TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202404496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-07-31, n. 202404496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404496
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 04496/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01541/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2023, proposto da
Parco della Marinella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione civile, n.4426 del 10 maggio 2021, passata in giudicato per non proposta impugnazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, X Sezione civile, n.4426 del 10 maggio 2021, con la quale era stata confermata l’ordinanza del 16/7/2018 con “condanna del Comune di Napoli al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di euro 238.240,95 ed alla refusione delle spese di lite come liquidate”;
condannando “altresì il Comune di Napoli al pagamento, in favore dell’opposta, degli interessi al tasso e secondo i criteri di cui all’art.30 DM 145/2000, calcolati sull’importo di cui al punto che precede ed al pagamento dell’IVA, dietro presentazione di fattura, se dovuta come per legge” e “alla rifusione delle spese di lite – ulteriori rispetto a quelle già in precedenza liquidate – che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.

Il comune ha provveduto al pagamento della sorte capitale e con delibera di C.C. n.60 del 28.12.2021 ha provveduto al riconoscimento del debito derivante dalla suddetta sentenza, per un importo (ulteriore rispetto a quello già riconosciuto) di euro 137.028,48 a titolo di interessi ed euro 2.392,00 per spese legali.

Rileva tuttavia parte ricorrente che tale importo riconosciuto a titolo di interessi legali e moratori ex art. 30 DM 145/2000 è inferiore a quello dovuto perché la sorta capitale di euro 238.240,95 è costituita dal SAL n.10 del 6/6/2017 emesso per lavori al 21/1/2010, e perché il pagamento intervenuto alla data del 15 novembre 2021 andava imputato ex art.1194 cc prima agli interessi e poi al capitale, con conseguente permanenza alla data del 15/11/2021 di un credito di euro 230.000,00 per sorta capitale oltre interessi moratori ex art.1284 u.c. c.c. da tale data;
l’importo ancora dovuto al 20 ottobre 2022 ammontava, quindi, secondo parte ricorrente ad euro 247.038,90.

In relazione a tale ulteriore importo, nonché al mancato pagamento della somma oggetto di riconoscimento del debito, la ricorrente agisce nel presente giudizio.

Il Comune si è costituito e ha depositato memoria nella quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune di Napoli ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva-Comuni) di cui agli artt. 243- bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012). Inoltre, il Comune si è avvalso della ulteriore possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio prevista dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018.

Il Comune ha in particolare rappresentato che il piano deliberato dal Comune di Napoli non è stato ancora approvato, né denegato, come attestato dalla Ragioneria Generale del Comune di Napoli con nota prot. n. 383380 del 16-5-2022, depositata in atti (Doc. 5), ed il relativo procedimento è ancora fermo presso la Commissione Ministeriale di cui all’art.155 del TUEL in attesa della relativa relazione istruttoria, a seguito della quale verrà intrapresa la valutazione da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania.

Nel merito, ha rappresentato che il Comune ha provveduto al pagamento e ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha, nel corso dell’udienza, ribadito che il pagamento effettuato non sarebbe del tutto satisfattivo.

La causa, all’odierna udienza è stata trattenuta in decisione.

Conformemente a quanto già rilevato dalla Sezione in precedenti analoghi, che si richiamano ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 22 dicembre 2021, n. 8158 e 26/01/2022, n.517), deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso notificato in data successiva all'adozione della delibera di attivazione della procedura di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 85 del 29 novembre 2018) - e prima che la competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti si sia pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato dal Comune di Napoli, in conformità a quanto consentito dall'art. 1 comma 714-bis della L. 28 Dicembre 2015, n. 208 - e, dunque, in vigenza del periodo di necessaria sospensione delle procedure esecutive (tra cui il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.), nei confronti degli Enti locali che hanno attivato la procedura di cui all'art. 243-bis del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm., previsto dalle citate norme di legge (artt. 243-bis, comma 4, T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e 1, comma 714-bis, L. 28 Dicembre 2015, n. 208).

Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato in data 16 marzo 2023 (dunque dopo l’adozione della delibera 85/2018) e la Corte dei conti non si è ancora pronunciata sulla rimodulazione del piano, come da attestazione della Ragioneria Generale nota prot. n. 71948 del 23.01.2024. Esso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite

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