TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202403930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202403930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403930
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 03930/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03266/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OISSIS- in qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) Caserta, Ministero Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti:

a) della nota interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta prot. uscita n. -OISSIS-, a carico dell’impresa ricorrente;

b) della nota della Legione dei Carabinieri di Caserta;

Di tutti gli atti presupposti e tra questi:

- della nota prot. n.-OISSIS- della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Caserta;

- della nota della Questura di Caserta;

- della nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;

- della nota prot. n. -OISSIS- del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta;

- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza;

c) di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:

-il D. Lgs n. 159/2011, il d. lgs n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell''Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic. Sic. Pub. dell'8 febbraio 2013 e n.11001/119/20(9) del 26 novembre 2014;

d) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;

e) del provvedimento del Ministero dell''Interno che dispone la revoca della iscrizione e cancellazione dall''Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall''art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 prot. n. Min. Int. - -OISSIS-;

Nonché per elusione e nullità dei provvedimenti impugnati palesemente elusivi del giudicato del TAR di Napoli che con sentenza n. 3566 del 2022 ha annullato i seguenti provvedimenti:

a) dell’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/

AREA

1^prot. n. -OISSIS-;

b) del provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione alla White List del 31 maggio 2021;

c) di tutti gli atti presupposti e tra questi:

-della nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Caserta;

- della nota della Questura di Caserta;

- della nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli n.-OISSIS- prot. n. -OISSIS-

- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta del 28 aprile 2020;

- della nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza;

d) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:

-il d. lgs n. 159/2011, il d. lgs n. 153/2014 e le circolari del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(6) Uff.II-Ord.Sic. Pub.dell’8 febbraio 2013 e n.11001/119/20(9) del 26 novembre 2014;

e) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;

f) del provvedimento del Ministero dell’Interno che dispone la revoca della iscrizione e cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 prot. N. Min. Int. - -OISSIS- - prot. uscita n.-OISSIS-disposto a carico dell’attuale ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UTG di Caserta e del Ministero dell’Interno;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1431 del 7 settembre 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La Prefettura-UTG di Caserta, con atto prot. n. -OISSIS-, ha adottato nei confronti di -OISSIS- titolare dell’omonima ditta individuale, il provvedimento interdittivo antimafia, a seguito del riesame disposto per conformarsi alla sentenza di questo TAR n. 3566 del 26 maggio 2022.

La Prefettura ha valutato ancora attuale l'implicazione della ditta ricorrente nel generale contesto di controindicazione mafiosa, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto il comune di O di Aella ed i suoi organi rappresentativi.

A seguito della nuova interdittiva antimafia, la ditta ricorrente ha proposto l’odierno ricorso introduttivo, notificato e depositato il 19 luglio 2023, col quale ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
nullità dei provvedimenti per elusione del giudicato amministrativo;

2) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
violazione del codice antimafia per inattualità degli indizi.

La Prefettura di Caserta si è costituita in giudizio con atto depositato il 27 luglio 2024;
in pari data ha depositato documentazione in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 507 del 24 luglio 2023.

2.- In relazione al deposito di documenti ad opera della Prefettura, parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 3 agosto 2023.

Oltre alle censure di invalidità derivata, già dedotte col ricorso introduttivo, ha formulato le seguenti ulteriori doglianze:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
violazione e falsa applicazione del codice antimafia;
nullità dei provvedimenti per elusione del giudicato;
violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990;
eccesso di potere per sviamento.

1.1) Il GIA propone la misura interdittiva evidenziando che: “…-OISSIS- [moglie del ricorrente-OISSIS-] … nella maxi inchiesta della DDA ... ha disvelato i rapporti costanti intercorsi con -OISSIS- … e con il quale si sono resi disponibili a concretizzare il disegno criminoso.”.

L’informazione risulterebbe non veritiera e smentita dagli stessi atti della Prefettura di Caserta. Peraltro, proprio su questo unico indizio, il TAR, con la sentenza n. 3566 del 2022, si è già espresso per l’annullamento della precedente informativa interdittiva non manifestandosi alcun chiaro legame con ambienti controindicati, se non il rapporto di parentela di quarto grado tra uno dei soci della -OISSIS-, di cui-OISSIS- -OISSIS- era socia, con un esponente della criminalità organizzata.

