accertati sull’adeguatezza del provvedimento in rapporto all’interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia e non in contrapposizione con quello del richiedente. ”).
Sulla base di analoghe considerazioni il Collegio deduce l’irrilevanza, ai fini della valutazione della correttezza dell’operato della p.a. nell’adozione del provvedimento di rimozione, anche dell’asserita sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti necessari al rilascio della cittadinanza. In proposito, il Consiglio di stato, sez. III, nella citata sent .5508/2023 ha chiarito: “ Non meritevoli di accoglimento sono, inoltre, le argomentazioni difensive volte a sostenere che l’appellante presentava e presenta tutti i requisiti per l’ottenimento dello status civitatis, tant’è che la sua pratica sarebbe completa di tutti i necessari pareri favorevoli.
Tali rilievi difensivi appaiono irrilevanti, nella misura in cui, in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato.
In tale contesto, l’eventuale sussistenza dei pareri favorevoli e, in generale, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di cittadinanza – che non potrebbe essere verificata recta via dal giudice amministrativo – non pare sufficiente ad emendare il provvedimento di concessione della cittadinanza da un vizio a monte e - come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - intrinsecamente insanabile, alla luce dell’origine criminosa dell’atto stesso, peraltro giudizialmente accertata in modo definitivo ”.
In presenza di una concessione radicalmente illegittima del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (TAR Lazio, Sez. V-bis sent. 3170/2022;sez. I ter, sent. nr. 9069/2021) e nel caso di specie l’illegittimità è riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo .
V. – Peraltro, richiamando i precedenti di questa Sezione ( ex plurimis , Tar Lazio, Sez. V bis, sentenze nn. 1975;2943;2945;3026 del 2022), si ricorda che alla base del provvedimento di cittadinanza vi è una valutazione altamente discrezionale del soggetto pubblico, che pone in essere un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo;si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104;cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999;sez. IV n. 798/1999;n. 4460/2000;n. 195/2005;sez, I, n. 1796/2008;sez. VI, n. 3006/2011;Sez. III, n. 6374/2018;n. 1390/2019, n. 4121/2021;TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012;n. 3920/2013;4199/2013).
È stato, sul punto, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
Nel caso all’esame del Collegio, la gravità della vicenda in questione, la presumibile esistenza di un pactum sceleris tra un gran numero di soggetti, la delicatezza degli interessi lesi – come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in relazione a fattispecie analoghe di cui alle sentenze TAR Lazio, sez. I ter, nn. 9340/2020, n. 253/2022 e 524/2022;sez. V bis nn. 3618, 3844 e 17073 del 2022, nn. 3560, 3561 e 8195 del 2023 - rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l'azione amministrativa nel settore in argomento, non potendosi comunque ammettere che l’incorporazione di un nuovo membro nella comunità nazionale avvenga secondo modalità o procedure criminose, in modo del tutto incompatibile con i valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
In proposito, il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 4687 del 9 giugno 2022 ha affermato: « Invero, se il giudizio penale si appunta, in una dimensione eminentemente soggettiva, sulla condotta dell’autore del reato, in vista di una valutazione di riprovevolezza funzionale alla determinazione della sanzione criminale, il provvedimento viene in rilievo, quale possibile oggetto del potere di riesame, in una prospettiva di carattere squisitamente oggettivo, intesa a verificare se l’assetto regolatorio da esso determinato sia funzionale ad una corretta composizione degli interessi in gioco, secondo la gerarchia degli stessi così come definita dalla norma attributiva del potere e nel rispetto delle modalità di esercizio legislativamente definite: impostazione alla quale aderisce, del tutto condivisibilmente, anche l’Amministrazione appellata, osservando con il provvedimento impugnato che, per i fini in discorso, deve aversi “riguardo esclusivamente ai dati oggettivi relativi al provvedimento di concessione della cittadinanza”.
Non è quindi sufficiente, al fine di giustificare l’esercizio del potere di riesame, accertare che il provvedimento che ne costituisce oggetto sia stato lambito da una vicenda penalmente rilevante, dovendo piuttosto verificarsi se essa abbia determinato la deviazione del provvedimento dalla sua funzione tipica, connessa come si è detto all’oggettivo, quanto efficace ed imparziale, perseguimento dell’interesse pubblico cui esso è preordinato » (in termini Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2023, n. 5508 e Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11485.
D’altronde, come già affermato dalla Sezione, in ordine ad altre pratiche ricomprese nell’elenco di quelle che formano oggetto del procedimento penale principale (oggi conclusosi, come detto, con una sentenza di condanna in primo grado, secondo il rito del c.d. patteggiamento, nei confronti della funzionaria infedele e del coniuge), non può ragionevolmente porsi in discussione, proprio sulla base delle predette risultanze (e ciò, anche se, nel caso in esame, non sono stati spiegati tutti e tre i gradi di giudizio), il fatto che la funzionaria infedele abbia evocato a sé le pratiche di cittadinanza, attribuendo ai richiedenti lo status , nonostante non fossero in possesso dei requisiti, e/o che, comunque, abbia anticipato, in presenza o meno dei requisiti, i tempi di concessione dello stesso, con ingiustificata priorità rispetto ad altri richiedenti che si sono trovati per conseguenza “scavalcati”, in tal modo perpetrando un favoritismo in contrasto con i valori di uguaglianza che costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (in tal senso, di recente, TAR Lazio, Roma, questa Sez. V bis, sentenze n. 2105 e n. 2106 del 2023).
VI. - Deve pertanto ribadirsi, in questa sede, l’orientamento già espresso dalla Sezione (cfr., di recente, ex plurimis , le sentenze n. 17073 del 2022, n. 3560, n. 3561 e 8195 del 2023) e confermato dal Consiglio di Stato con le richiamate sentenze nn. 4687 e 11485 del 2022 e n. 5508 del 2023, in ordine alla piena legittimità dell’atto di annullamento d’ufficio adottato dall’amministrazione resistente. Quest’ultima si è, infatti, trovata di fronte ad esiti illegalmente alterati delle varie pratiche di cittadinanza coinvolte – a causa della mancanza di una previa, rigorosa e limpida istruttoria procedimentale – e ha dovuto, conseguentemente, intervenire per porvi rimedio, sul presupposto che, in tale contesto, “ la soluzione meglio idonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi contrapposti è quella consistente nell’”azzeramento” della vicenda procedimentale così radicalmente inficiata dalla menzionata condotta criminosa, trasferendo la tutela dell’interesse sostanziale del richiedente la concessione della cittadinanza al nuovo procedimento concessorio che dovesse essere instaurato a seguito dell’eventuale rinnovazione, da parte del medesimo, della relativa istanza ” (da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza n. 5508/2023 cit.).
VII. – Alla luce di postulati sopra enucleati, il ricorso deve essere conclusivamente respinto, non potendosi ritenere il provvedimento impugnato affetto dai vizi di illegittimità dedotti dal ricorrente.
VIII. - Le spese di lite possono tuttavia essere compensate, avuto riguardo alla natura e alla complessità del presente contenzioso.