TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-11-07, n. 202316479
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Pubblicato il 07/11/2023
N. 16479/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15197/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15197 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Ascari in Modena, corso Duomo,20;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 20 Settembre 2018, per il Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario di Stato Molteni e notificato in data 22/10/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 dicembre 2018 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe domandandone l’annullamento.
Si è costituita l’Amministrazione resistendo al ricorso.
All’udienza straordinaria del 27 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ebbene, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Invero, nonostante il riconosciuto margine di discrezionalità riservato all’Amministrazione nell’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza, deve essere tuttavia osservato che sia parimenti compito della stessa Amministrazione motivare compiutamente i provvedimenti di rigetto adottati, con particolare riferimento all’attualità della valutazione e alla rilevanza degli elementi raccolti.
L’Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104;Sez. IV, n. 6473/2021;Sez. VI, n. 5913/2011;n. 4862/2010;n. 3456/2006;Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012);il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Nel caso in esame, il rigetto della domanda si è fondato sulla sussistenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 588 c.p.p.
Al riguardo, bisogna tenere conto che spetta all’Amministrazione lo svolgimento di una completa istruttoria al fine di valutare la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della richiesta cittadinanza, non potendo il rigetto della domanda essere motivato esclusivamente alla luce di una notizia di reato, il cui esito è (per stessa ammissione della P.A. come indicato nel provvedimento di rigetto) sconosciuto.
Il Collegio, pertanto, in mancanza dell’acquisizione di informazioni circostanziate sul contestato comportamento posto in essere dal richiedente lo status, di elementi aggiornati e di dettaglio sullo stato del relativo procedimento penale, ritiene condivisibile la censura di parte sul cattivo uso del potere discrezionale esercitato, non potendo ritenere l’avversato diniego sorretto da concrete ragioni in grado di giustificare adeguatamente il formulato giudizio di inaffidabilità e non integrazione (v. da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, 193/2023).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e il provvedimento annullato ai fini del suo riesame.
Le spese processuali sono poste a carico dell’Amministrazione e vengono liquidate come in dispositivo.