1.2) La Prefettura di Caserta valorizza al contrario la sentenza di condanna pronunciata a carico di -OISSIS- ex Sindaco di O di Aella, ove i soci della-OISSIS-. non sono neanche coinvolti direttamente e non risultano come imputati, senza prendere in considerazione, specificamente, il procedimento penale che li riguarda ed in particolare l’ordinanza di rigetto delle misure cautelari pronunciata dallo stesso Tribunale di Napoli dalla quale emerge la loro totale estraneità a fatti di criminalità organizzata;
più precisamente, evidenziando semmai che i soci della-OISSIS-sono stati coinvolti solo per la “formale” intestazione dei permessi di costruire.

Il processo è passato in seguito alla competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha anche disposto, in data 14 giugno 2020, l’avviso di fissazione dell’Udienza Preliminare ove emerge che i soci di-OISSIS-. sono coinvolti esclusivamente per reati di abuso edilizio ai sensi dell’art. 44, lett. c), d.p.r. 380/2001, precisamente il rilascio di due permessi di costruire (n. -OISSIS-), per mancato rispetto dei c.d. “standard urbanistici”.

Sennonché l’amministrazione comunale ha anche annullato in autotutela i predetti permessi di costruire n. -OISSIS-, tanto che-OISSIS-. ha proposto ricorso avverso l’annullamento dei permessi costruire.

La vicenda processuale si è infine conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OISSIS- che, in riforma della sentenza del TAR Campania Napoli n. 374 del 2015, ha annullato i provvedimenti di annullamento in autotutela del comune di O di Aella, dei predetti permessi di costruire.

1.3) Né rappresentano elementi di novità le interdittive antimafia adottate a carico di altre società: -OISSIS-., per effetto cd “a cascata”, in quanto relative a situazioni del tutto specifiche e non estensibili alla ditta ricorrente.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97, 41 e 42 Cost.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 67 d. lgs. 150/2011;
nullità dei provvedimenti per elusione del giudicato;
violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere, sviamento

La Prefettura di Caserta, come già chiarito dalla sentenza di questo TAR 3566 del 2022, non avrebbe potuto fondare l’interdittiva sulla base della sentenza n. -OISSIS- del GIP di Napoli a carico dell’ex sindaco-OISSIS-OISSIS- senza considerare, invece, lo sviluppo delle indagini e le pronunce che hanno riguardato specificamente i soci dell’-OISSIS-, atteso che nessuno di costoro si è reso disponibile ad attuare il disegno criminoso ideato dal clan dei “-OISSIS-” e dal clan “-OISSIS-”;
consistente nella rielezione dello stesso -OISSIS- tanto che nessuno è indagato per fatti di criminalità organizzata. Per di più dalla sentenza non emerge alcun indizio o comunque comportamenti dai quali si possano trarre circostanze sintomatici di contaminazione.

3) violazione dell’art. 97 Cost.;
violazione degli artt. 84 e 91 d. lgs. 159/2011;
eccesso di potere per difetto di motivazione.

Gli elementi riportati a supporto dell’informativa interdittiva si palesano per la loro non attualità, risalendo ad oltre 18 anni fa.

Deve peraltro considerarsi che “attualmente” tutti i soci della-OISSIS-sono imputati per “abuso edilizio”, senza alcuna aggravante mafiosa e senza sussiste neanche “traccia” di un contatto tra i soci ed esponenti di consorterie criminali. Peraltro, in tempi più recenti rispetto ai

fatti risalenti al 2006 è emerso che -OISSIS- coniuge del ricorrente:

a. ha reciso il rapporto societario;

b. è stata anche assolta dal giudice penale.

La presunta inattualità delle predette cointeressenze economiche e gestionali non varrebbe neppure ad escludere il pericolo di contagio mafioso della Società, atteso che il decorso del tempo, come sopra specificato e confermato da una recentissima giurisprudenza cui si rimanda, è un elemento neutro, inidoneo a smentire da solo la permanenza di legami e cointeressenze, in mancanza di elementi nuovi e positivi che ne dimostrino l’interruzione. Le vicende rappresentate, pertanto, contengono “in re ipsa” quegli elementi di pericolosità presunta, che inequivocabilmente e per unanime orientamento dottrinario, sono rappresentati da fatti costituenti sicura minaccia ad un bene protetto dall’ordinamento e che, nel caso di specie, può ben individuarsi proprio nell’interesse della Pubblica Amministrazione a non instaurare rapporti di natura economico-finanziaria con imprese esposte al concreto pericolo di subire tentativi di infiltrazione mafiosa.

Con ordinanza cautelare n. 1431 del 7 settembre 2023, la Sezione ha accolto la richiesta di sospensione interinale avendo considerato, secondo un esame preliminare tipico della fase cautelare, che l’interdittiva “… si fonda su un quadro indiziario che secondo un esame preliminare tipico della presente fase, appare sostanzialmente non mutato rispetto a quello che è stato a fondamento dell’informativa interdittiva del 31 maggio 2021, adottata nei confronti della medesima ditta ricorrente ed annullata da questo TAR con la sentenza n. 3566/2022”.

3.- La causa è stata quindi inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 14 marzo 2024, ai fini della sua discussione nel merito.

Parte ricorrente ha depositato memoria e replica, rispettivamente nelle date del 12 e del 21 febbraio 2024, con le quali ha ribadito le proprie posizioni e pretese.

Il Collegio, a conclusione dell’udienza, ha trattenuto la causa in decisione.

4.- Si premette che la ditta ricorrente è stata destinataria dell’interdittiva antimafia prot. n. -OISSIS- e di conseguente diniego dell'istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cd. White list), tenuto dalla Prefettura di Caserta.

Quei provvedimenti traevano origine dal procedimento penale presso il Tribunale di Napoli R.G.N.R. n. -OISSIS- - instaurato nei confronti di-OISSIS-OISSIS- già sindaco del Comune di O di Aella, per il reato di associazione di tipo mafioso – sarebbe emerso il coinvolgimento di -OISSIS- della moglie -OISSIS- nel sistema illecito tra la criminalità organizzata, imprese del settore edile (in particolare,-OISSIS-S.r.l.) e l’amministrazione comunale, volto al rilascio di titoli edilizi illegittimi al fine di consentire massicce speculazioni, in assenza del piano regolatore.

Il procedimento penale in argomento si concluse con la sentenza (passata in giudicato) n. -OISSIS-, con la quale -OISSIS- era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, di all’art. 416-bis. La sentenza aveva ricostruito il ruolo centrale del predetto -OISSIS- intraneo al clan dei -OISSIS-, nella speculazione edilizia realizzata nel Comune di O di Aella.

Il succitato provvedimento prefettizio prot. n. -OISSIS- è stato annullato in sede giurisdizionale da questa Sezione che, con la menzionata sentenza n. 3566 del 26 maggio 2022, ha accolto l'impugnazione proposta dalla ditta ricorrente.

Il Collegio ritiene opportuno richiamare alcuni passi salienti della menzionata sentenza, dove è chiarito che: <<
…Il Collegio rileva che nel caso di specie appare deficitario il giudizio complessivo, pertinente ed attuale sulla figura del ricorrente in relazione alle circostanze dedotte. In questo senso, non sembra che la Prefettura abbia adeguatamente preso in considerazione ed apprezzato le circostanze che depongono nel senso di escludere collegamenti tra il ricorrente, la sua impresa, la coniuge,-OISSIS- e la criminalità organizzata.

Il ricorrente appare estraneo alla complessa vicenda che individua nella figura dell’ex sindaco di O di Aella,-OISSIS-OISSIS- uno dei perni del sistema di contiguità tra la criminalità organizzata, imprese del settore edile e l’amministrazione dell’ente locale, allo scopo di rilasciare permessi o altri titoli per consentire massicce speculazioni edilizie sul territorio comunale.

Né si rilevano, ad un compiuto esame dei singoli episodi, anche letti in collegamento tra di loro, elementi che possano essere letti quali fenomeni di “contiguità soggiacente”, tra l’impresa di cui la ricorrente era socia e la criminalità organizzata.

Il Collegio ritiene al contrario significativa in senso favorevole alla ricorrente i seguenti elementi:

1) non è dimostrato che -OISSIS- -OISSIS- abbia conosciuto-OISSIS-, sindaco dal 2010 al 2015 del comune di O di Aella né che lo abbia incontrato;

2) la circostanza che la moglie,-OISSIS- sia stata, fino al 2019, socia di -OISSIS-, appare di per sé un elemento neutro, tanto più che la stessa non ha ricoperto, nemmeno di fatto, alcun ruolo di gestione, di procuratore, di amministratore;
né si registrano contatti con funzionari o dirigenti del Comune di O di Aella;

3) la circostanza penalmente rilevante – ma non per aspetti legati alla criminalità organizzata, bensì per l’ipotesi di reato comune di abuso d’ufficio - riguarda il rilascio del permesso di costruire n. -OISSIS-, conseguito peraltro quando -OISSIS- non era sindaco del Comune di O di Aella;

4)-OISSIS-OISSIS- nel “collaborare” con la giustizia, ha indicato i nominativi degli imprenditori contigui alla criminalità organizzata a fini di promuovere le speculazioni nel territorio di O di Aella, senza mai fare riferimento a-OISSIS- né ad -OISSIS- -OISSIS-

5) per il profilo amministrativo, si osserva che, se è vero che il comune di O di Aella, con provvedimento prot. n. -OISSIS-aveva annullato per asseriti profili di illegittimità e di illiceità, il permesso di costruire n.-OISSIS-, il Consiglio di Stato con la sentenza n.-OISSIS- ha tuttavia dichiarato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela, recuperando pertanto la piena conformità a legge del permesso di costruire.

6) dall’episodio del 2006 non si registra alcun altro avvenimento, anche di portata minima, che possa indurre a sospettare una qualche forma di collegamento con le organizzazioni criminali>>.

La sentenza concludeva, pertanto, nel senso che: <<Nel caso di specie, pertanto, dal provvedimento impugnato e dai presupposti atti istruttori, non emerge che la Prefettura abbia svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato l’impresa individuale del ricorrente, anche estendendo il raggio di indagine alla posizione del coniuge.

La mancanza di un compiuto apprezzamento del complesso delle circostanze interessanti il ricorrente - risalenti nel tempo e per di più depurate in sede penale delle ipotesi delittuose di stampo mafioso - inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati. L’accertamento condotto appare quindi privo del suo necessario carattere di compiutezza e non è idoneo, a privare l’interessato dalle libertà e dal diritto di determinare le proprie scelte individuali d’impresa.>>.

5.- Su queste premesse, la Prefettura-UTG di Caserta ha condotto un approfondimento istruttorio che è alla base della nuova interdittiva oggetto del ricorso introduttivo e dei conseguenti motivi aggiunti.

5.1.- È quindi necessario esaminare se l’istruttoria condotta dalla Prefettura, posto che non vi sono elementi sopravvenuti, sia sufficiente a supportare per il profilo logico e motivazionale l’interdittiva impugnata.

Il Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura, nel corso della riunione del 29 luglio 2022, all'esito di una rinnovata valutazione istruttoria delle evidenze emerse e della disamina delle osservazioni contenute nella menzionata sentenza 3566 del 2022, ha proposto di rigettare la richiesta di riesame della posizione antimafia della società, ritenendo attuale l'implicazione della stessa in un generale contesto di controindicazione mafiosa.

5.2.- La valutazione svolta, in questo caso, si sottrae alle molteplici e plurime censure di parte ricorrente.

Appare decisiva la circostanza che la ditta ricorrente opera nel settore edilizio in un comune ad alto tasso di contaminazione criminale mafiosa e da questo contesto viene ora evidenziato l’inevitabile intreccio che avvolge anche il suo operato.

La vicenda va ora letta alla luce dei provvedimenti interdittivi che hanno colpito altre società del settore anche queste operanti nel comune di O di Aella, nello specifico: -OISSIS-), coinvolte a vario titolo nella tela di affari illeciti tra l'amministrazione comunale ortese e la criminalità organizzata.

La circostanza che si tratti di società diverse da quella ricorrente non de-quota il quadro indiziario a suo carico, esposto nel provvedimento, atteso che i fatti hanno a vario titolo coinvolto una rete di soggetti imprenditoriali che procedono con operazioni coordinate alle quali la società ricorrente non può dirsi totalmente estranea.

-OISSIS- e sua moglie,-OISSIS- -OISSIS- – unitamente ad altri soggetti cui risultava riconducibili-OISSIS-. – sono stati indagati per i reati di cui all’art. 323 c.p. e dell’art. 44 d.p.r. 380/2001 (RNR n. -OISSIS- del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) in quanto beneficiari di provvedimenti concessori edilizi illegittimi.

5.3.- La Prefettura è ben consapevole che il richiamato procedimento penale si sia concluso con la sentenza n. -OISSIS- che ha prosciolto-OISSIS- e-OISSIS- -OISSIS- dai reati loro ascritti, sulla base della seguente motivazione:

- quanto all’art. 323 c.p. essendo intervenuta una parziale abolitio criminis, n seguito alla riforma operata dalla L. n. 120/2020 che ha delimitato l’ambito di applicazione della norma penale, è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute all’interno di regolamenti;

- quanto all’art. 44 d.p.r. 380/2001, anche in esito alla complessa ricostruzione di attività amministrative, sulle quali è intervenuta la sentenza n.-OISSIS- del Consiglio di Stato, è stato ritenuto che gli imputati non abbiano partecipato all’iter amministrativo per il rilascio dei permessi di costruire.

Ebbene, ad avviso della Prefettura, la menzionata sentenza assume un valore neutro riguardo al profilo della prevenzione antimafia, in quanto ha soltanto dichiarato la non punibilità di -OISSIS- senza in alcun modo depotenziare il contesto criminoso, entro cui le condotte contestate si inseriscono, accertato nella nota sentenza di condanna n. -OISSIS-

5.4.- In questa prospettiva, le dinamiche corruttive poste in essere dai rappresentati dell’amministrazione comunale di O di Aella e quelle relative alle lottizzazioni abusive, perpetratesi per anni, oggetto di inchieste giudiziarie, hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143 d. lgs 267/2000 nel 2015 e nel 2019.

Il ricorrente sostiene che i soci di-OISSIS-sarebbero stati danneggiati e non favoriti durante la sindacatura di -OISSIS- come emergerebbe dall’annullamento in autotutela del permesso di costruire, annullamento sulla cui illegittimità si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. -OISSIS-. L’illegittimità è stata tuttavia sancita con riferimento all’assenza da parte del comune delle indagini necessarie sul fabbisogno di standards della zona e sull’ubicazione degli stessi come prevista dal PRG, mentre la sentenza si è limitata ad affermare senza specificare nel dettaglio l’insufficiente livello di urbanizzazione della zona, elemento questo sì che appare rilevante per tracciare una linea di cointeressenza di -OISSIS- e -OISSIS- con l’amministrazione comunale di O di Aella, all’epoca guidata dal sindaco -OISSIS-

5.5.- Vi è poi da considerare l’elemento dell’attualità che, sulla base dell’istruttoria e del quadro motivazione, condotto in occasione della precedente interdittiva appariva sfumato.

Va premesso sul punto che secondo ormai consolidata e condivisa giurisprudenza, l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391;
Id., sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712;
id. 6 giugno 2022, n. 3391).

Questa Sezione ha chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa. Il mero decorso del tempo è, infatti, in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr. sentenza 7 dicembre 2023, n. 6782).

Ebbene, le cointeressenze tra-OISSIS-, la coniuge -OISSIS- accomandataria della società Giofra Costruzioni s.a.s., ed esponenti del clan dei -OISSIS- e, pertanto, il rischio che la società sia asservita alle finalità illecite della criminalità organizzata sono da considerarsi assistite dal carattere dell’attualità, attesa per altro, la mancata emersione, nel corso dell’istruttoria espletata in ottemperanza all’ordine di riesame, di eventi nuovi di segno contrario.

5.6.- La società ricorrente censura la carenza d’istruttoria a fondamento del provvedimento atteso che la Prefettura avrebbe valorizzato la sentenza n. -OISSIS- del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli di condanna, passata in giudicato, per il reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis c.p., a carico di-OISSIS-OISSIS- ex sindaco di O di Aella, ma non avrebbe vagliato lo sviluppo della vicenda penale riguardante i soci di-OISSIS-., assolti dai reati edilizi loro ascritti. Dagli atti processuali non emergerebbe alcun coinvolgimento di -OISSIS-, della coniuge -OISSIS-, col menzionato -OISSIS-

In senso contrario, a seguito di una valutazione più approfondita, la Prefettura ha rilevato la condivisione - emersa ed accertata in sede giudiziaria - di interessi e affari illeciti tra -OISSIS- il marito convivente di quest'ultima,-OISSIS-, ed esponenti della criminalità organizzata, nel contesto della speculazione edilizia realizzata nel Comune di O di Aella.

In particolare:

- rispetto alla società -OISSIS-, con sede in Caserta, destinataria di provvedimento interdittivo prot. n. -OISSIS- (attualmente ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d. lgs 159/2011), questa Sezione, con ordinanza n. 1967/2022, resa sul ricorso RG -OISSIS-, ha respinto l'istanza cautelare di parte ritenendo che "tali elementi fattuali, a prescindere dall’esito penale degli accertamenti compiuti, rilevano obiettivamente ai fini preventivo/cautelari propri dello strumento interdittivo antimafia";

- rispetto alla società -OISSIS-con sede in Casal di Principe, destinataria di provvedimento interdittivo prot. n.-OISSIS- questa Sezione, con ordinanza n. 1966/2022, resa sul ricorso RG -OISSIS-, ha ribadito l'inidoneità del proscioglimento di cui alla sentenza n. -OISSIS- a sovvertire la prognosi di condizionamento criminale cosi come delineato da questo Ufficio;

- rispetto alla società -OISSIS- con sede in Villa di Briano, la legittimità del provvedimento interdittivo prot. n. -OISSIS-, è stata confermata sia da questa Sezione, con sentenza 5297 del 2021 (RG -OISSIS-) sia dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11320 del 2022 (RG -OISSIS-), atteso che i fatti contestati non possono essere ridotti ad aspetti concernenti esclusivamente reati per abusi edilizi, la cui pregnanza non può essere vanificata dalla circostanza che trattasi di fatti risalenti al 2006.

Il nuovo provvedimento interdittivo prot. n. -OISSIS-emesso a carico della società-OISSIS- dalla Prefettura di Caserta, in esito alla richiesta di riesame, è stato impugnato davanti a questo TAR con ricorso R.G. n. -OISSIS-, Allo stato, la Sezione con ordinanza n. 2054 del 10 novembre 2023 ha respinto la richiesta di misure sospensive cautelari avendo considerato che “l’influenza sulla gestione societaria dei consiglieri di amministrazione benché privi di deleghe operative, è obiettivamente ravvisabile per il fatto stesso di comporre l’organo collegiale di vertice della società, contribuendo all’assunzione delle più rilevanti decisioni societarie”.

La Prefettura ha quindi ritenuto non attivabile la misura amministrativa della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d. lgs. 159/2011 valutando che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a condotte e cointeressenze continuative, stabili, non episodiche e, quindi, non integranti il requisito dell’occasionalità.

6.- Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3225/2017;
n. 3229/2017).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La natura della controversia e degli interessi pubblici e privati coinvolti, induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio.

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